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30/07/2008 Conti dormienti, ancora qualche giorno per svegliarli (VC, http://www.helpconsumatori.it)

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Non è ancora un allarme ma se i conti dormienti non verranno svegliati dai titolari le somme depositate serviranno per alimentare un Fondo del MEF che le utilizzerà per finalità sociali /Conti dormienti: ok del CdM

Conti dormienti, stanno per scadere i termini ma non allarmiamoci perché per i prossimidieci anni le somme confluite nel Fondo gestito dal MEF potranno ritornare nelle tasche dei legittimi proprietari. Basta "farsi vivi". Oggi l'Associazione Bancaria Italiana ha riunito la stampa per un Focus sul tema. Ma facciamo un po' di chiarezza a partire dalle date e dalle scadenze. Innanzitutto distinguiamo tra i rapporti risultati dormienti prima e dopo il 17 agosto 2007 (entrata in vigore del decreto). Nel primo caso le banche hanno avuto tempo fino al febbraio 2008 per inviare le comunicazioni ai titolari dei conti. Chi avesse ricevuto la comunicazione - che è stata inviata all'ultimo indirizzo conosciuto della banca - avrà tempo 180 giorni per svegliare il conto, ossia al massimo entro il 16 agosto 2008, a seconda della data di ricezione della comunicazione. A partire da quel momento (16 agosto massimo) la banca avrà tempo ancora 4 mesi (metà dicembre) per trasferire le somme al Fondo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel frattempo la banca potrà - come extrema ratio - pubblicare on line l'elenco dei rapporti non rivendicati (nominativi e al portatore). L'elenco sarà disponibile anche sul sito del MEF.

Ma ancora nulla è perduto perché anche le somme confluite nel Fondo potranno, per i dieci anni successivi, essere rivendicate dai legittimi proprietari ai quali il Fondo dovrà restituire le proprie somme. Per i rapporti risultati dormienti dopo il 17 agosto 2007 la banca, a partire dal 1° gennaio 2009, e da allora in poi entro il 31 marzo di ogni anno comunica la MEF gli estremi dei rapporti che nell'anno precedente sono stati estinti perché "dormienti". L'elenco viene pubblicato anche (sempre entro il 31 marzo di ogni anno) su un quotidiano a diffusione nazionale e sul sito internet del MEF. Fino al momento in cui le somme non sono state versate dalla banca al Fondo, il titolare può richiederne la restituzione alla banca. Quest'ultima provvede ad informare il Fondo dell'avvenuta restituzione.

Ma cosa sono i conti dormienti? "Dormienti" non solo i conti correnti, su cui sono depositate somme di valori pari ad almeno 100 euro e il cui titolare non ha effettuato alcun tipo di operazione o movimentazione negli ultimi 10 anni, ma anche gli strumenti finanziari, come i titoli obbligazionari o di Stato. Per svegliarlo il titolare o un suo delegato dovrà compiere direttamente su esso una qualsiasi operazione: esprimere alla banca la propria volontà di continuare il rapporto; comunicare una variazione di indirizzo, richiedere un carnet di assegni o il saldo, etc. Non svegliano il rapporto operazione svolte da terzi (addebito automatico delle utenze, accredito di un bonifico, etc).

Le somme non rivendicate dove andranno a finire? I soldi verranno trasferiti in un Fondo del ministero dell'Economia e delle Finanze che li utilizzerà per finalità sociali. Per risarcire i risparmiatori vittime della frodi finanziarie (basti pensare alle migliaia di vittime dei crac Parmalat, Cirio, Bond Argentina) e per finanziaria la "social card" prevista dalla manovra economica appena approvata.

http://www.helpconsumatori.it

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