I Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) sono gruppi di acquisto che
partono un approccio critico al consumo e che vogliono applicare il principio
di equità e solidarietà ai propri acquisti. I criteri che guidano la scelta
dei fornitori (pur differenti da gruppo a gruppo) in genere sono all'insegna
della qualità del prodotto, dell'impatto ambientale totale (prodotti locali,
alimenti da agricoltura biologica od equivalenti, imballaggi a rendere)
I principi di equità e solidarietà si estendono:
- ai membri del GAS;
- ai produttori e loro lavoratori;
- ai popoli del sud del mondo;
- al rispetto dell'ambiente.
Nel vasto panorama dei GAS si trovano associazioni riconosciute,
associazioni non riconosciute (fra cui numerosi sono i gruppi informali),
cooperative del settore (botteghe del mondo) che trovano in questa forma un
modo intelligente per acquistare quei prodotti che servono ai soci. La storia
dei Gruppi di Acquisto inizia nel 1994 a Fidenza e prosegue nel 1996 quando
viene pubblicata la “Guida al Consumo Critico” dal
Centro Nuovo Modello di Sviluppo, dove vengono rilasciate informazioni sul
comportamento delle imprese più importanti al fine di guidare la scelta del
consumatore. Nel 1997 nasce la rete di gruppi d’acquisto. Il 5 novembre 2007
la Commissione di Bilancio del Senato ha approvato un emendamento alla legge
finanziaria relativo agli aspetti fiscali dei GAS, che chiarisce il fatto che
si tratta di attività di acquisto e distribuzione agli aderenti svolta dai GAS
costituisce attività “non commerciale”. Per una maggior completezza di
informazione riportiamo i testi sopra citati:
Emendamento Approvato. Art 5
Comma 47 bis Sono definiti “gruppi di acquisto solidale i soggetti
associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di
acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione
di alcun ricarico esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di
solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale in diretta attuazione degli
scopi istituzionali con finalità etiche e con esclusione di attività di
somministrazione e vendita.
Comma 47 ter Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 47 bis,
limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano
commerciali ai fini della applicazione del regime di imposta di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 633, ferme restando le
disposizioni di cui all’art 4, settimo periodo del medesimo decreto, e ai fini
dell’applicazione del regime d’imposta di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986 n 917.
Voci correlate
Collegamenti esterni
Archivio Gas
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