Che Gianpaolo Fiorani fosse un banchiere aduso a certi comportamenti, fuori
dalle regole, nelle scalate alle Banche che la Popolare di Lodi (BPL, oggi
ribattezzata Popolare Italiana) e’ un fatto non solo noto ma anche
documentato di cui l’attuale governatore della Banca d’Italia e’
certamente a conoscenza.
Il nostro Paese, lo sappiamo, e’ fatto di persone con la memoria corta. Sembra
che tutti si siano dimenticati delle “avventure” di Gianpaolo Fiorani nelle
precedenti “scalate”, ad esempio nella scalata della Popolare di Lodi alla
Banca Popolare di Crema (BPC).
Allora forse e’ bene ricordarlo per ribadire che, in passato, sono gia’
stati accertati dalle autorita’ competenti, per vicende analoghe, violazioni
identiche a quelli di cui oggi e’ accusato Fiorani.
Ricapitolando brevemente i fatti.
La Consob ha accertato che la BPL tramite la controllata Banca Mercantile
Italiana (allora diretta da Fiorani) diede mandato ad una societa’ svizzera,
la Summa s.a., e per essa sig. Cerea Giovanni, di acquistare fino al 50,1% di
azioni della BPC. Le azioni – grazie ai finanziamenti di due banche straniere
la SBS di Lugano e la UBS di Londra, garantiti dalla BPL – vengono acquistate
in tre tranches fino a raggiungere, il 31.12.1997, il 34,32% del pacchetto
azionario di BPC. La Consob ha documentalmente accertato che Fiorani dava
gli ordini di acquisto e di vendita, ma mai la titolarita’ di questi titoli e’
stata comunicata ne’ alle Autorita’ competenti ne’ nei bilanci sociali.
Non parliamo di fatti accaduti secoli fa, ma di violazioni accertate dalla
Consob nel 2002.
Dal 13.11.2001 al 26.4.2002 la Consob ha compiuto una verifica ispettiva nei
confronti della BPL a seguito della quale gli ispettori proposero di
contestare al sig. Fiorani nonche’ alla BPL la violazione dell’art. 1/5 della
Legge n. 216/1974 relativamente all’omissione dell’invio alla Consob delle
comunicazioni inerenti alle violazioni della partecipazione rilevante detenuta
nella BPC.
Nella stessa relazione (di cui l’Aduc e’ entrata in possesso –come del resto
molta stampa, a suo tempo- e che oggi ha deciso di pubblicare) si propone alla
Commissione di trasmettere la relazione alla Banca d’Italia (che, come al
solito, insabbio’ il tutto) ed all’Autorita’ Giudiziaria per l’ipotesi di
reato di cui all’art. 2621 del c.c. (false comunicazioni sociali).
La procura ha incredibilmente accertato il reato (insieme ad altri), ma il GIP
ha archiviato il tutto sostenendo che il reato sarebbe prescritto (per una
societa’ quotata in borsa? Ci sembra piuttosto evidente l’errore tecnico del
magistrato). Pubblichiamo anche il provvedimento del GIP del Tribunale di
Lodi.
Questi fatti non sono illazioni giornalistiche ma circostanze accertate dalle
Autorita’ competenti di cui la Banca d’Italia era a conoscenza poiche’ i
documenti sono stati a lei trasmessi. Riteniamo che le Procure che stanno
indagando su Fiorani abbiano a disposizione questi documenti, in ogni caso
–per esserne certi– nei prossimi giorni li depositeremo formalmente.
Cio’ che ci preme sottolineare e’ come l’attuale governatore della Banca
d’Italia abbia deciso di avere rapporti amicali con un banchiere nonostante
fosse a conoscenza che lo stesso avesse in passato commesso violazioni proprio
nel settore nel quale egli, in teoria, dovrebbe vigilare.
E’ come se un Procuratore della Repubblica fosse amico di un noto criminale.
Essere amici di qualcuno (chiunque esso sia) non comporta ovviamente nessun
reato, ma ricoprire cariche pubbliche (e di che livello!) implica degli
obblighi ben superiori alla semplice fedina penale pulita. Ci sono
comportamenti i quali, pur non implicando reati, sono moralmente incompatibili
con il ruolo di Governatore della Banca d’Italia. Essere amico di un banchiere
di cui sono stati accertati certi reati e’ certamente, a nostro avviso, uno di
questi. Un motivo in piu’, se ce ne fosse bisogno, perche’ Antonio Fazio si
dimetta. E subito.
Qui tutta la documentazione:
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