Onorevoli Colleghi!
La presente proposta di legge, elaborata in collaborazione con l’Aduc
(Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), vuole introdurre
l'azione giudiziaria collettiva, sì da tutelare i diritti dei soggetti
coinvolti da illeciti plurioffensivi (articolo 1), traendo spunto
dall'esperienza dei Paesi di common law (la c.d. class action) e
rendere lo strumento compatibile con i principi del nostro ordinamento
giuridico.
Per introdurre il tema e' opportuna una premessa di ordine generale sulle
politiche del diritto che si sono sviluppate in questi anni.
I teorici e i pratici del diritto si interrogano su come organizzare e
disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali equi ed
efficienti. La tradizione segna il passo ed ha spesso limiti rispetto a
modelli che richiedono invece maggiore funzionalità. Abbiamo ereditato una
tutela giurisdizionale incentrata sulla materia penale e poco diffusa in
materia civilistica. Da qui l'esigenza, a fini di funzionalità, di rivedere
tali equilibri della tutela giudiziaria, si' da rendere più contenuta e
razionale la risposta penalistica e, viceversa, per arricchire la tutela sul
fronte civilistico: la democrazia di una società cresce implementando e
incrementando i diritti dei cittadini.
Le azioni giudiziarie collettive cercano di corrispondere a queste esigenze
teoriche e di politica del diritto. Per un verso intendono arricchire i
diritti; per altro verso inseriscono, nell'ambito delle tutele di questi
diritti, uno strumento nuovo e incisivo. Queste azioni, inoltre, possono
essere strumenti di deterrenza e prevenzione degli illeciti plurioffensivi.
L'azione giudiziaria collettiva, oltre a diminuire i costi della giustizia,
riduce il contenzioso, contribuendo alla certezza del diritto.
L’articolo 2 definisce i termini specifici relativi all'azione collettiva:
* "azione collettiva", come attività giudiziaria finalizzata all’accertamento
delle responsabilità che provochino un danno e al conseguente risarcimento;
* "classe", come l’insieme dei soggetti danneggiati;
* "promotore della classe", vale a dire il rappresentante della classe;
* "curatore amministrativo", quale consulente nominato dal Tribunale, che ha
il compito di raccogliere le istanze e procedere al riparto del risarcimento;
* "illecito plurioffensivo", come atto illecito lesivo di un diritto di una
pluralita’ di soggetti.
Affinché le azioni collettive possano dispiegare i loro effetti sono
essenziali alcuni presupposti:
- La legittimità ad agire deve essere concessa ad ogni soggetto che
abbia interesse a farlo (articolo 3); limitarne la possibilità ad un ristretto
numero significherebbe diminuire quel controllo diffuso che funge da
deterrente.
- L'introduzione del concetto di “danno punitivo” (previsto
dall'articolo 12), attraverso il quale si restituisce ai danneggiati da un
illecito plurioffensivo, non solo il danno emergente ed il lucro cessante, ma
anche l'eventuale maggior profitto realizzato attraverso l'illecito. Il "danno
punitivo" ha la duplice funzione di riequilibrare quanto causato dagli
illeciti plurioffensivi e rendere non convenienti questi atti.
- Incentivare anche sul piano economico l'utilizzo dello strumento. Per
questo e' necessario eliminare qualunque rischio legale per i cittadini che
aderiscono all'azione collettiva. Per i professionisti che seguiranno queste
azioni giudiziarie è bene che sia disincentivato l'avvio pretestuoso e, al
contempo, incentivate -anche economicamente- quelle meritevoli. Questo e'
disciplinato dagli articoli 15 e 16.
- L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno. Viene istituito
il “curatore amministrativo”, nominato dal Giudice, il quale ha il compito
–fra l'altro– di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando
direttamente i cittadini iscritti alla classe (articoli 8 e 14).
- La normatura di eventuali abusi. Nell'articolo 7 si prevede un filtro
sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà valutare ed accertare
(come gia' nei provvedimenti cautelari) la sussistenza del fumus boni iuris
prima di avviare il procedimento.
- La quasi totalità delle class action negli Usa (paese in cui e' molto usato
questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta,
é progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe.
Per ovviarvi, il presente progetto di legge prevede che la transazione,
affinché sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri
della classe, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo
passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno
delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la
classe.
Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è avviata da
un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia interesse (o da
associazioni rappresentative congiuntamente con almeno un avente diritto). Nel
caso in cui più soggetti desiderino proporsi come promotori dell'azione
collettiva (articolo 6), il Giudice potrà scegliere il promotore più
rappresentativo anche tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della
qualità degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.
Si prevedono due passaggi innovativi rispetto alla procedura
civilistica tradizionale:
- Il primo passaggio è il decreto con il quale il Giudice ammette o
rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il Giudice vi dispone una serie di atti
provenienti sia dal convenuto (articolo 5) che dai candidati promotori della
classe che gli consentono di esperire un primo, sommario, giudizio.
In caso di ammissione, il giudice stabilisce, nello stesso decreto, gli
elementi per il prosieguo dell'azione (primi fra tutti: il promotore della
classe scelto e la stessa definizione di classe).
A seguito dell'eventuale decreto di ammissione, gli appartenenti alla classe
possono iniziare a chiedere al curatore amministrativo di essere inseriti
nell'elenco dei partecipanti alla classe stessa (articolo 9). La scelta é
libera e non viene precluso il diritto di ciascun cittadino di tutelare
direttamente i propri diritti.
Il procedimento prosegue secondo i criteri del rito societario (articolo 10)
fino ad arrivare, qualora le parti non addivengano ad una transazione
(articolo 11), al pronunciamento della sentenza.
- Il secondo passaggio riguarda la modalita’ di esecuzione della sentenza.
Quest’ultima disciplina le modalità con le quali il curatore
amministrativo deve provvedere al risarcimento di ogni componente della classe
(articolo 14). Entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione della
sentenza, ogni potenziale appartenente alla classe potrà richiedere di essere
inserito nella classe stessa ed ottenere così il risarcimento.
Una volta completata la lista degli aventi diritto, il curatore amministrativo
consegna una relazione al Giudice con la quantificazione della somma
necessaria a risarcire gli iscritti. Il Giudice emette un decreto di condanna
al pagamento della somma necessaria per dare esecuzione alla sentenza.
Infine, il presente progetto di legge interviene sulla questione della
pubblicità ingannevole, problema strettamente connesso con le azioni
collettive. Per le grandi aziende, spesso, è più conveniente realizzare
messaggi pubblicitari ingannevoli, grazie ai quali, pur pagando le relative
sanzioni, incrementano le vendite dei loro prodotti. I consumatori che fanno
un contratto sulla base di queste pubblicità, di fatto, non hanno strumenti
per una adeguata tutela: rivolgersi singolarmente davanti al giudice sarebbe
oneroso, sia per gli elevati costi, che per l'onere di dimostrare che la
pubblicità ingannevole li ha indotti in errore. L'articolo 13 del presente
progetto, consente di avviare azioni collettive contro i produttori di beni e
servizi pubblicizzati ingannevolmente e di chiedere la nullità dei contratti
sottoscritti dopo la diffusione dei messaggi sanzionati dall'autorità
competente. La condanna di pubblicità ingannevole avrebbe così effetti per
tutti i consumatori di questi beni e servizi.
L’articolo 17 riguarda le norme attuative, con il quale viene dato mandato al
ministro della Giustizia di emanare un decreto che indichi i soggetti che
possono essere nominati curatori amministrativi, stabilendone le relative
funzioni.
Proposta di legge
Art. 1. Finalità
La presente legge introduce nell'ordinamento giuridico italiano lo strumento
processuale dell'azione collettiva al fine di tutelare i diritti dei soggetti
coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il
compimento degli stessi illeciti.
Art.2. Definizioni
Si intendono per:
a) “azione collettiva”: l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di
responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali ed alla condanna al
risarcimento del danno e/o alla restituzione di somme di denaro ad una
pluralità di soggetti;
b) “classe”: l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili
attraverso la definizione della classe decretata dal Giudice ed iscritti
nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
c) “promotore della classe”: il soggetto la cui istanza di azione collettiva è
stata selezionata dal Giudice in rappresentanza della classe;
d) “curatore amministrativo”: il consulente nominato dal Tribunale che ha il
compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di
procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto dall'azione
collettiva;
e) “illecito plurioffensivo”: atto o fatto illecito, omissione, inadempimento
contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un
interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti.
L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o
inadempimento leda contemporaneamente diritti e/o interessi di una pluralità
di soggetti ovvero sia ripetuto, con simili modalità, nei confronti di una
pluralità di soggetti.
Art. 3. Legittimazione ad agire
1. Chiunque abbia interesse può richiedere al Tribunale del luogo ove ha sede
il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la
restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe,
in conseguenza di illeciti plurioffensivi, commessi da soggetti pubblici o
privati.
2. I comitati e le associazioni che tutelino gli interessi della classe sono
altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano
congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare
all'azione collettiva, o che abbia richiesto di essere escluso, ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo
convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non
costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del Codice di procedura
civile, per i soggetti che non abbiano, al momento dell'avvio dell'azione
individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.
Art. 4. Istanza di ammissione
1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre
alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al
convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo
163 del Codice di procedura civile:
a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del
promotore della classe che si candida; il nome, il cognome e la residenza, o
il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della
classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un
comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con
l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
c) l’indicazione del numero di telefax o dell’indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le
notificazioni nel corso del procedimento;
d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare
univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le
medesime argomentazioni in fatto ed in diritto;
e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di
denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con indicazione dei
criteri per la sua determinazione o determinabilità;
f) in aggiunta a quanto previsto all'articolo 163 del Codice di procedura
civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di
diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;
g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della
domanda;
h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede poter essere
rappresentanti dal promotore della classe indicato alla precedente lettera b;
tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data
di nascita ed il danno documentabile.
i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla
precedente lettera h, deve essere allegata un'apposita domanda con la
documentazione comprovante il danno lamentato.
2. L'istanza, sottoscritta a norma dell'articolo 125 del Codice di procedura
civile, è consegnata dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario,
il quale la notifica alle parti convenute, a norma degli articoli 137 e
seguenti del Codice di procedura civile. Entro 10 giorni dall'avvenuta
notifica, l'istanza deve essere depositata in cancelleria in uno alla relativa
documentazione e alla richiesta di iscrizione a ruolo; la stessa s'intende
proposta il giorno del deposito per la notifica.
3. L’istanza produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi
dell’articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di
tutti i singoli consumatori o utenti contenuti nell'elenco di cui al
precedente comma 1, lettera h, o comunque identificabili sulla base dei
criteri indicati nell'istanza stessa.
4. Un estratto dell’istanza introduttiva, contenente la sommaria indicazione
degli elementi di fatto e diritto, l’indicazione delle domande, del Tribunale
avanti il quale si procede, delle parti e del termine entro il quale sono
ammesse eventuali istanze concorrenti, deve essere pubblicato, entro 10 giorni
dall’avvenuta notifica ai convenuti, sulla Gazzetta Ufficiale; la
pubblicazione avviene a cura del procedente ma a spese dello Stato.
Art. 5. Opposizione all'istanza di ammissione dell'azione collettiva
Il convenuto deve notificare alla controparte e depositare presso la
cancelleria del Tribunale, entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo
4, comma 2, l'eventuale opposizione all'istanza di ammissione dell'azione
collettiva prendendo posizione in particolare sui requisiti per
l'ammissibilità della stessa.
Art. 6. Istanze concorrenti
1. Avuta notizia dell’avvenuto deposito di un’istanza di azione collettiva,
ciascun soggetto che vi abbia interesse può presentare, presso il medesimo
Tribunale, una istanza contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 4, al
fine di supportare la prima istanza di azione collettiva e chiedere di essere
nominato promotore della classe in vece del primo promotore. Nel caso in cui
contro il medesimo convenuto vengano proposte una pluralità di istanze di
azioni collettive in relazione ai medesimi fatti, vengono valutate, ai fini
della nomina del promotore della classe, solo le istanze depositate in
cancelleria entro 60 giorni dalla avvenuta pubblicazione dell'estratto di cui
all’articolo 4, comma 4.
2. Entro 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva,
chiunque vi abbia interesse può depositare memoria integrativa, con
particolare riferimento a possibili conflitti d'interesse che potrebbero
essere ostativi alla scelta di uno o più promotori della classe.
3. Il Giudice sceglie il promotore della classe che ritiene maggiormente
rappresentativo, tenuto conto degli elementi di cui al precedente comma 2 e
della qualità delle argomentazioni sostenute.
Art. 7. Decreto sull'ammissibilità dell'azione collettiva
1. Ai fini dell'ammissibilità dell'azione collettiva il Giudice valutata:
a) la sussistenza del fumus boni juris sulla base delle allegazioni
contenute nell’atto introduttivo;
b) la meritevolezza dell’azione anche in relazione alla sussistenza di un
interesse diffuso;
c) la possibilità di determinare in modo oggettivo i componenti della classe,
a cui si possono riferire le medesime argomentazioni in fatto e in diritto
sostenute nell'atto introduttivo, attraverso una verifica documentale.
In caso di ammissione dell’azione collettiva il Giudice nomina il promotore
della classe, il curatore amministrativo ed ammette il promotore della classe
e la classe medesima al gratuito patrocinio nei limiti di cui all'articolo 15.
2. Decorsi 90 giorni dal deposito della prima istanza di azione collettiva
contro il medesimo convenuto, il cancelliere, nei 10 giorni successivi, forma
il fascicolo contenente tutte le istanze di azione collettiva contro il
medesimo convenuto.
3. Il Presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del
fascicolo, designa il Giudice relatore. Questi, entro 60 giorni dalla
designazione, presenta al Collegio le proprie osservazioni; entro 5 giorni
dalla presentazione, il Tribunale in composizione collegiale emette e deposita
in cancelleria il decreto con il quale ammette o respinge l'azione collettiva
e nomina il promotore della classe. Per comprovate ragioni, il Presidente può
prorogare il termine a norma dell’articolo 154 del Codice di procedura civile.
4. In caso di ammissione dell'azione collettiva, il decreto deve contenere:
a) l'indicazione del promotore della classe scelto per l'azione collettiva;
nel caso di una pluralità di istanze il Giudice motiva la scelta indicando i
criteri utilizzati;
b) la definizione della classe in grado di identificare in modo univoco,
attraverso l’esame della documentazione, i soggetti che vi appartengono ed i
soggetti che devono essere esclusi, precisando i requisiti di appartenenza,
oggettivi e soggettivi, e la documentazione atta ad attestarne il possesso,
che dovrà altresì essere prodotta al curatore amministrativo;
c) la nomina del curatore amministrativo dell'azione collettiva;
d) i termini al promotore della classe per la presentazione dell'atto di
citazione di cui all'articolo 2 del Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5;
e) il decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
5. Il decreto è comunicato al convenuto ed a tutti i candidati promotori della
classe presso i rispettivi difensori.
Art. 8. Curatore amministrativo
1. Il curatore amministrativo nominato dal Giudice deve:
a) tenere un elenco informatico di tutte le richieste di partecipazione alla
classe;
b) indire, in caso di proposta transattiva da sottoporre al giudizio della
classe, la votazione della stessa;
c) procedere al riparto delle somme eventualmente ottenute dalla classe fra i
partecipanti alla stessa, in proporzione al danno da ciascuno documentato.
2. Una volta conclusa l'azione collettiva, con sentenza o con atto transattivo
stragiudiziale, il curatore amministrativo, ai fini dell'esecuzione della
sentenza o dell'atto transattivo, ha il potere di rappresentare la classe
davanti all'Autorità giudiziaria.
3. Le parti, e ciascun partecipante alla classe, possono nominare, a proprie
spese, un consulente di parte che controlli lo svolgimento dei compiti del
curatore amministrativo.
4. Il curatore amministrativo deve fornire tutte le informazioni utili ai
partecipanti alla classe affinché siano informati dello svolgimento del
processo e dei propri diritti. Tali informazioni possono essere fornite anche
attraverso dispositivi telematici.
Art. 9. Elenco dei partecipanti all'azione collettiva
1. Il curatore amministrativo tiene un elenco dei soggetti appartenenti alla
classe in base alla definizione contenuta nel decreto di ammissione
dell'azione collettiva cui all'articolo 7.
2. Tutti coloro che desiderano partecipare all'azione collettiva, ad
esclusione del promotore della classe che è iscritto di diritto, devono fare
una apposita istanza scritta al curatore amministrativo secondo le modalità
stabilite dallo stesso.
3. In caso di esclusione dalla classe, il curatore amministrativo deve
motivare tale decisione con atto che può essere impugnato davanti al Giudice
che ha emesso il decreto di ammissione dell'azione collettiva di cui
all'articolo 7. 4. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza, è
possibile chiedere al curatore amministrativo di essere cancellati dall'elenco
dei partecipanti all'azione collettiva.
Art. 10 Svolgimento del processo
1. Il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiale previsto dal
Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.
2. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del Decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n.5, il promotore della classe può richiedere al
Giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria.
Art. 11. Transazioni in corso di causa
1. Qualora le parti raggiungano un accordo transattivo, lo stesso ha valore
solo nel caso in cui esso venga approvato dalla maggioranza dei partecipanti
alla votazione indetta dal curatore amministrativo dell'azione collettiva.
2. Le parti informano il giudice ed il curatore amministrativo dell'accordo
raggiunto.
3. Il curatore amministrativo, nel caso in cui abbia istanze di partecipazione
alla classe pendenti, le analizza prima di indire la votazione.
4. Il curatore amministrativo fornisce a tutti i partecipanti alla classe una
comunicazione con l'illustrazione dell'accordo raggiunto fra le parti e le
modalità per esprimere il proprio voto, secondo le modalità indicate dal
decreto di cui all'articolo 17.
5. La prima votazione è valida solo se vi ha preso parte almeno un terzo degli
aventi diritto, in caso contrario è indetta una seconda votazione priva di
soglia di partecipazione minima.
6. In caso di accordo transattivo, nessuna spesa può essere addebitata al
gratuito patrocino. Tutte le spese del procedimento dovranno essere oggetto di
accordo tra le parti.
7. Una volta acquisito il voto favorevole dei partecipanti alla classe, il
curatore sottopone l'accordo medesimo al Giudice il quale, previa verifica
della sua meritevolezza, lo approva definitivamente e trasmette al Collegio
che emette sentenza nei termini di cui all'accordo stesso.
Art. 12. Danno punitivo
Su richiesta del promotore della classe, qualora il giudice verifichi che il
vantaggio economico ottenuto dal convenuto, conseguente agli illeciti
plurioffensivi, è maggiore al risarcimento del danno quantificato ex articolo
1223 del Codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe pari
al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.
Art. 13. Pubblicità ingannevole
Nelle azioni collettive, aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti
attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342
del Codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli,
accertata dall'Autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di
tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel
periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole. La nullità può
essere fatta valere solo dal promotore della classe.
Art. 14 Esecuzione della sentenza e riparto del risarcimento
1. La sentenza è emessa dal Tribunale in composizione collegiale. In caso di
condanna del convenuto, il Tribunale determina in sentenza i criteri in base
ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore
dei singoli componenti della classe e impone che le motivazioni e il
dispositivo della sentenza vengano pubblicati, a spese del convenuto, in
almeno due quotidiani a tiratura nazionale.
2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della sentenza o dall'approvazione
della transazione tutti coloro che hanno i requisiti per partecipare
all'azione collettiva e che non l'avessero già fatto possono inoltrare al
curatore amministrativo l'istanza di cui all'articolo 9, comma 1.
3. Trascorso il termine di cui al punto 2, il curatore amministrativo, entro
30 giorni, deposita in cancelleria una relazione con la quantificazione della
somma complessiva necessaria per il risarcimento di tutti gli iscritti
all'azione collettiva secondo i criteri indicati nella sentenza di condanna.
Entro 30 giorni dal deposito della relazione ciascuna parte che vi abbia
interesse può proporre a propria cura e spese osservazioni sulla
quantificazione.
4. A seguito della relazione di cui al punto 3, il Giudice relatore emette,
nel termine di 20 giorni dalla scadenza del termine per le osservazioni, un
decreto con il quale condanna il convenuto a pagare al curatore amministrativo
la somma necessaria all'esecuzione della sentenza di condanna, comprensiva
delle spese tutte di lite, degli importi destinati alla classe e a ciascuno
dei suoi partecipanti, dell'eventuale danno punitivo di cui all'articolo 12 e
delle spese per il curatore amministrativo.
5. Il curatore amministrativo deve esperire tutti gli atti necessari per la
materiale esecuzione del decreto di cui al punto 4; in caso di mancata
esecuzione spontanea da parte del convenuto, il curatore deve avvalersi
dell'ausilio professionale del legale che ha curato l'azione collettiva.
L'azione esecutiva e' esente da oneri e spese per i bolli, contributo
unificato e notifiche.
6. Ottenuta l'esecuzione del decreto di cui al punto 4, il curatore
amministrativo procede rapidamente e senza indugio alla liquidazione di quanto
dovuto ai singoli componenti della classe, seguendo l’ordine cronologico di
iscrizione. L'eventuale danno punitivo è ripartito in percentuale al danno
emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
7. In caso di riparto del risarcimento successivo ad atto transattivo
approvato ai sensi dell'articolo 11, il curatore amministrativo ripartisce il
risarcimento stabilito nell'atto transattivo approvato in percentuale al danno
emergente documentato da ciascun partecipante alla classe.
Art. 15. Spese per l'azione collettiva
1. In caso di soccombenza del promotore della classe, il giudice liquiderà, in
ogni caso, a carico del gratuito patrocinio: a) la parcella del difensore del
convenuto stabilita dal giudice;
b) la parcella del curatore amministrativo;
c) le altre spese legali, ad esclusione della parcella del difensore del
promotore della classe al quale nulla è dovuto;
2. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è
condannato al pagamento delle spese legali comprensive delle spese per i
difensori del promotore della classe calcolate in base al disposto
dell'articolo 16.
Art. 16. Parcella dei difensori
La parcella dei difensori del promotore della classe è calcolata in
percentuale sui risarcimenti ottenuti dall'azione collettiva nella misura
massima del 10% in relazione alla complessità della controversia, al risultato
raggiunto ed alla attività svolta.
Art. 17. Norme attuative
Entro 180 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, il Ministro della Giustizia emana un decreto con il quale indica:
1) i soggetti che possono essere nominati curatori amministrativi ed i
requisiti di onorabilità e professionalità necessari.
2) le modalità attraverso le quali i curatori amministrativi devono svolgere
le loro funzioni con particolare riferimento a:
a) le modalità di tenuta dell'elenco dei soggetti appartenenti alla classe;
b) le procedure per la verifica dell'ammissibilità della domanda di iscrizione
alla classe;
c) le procedure per le comunicazioni delle informazioni ai soggetti
appartenenti alla classe da parte del curatore amministrativo e per
l'assolvimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 8, comma 4;
d) le procedure per lo svolgimento delle votazioni di cui all'articolo 11;
e) le procedure per il riparto del risarcimento ottenuto dall'azione
Per consultare la proposta di legge a firma degli on. Donatella
Poretti e Daniele Capezzone clicca
qui.
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