CANNABIS AD USO TERAPEUTICO. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ACQUISTO, IL
POSSESSO, LA COLTIVAZIONE, L'USO, IL TRASFERIMENTO ED IL TRASPORTO
di iniziativa dei deputati Donatella Poretti, Marco Beltrandi, Daniele
Capezzone, Sergio D'elia, Bruno Mellano, Maurizio Turco (Rosa nel Pugno)
Onorevoli colleghi - La presente proposta di legge e' elaborata in
collaborazione con l'Aduc (Associazione per i Diritti degli Utenti e
Consumatori).
La proibizione della cannabis vale per tutti i cittadini, inclusi coloro
che sono gravemente malati e che spesso soffrono in maniera
insopportabile. Eppure sono numerosissimi gli studi e le sperimentazioni
cliniche che dimostrano alcune importanti proprieta' terapeutiche della
cannabis. Fra queste vi e' l'efficace azione terapeutica del dolore -in
particolar modo di quello neuropatico- la nausea, il glaucoma, i disordini
neuromotori. Inoltre la cannabis stimola l'appetito, specialmente nei
pazienti affetti da Hiv, Aids, e demenza. Secondo studi recenti, la
cannabis ha proprieta' inibitorie per alcuni tipi di tumori.
Sono moltissime le organizzazioni internazionali della salute che hanno
espresso parere favorevole alla legalizzazione della cannabis per uso
medico, sotto controllo del medico curante, e per la ricerca e
sperimentazione clinica della cannabis. Secondo una indagine della Harvard
University del 1991, il 44% dei medici oncologi americani ha consigliato
almeno una volta ai propri pazienti l'uso della cannabis per alleviare il
dolore ed i sintomi derivanti da terapie antitumorali quali la
chemioterapia.
Sono moltissime anche le commissioni governative, create al fine di
indagare le proprieta' terapeutiche della cannabis e formulare
raccomandazioni in merito, che hanno espresso parere favorevole all'uso
medico della cannabis. Tra queste l'Istituto di Medicina degli Stati
Uniti, la Task Force nazionale australiana sulla cannabis, l'Isitituto
Nazionale della Salute degli Stati Uniti, la Commissione della Scienza e
della Tecnologia della Camera dei Lord della Gran Bretagna, l'Accademia
Nazionale delle Scienze degli Stati Uniti.
La lista e' lunga, e cresce ogni giorno, come e' possibile verificare con
una semplice ricerca negli archivi telematici della Biblioteca Nazionale
di Medicina degli Stati Uniti (PubMed).
Per questo e' necessario introdurre da subito fra i farmaci che gia' sono
provvisti di autorizzazione al commercio, anche i derivati sintetici della
cannabis, oggi disponibili nella gran parte dei Paesi europei. Ma questo
non e' sufficiente. Secondo molte sperimentazioni cliniche e le
testimonianze di moltissimi pazienti, uno dei problemi dei derivati
sintetici della cannabis riguarda il metodo di somministrazione, che non
e' in grado di dare all'organismo la quantita' sufficiente di cannabinoidi
per alleviare efficacemente il dolore. Contrariamente al consumo di
cannabis in forma naturale, ad esempio, la cannabis in pillole (Marinol)
impiega da 1 a 4 ore per fare effetto. Inoltre, contrariamente alla
coltivazione e all'acquisto di cannabis utilizzabile in forma naturale, la
forma sintetica e' costosissima per l'utente e per il sistema sanitario,
ad esclusivo beneficio delle case farmaceutiche che la producono.
Tutto questo premesso, la presente proposta di legge si pone i seguenti
obiettivi:
1. La possibilita' per persone affette da alcune gravi patologie di
accedere sia alla cannabis in forma naturale, sia ai farmaci derivati da
estratti di cannabis, sempre e comunque sotto controllo medico e previa
autorizzazione dell'azienda sanitaria locale;
2. Stimolare la ricerca e la sperimentazione clinica della cannabis, dando
la possibilita' al ministero della Salute, ai centri di ricerca
autorizzati e alle universita' di accedere alla cannabis.
Questa, onorevoli colleghi, non e' una iniziativa legislativa che mira a
legalizzare la cannabis; si vuole semplicemente dare corpo alla liberta'
di ricerca medica, alla liberta' terapeutica, e all'esercizio pieno della
libera professione medica. Chi violera' questa legge o ne fara' uso per
fini diversi da quelli medici e di ricerca, sara' sempre e comunque
soggetto alle sanzioni amministrative e penali previste nel Testo Unico
sugli Stupefacenti (d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 e successive
modifiche).
All'articolo 1 si specificano le condizioni mediche per le quali il
paziente puo' ottenere l'autorizzazione alla coltivazione o all'acquisto
di cannabis. Si specifica altresi' la quantita' massima di cannabis che il
paziente autorizzato puo' detenere. Si introduce la figura del coltivatore
autorizzato, il quale potra' coltivare e fornire cannabis utilizzabile
solo ed esclusivamente all'azienda sanitaria locale. Sia il paziente sia
il coltivatore autorizzato dovranno coltivare e conservare la cannabis in
luoghi sicuri, ovvero in luoghi dove l'accesso e' impedito a chiunque non
sia autorizzato. E' stato necessario infine introdurre anche la figura del
"fornitore autorizzato", ovvero colui a cui il paziente incapace di
muoversi delega l'acquisto di cannabis. Sia il fornitore sia il
coltivatore non devono mai essere stati condannati per reati legati al
traffico di droga.
All'articolo 2 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il
rilascio dell'autorizzazione all'uso medico della cannabis per il paziente
con condizione medica debilitante.
All'articolo 3 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il
rilascio dell'autorizzazione per il fornitore autorizzato.
All'articolo 4 si stabiliscono le procedure per la richiesta ed il suo
rilascio per il coltivatore che, oltre a coltivare e conservare la
cannabis in un luogo chiuso e sicuro, dovra' tenere un dettagliato
registro sulle piante e la cannabis utilizzabile in suo possesso.
L'azienda sanitaria locale, nonche' le forze dell'ordine, potranno in
qualsiasi momento verificare che non vi sia coltivazione o vendita non
autorizzata di cannabis.
All'articolo 5 si specificano le sanzioni per la violazione delle norme
del presente testo di legge e gli effetti sulle leggi gia' in vigore. Nei
commi da 1 a 3, si esplicita la non punibilita' o sanzionabilita' per i
pazienti, i coltivatori, ed i fornitori autorizzati ai sensi del Testo
Unico sugli Stupefacenti. Al comma 4, si stabilisce che qualora il
coltivatore commetta un errore colposo, incorrerebbe in una sanzione
pecuniaria. Se l'errore e' commesso almeno tre volte nell'arco di cinque
anni, l'autorizzazione alla coltivazione viene definitivamente revocata.
Se invece la violazione del coltivatore avviene al fine di cedere o
vendere cannabis a persone non autorizzate, questa sara' punibile a tutti
gli effetti secondo il Testo Unico sugli Stupefacenti.
All'articolo 6 si incarica il ministro della Salute di emanare entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente legge un regolamento
attuativo.
----------------------------------
PROPOSTA DI LEGGE
Articolo 1
(Definizioni)
1. Per "condizione medica debilitante" si intende:
a. trattamento di fine vita per pazienti affetti da cancro o da sindrome
da immunodeficienza;
b. cancro, sindrome da immunodeficienza, virus da immunodeficienza,
sclerosi multipla, glaucoma, o il trattamento di queste malattie o
condizioni mediche se:
- la malattia o la condizione medica o il trattamento provoca sintomi
severi, persistenti e non trattabili;
- nel contesto della malattia o condizione, sono stati fatti ragionevoli
sforzi terapeutici durante un periodo di tempo ragionevole senza che
questo sia risultato in un significativo alleviamento dei sintomi.
c. tutte quelle condizioni mediche che il ministro della Salute, con suo
decreto, riterra' opportuno specificare di cui alle lettere a. e b..
2. Per "limite al possesso" si intende la quantita' di cannabis posseduta
dal paziente, che non puo' superare tre piante di cannabis e 100 grammi di
cannabis utilizzabile.
3. Per "coltivatore autorizzato" si intende una persona di almeno 18 anni
senza condanne per reati legati al traffico di droga a cui e' stata
rilasciata l'autorizzazione all'acquisto, alla coltivazione, al trasporto,
al trasferimento, e alla vendita di cannabis.
4. Per "paziente autorizzato" si intende una persona a cui e' stata
rilasciata dall'azienda sanitaria locale l'autorizzazione all'uso di
cannabis per uso medico.
5. Per "intermediario autorizzato" si intende una persona di almeno 18
anni, senza condanne per reati legati al traffico di droga, delegata dal
paziente autorizzato al prelievo ed al trasporto di cannabis dall'azienda
sanitaria locale al domicilio del paziente autorizzato.
6. Per "luogo sicuro" si intende un edificio o spazio chiuso il cui
accesso e' permesso solo ai coltivatori, fornitori e pazienti autorizzati.
7. Per "cannabis utilizzabile" sono da intendersi le foglie ed i fiori
secchi di cannabis, e ogni mistura o preparazione a base di cannabis,
escluso i semi, gli steli, e le radici della pianta.
8. Per "uso medico" si intende l'acquisto, il possesso, la coltivazione in
luogo sicuro, l'uso ed il trasporto della cannabis o della attrezzatura
necessaria alla sua somministrazione per alleviare i sintomi o gli effetti
collaterali della condizione medica debilitante del paziente autorizzato.
Articolo 2
(Pazienti autorizzati, requisiti e procedure)
1. Per divenire un paziente autorizzato all'uso medico della cannabis, il
medico curante deve aver diagnosticato una condizione medica debilitante.
2. L'azienda sanitaria in cui e' domiciliato il paziente esamina la
richiesta di autorizzazione, da accogliere o rigettare secondo le seguenti
procedure:
a. Il paziente con una condizione medica debilitante deve presentare la
domanda presso l'azienda sanitaria locale. Se il paziente e' minore di
diciotto anni di eta', la domanda deve essere firmata dai genitori o dal
tutore legale. Il paziente deve allegare alla domanda la parte della
propria cartella clinica o documentazione sanitaria rilevante alla natura
della sua malattia ed i sintomi.
b. L'azienda puo' accogliere o rigettare la richiesta di autorizzazione
entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui e' stata presentata in forma
completa. Se la domanda e' accettata, l'azienda rilascia l'autorizzazione,
valida su tutto il territorio nazionale.
c. E' istituita presso ciascuna azienda sanitaria locale una commissione
per il riesame composta da tre medici, di cui almeno uno specialista in
cure palliative. La commissione e' nominata dal dirigente dell'azienda
sanitaria.
Se l'azienda sanitaria locale rigetta la domanda del paziente, lo stesso
puo' ricorrere presso la commissione di riesame entro 7 giorni dalla data
della notifica del rifiuto. La commissione di riesame decidera' a
maggioranza se accettare o meno la domanda, entro e non oltre 15 giorni
dalla data in cui e' stato inoltrato il ricorso.
I membri della commissione di riesame per le autorizzazioni all'uso
terapeutico della cannabis rimangono in carica per tre anni. Nel caso in
cui un membro debba essere sostituito per qualsiasi motivo, il sostituto
rimane in carica fino al termine naturale della nomina originale.
Articolo 3
(Intermediari autorizzati, requisiti e procedure)
1. Il paziente che per motivi di salute ha difficolta' a prelevare
personalmente la cannabis per uso medico, puo' fare richiesta di un
intermediario autorizzato presso l'azienda sanitaria locale.
2. Contestualmente o successivamente alla richiesta del paziente, il
fornitore da autorizzare presenta una richiesta di autorizzazione nonche'
il certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.
3. Il paziente autorizzato potra' in qualunque momento scegliere di non
avvalersi del suo fornitore autorizzato o sceglierne un altro nelle
modalita' indicate al comma 2.
Articolo 4
(Coltivatori autorizzati, requisiti e procedure)
1. Una persona puo' richiedere all'azienda sanitaria locale
l'autorizzazione a divenire coltivatore autorizzato di cannabis. L'azienda
puo' approvare o rigettare la domanda entro e non oltre 60 giorni dalla
richiesta. Se la domanda e' accettata, l'azienda rilascia l'autorizzazione
dopo aver verificato che il richiedente non sia mai stato condannato per
traffico di droga.
L'autorizzazione riporta il numero massimo di piante di cannabis
coltivabili e la quantita' massima di cannabis utilizzabile da produrre
per lo specifico coltivatore.
2. Il richiedente dovra' allegare alla domanda di autorizzazione:
a. certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
b. documentazione necessaria a dimostrare che il luogo in cui coltivera' e
conservera' la cannabis e' sicuro ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera b).
3. Il coltivatore e' autorizzato all'acquisto, al possesso, alla
coltivazione, al trasferimento, al trasporto e alla vendita di cannabis.
Il coltivatore potra' vendere esclusivamente alle aziende sanitarie
locali, che a loro volta saranno gli unici autorizzati a vendere al
paziente autorizzato per gli scopi di cui alla presente legge.
4. Il coltivatore autorizzato dovra' tenere un dettagliato registro delle
piante di cannabis e della cannabis utilizzabile in suo possesso, nonche'
dell'acquisto, del trasporto e della vendita. Nel registro dovranno essere
annotate:
- la data in cui ogni pianta e' stata acquistata, piantata, trasportata,
venduta e la quantita' di cannabis utilizzabile estratta da ogni pianta;
- la quantita' di cannabis utilizzabile acquistata, prodotta, conservata,
trasportata e venduta.
Articolo 5
(Effetti)
1. La persona che e' in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli
2, 3 e 4 che non viola le disposizioni e gli scopi della presente legge,
non e' punibile, per le sole condotte ivi previste, ai sensi degli
articoli 73, 74, 75 e 75bis del d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990.
2. Un medico che ha partecipato alla richiesta di autorizzazione per uso
medico della cannabis non e' mai soggetto ad arresto, prosecuzione, o
azione disciplinare dell'Ordine dei Medici, eccetto quando fornisce
informazioni false sulla condizione del paziente.
3. Nessuno e' punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75bis del d.P.R.
n. 309 del 9 ottobre 1990 per il fatto di assistere un paziente
autorizzato ad assumere cannabis per uso medico secondo le disposizioni
della presente legge.
4. Il coltivatore autorizzato che viola le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 4, e' punibile con una sanzione da 5.000 a 15.000
euro. Se tale violazione e' ripetuta tre volte nell'arco di cinque anni
incorre nel ritiro definitivo dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.
La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, non e'
punibile ai sensi degli articoli 73, 75 e 75bis del d.P.R. n. 309 del 9
ottobre 1990 a meno che tale violazione sia stata commessa ai fini della
cessione o vendita a persone non autorizzate secondo quanto disposto dalla
presente legge.
5. Ai procedimenti amministrativi di cui alla presente legge si applicano
le disposizioni della legge n. 241 del 7 agosto 1990.
Articolo 6
(Disposizioni di attuazione ed integrazione)
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilisce:
a. i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende
sanitarie locali rilasciano l'autorizzazione all'uso terapeutico della
cannabis a pazienti, fornitori e coltivatori;
b. i criteri di sicurezza a cui devono attenersi i pazienti, i fornitori
ed i coltivatori autorizzati per la coltivazione, la conservazione ed il
trasporto di cannabis;
c. i termini, le forme e le modalita' attraverso i quali le aziende
sanitarie locali acquistano, conservano e distribuiscono cannabis ai
pazienti autorizzati e ai loro fornitori autorizzati;
d. i termini, le forme e le modalita' attraverso cui destinare la cannabis
alle universita' e ai centri di ricerca autorizzati per lo studio e la
sperimentazione clinica della cannabis e dei suoi derivati;
d. i termini, le forme e le modalita' attraverso cui effettuare controlli
sull'attivita' dei coltivatori autorizzati;
e. le modalita' attraverso le quali i soggetti affetti da condizione
medica debilitante sono informati sull'uso medico della cannabis
attraverso l’azione dei medici di medicina generale;
f. l'inserimento nella tabella II, sezione B di cui all'articolo 14 del
d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990, dopo la sostanza Delorazepam, le
sostanze seguenti: denominazione comune: Delta-8-tetraidrocannabinolo (THC);
denominazione comune: Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC); denominazione
chimica: (6aR,10aR) - 6a,7,8,10° - tetraidro-6,6,9 – trimetil – 3 – pentil
- 6H -dibenzo[b,d]piran – 1 – olo.
Archivio Droga
|