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20/07/2012 Cannabis, Cassazione: coltivazione non è reato senza indagini sull'effettiva presenza del principio attivo nelle piante (http://www.aduc.it, Carlo Alberto Zaina)

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Prima di entrare nel merito della decisione che si commenta,  è opportuno rilevare che non è affatto vero che la Suprema Corte abbia legittimato in qualche modo la coltivazione di piante idonee a produrre stupefacenti, quando queste siano in numero limitato, come nella fattispecie -contrariamente a quanto pomposamente affermato da organi di stampa.


Il senso della pronunzia è, infatti, assolutamente diverso da quello pubblicizzato e la sentenza 28971/12 resa dalla 3a Sezione Penale della Corte di Cassazione appare estremamente interessante per una pluralità di ragioni processuale e di merito che, però, non introducono deroghe ai principi vigenti che – in linea generale – mantengono il profilo illecito della coltivazione.


In primo luogo, si accredita un aspetto squisitamente processuale, consistente nel riconoscimento dell'applicabilità dell'istituto della declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., pur in presenza di proposta di patteggiamento munita del consenso del P.M. .
La riaffermazione di tale principio implica obbligatoriamente a carico del giudice l'onere di dare corso ad una valutazione del compendio probatorio raccolto dall'accusa, onde inferire da siffatta disamina una prognosi di sviluppo della tesi di accusa in un eventuale dibattimento.
In buona sostanza l'assenza di un fumus di prova si propone come elemento di cesura rispetto alla possibilità di permettere uno sviluppo logico giuridico degli elementi raccolti, sì da renderli efficaci al fine di dimostrare la responsabilità dell'imputato in relazione al reato al medesimo contestato.
La Corte, in presenza di una situazione di tale genere, fa derivare quindi l'impossibile operatività della pena patteggiata, la quale verrebbe applicata, in modo illogico ed irrazionale, se non collegata ad elementi che permettano di accertare la commissione del fatto-reato e l'attribuibilità del medesimo all'imputato (che costituiscono i dati fondamentali ed imprescindibili per la condanna in sede penale).


Sicché il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., nella fattispecie, è risultata opzione risolutiva del tutto corretta.


In secondo luogo (ed è quanto maggiormente interessa in questa sede) si evidenziano due aspetti di rilevanza assoluta :


a) l'assenza di elementi di indagine che permettessero di suffragare l'accusa, nel senso di dimostrare l'esistenza di un principio attivo idoneo a sviluppare effetti droganti nelle due piante rinvenute;
b) l'applicabilità del principio dell'inoffensività della condotta e la consequenziale doverosa assoluzione dell'imputato, in assenza degli elementi indicati sub a).
In buona sostanza, la Corte avvalla il ragionamento del giudice di prime cure, il quale aveva già rilevato che l'assenza di una tempestiva perizia sulle piante (e più in generale di qualsiasi attività di investigazione) costituisse elemento preclusivo all'accertamento dell'illecito e della correlativa responsabilità penale, attesa il carattere di assoluta irripetibilità di tale atto.


In carenza di un indefettibile dato probatorio –a parere dei giudici sia di merito che di rito– difetta in radice, nella fattispecie, il requisito dell'offensività della condotta dal quale non si può prescindere per pervenire all'affermazione di responsabilità dell'imputato, come affermato costantemente dai più recenti approdi giurisprudenziali, a partire dalla pronunzia di Cass. sez. IV, sentenza 14 Gennaio 2009 n° 1222, per pervenire alla decisione della stessa sez. IV, sentenza 28 giugno 2011, n. 26574.

http://www.aduc.it

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