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30/11/2012 Stupefacenti ed uso di gruppo (Carlo Alberto Zaina, http://www.aduc.it)

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La vexata quaestio riguardante la punibilità del cd. uso di gruppo di sostanze stupefacenti, anche in relazione a vicende, che si siano verificate successivamente all’entrata in vigore della L. 49/2006, testo che ha parzialmente modificato il T.U. dpr 309/90, approda all’attenzione delle Sezioni Unite, all'udienza del 31 gennaio 2013.

Il contrasto interpretativo, insorto da tempo, e che vede la Sesta Sezione Penale del Supremo Collegio offrire una chiave di lettura – favorevole al mantenimento dell’indirizzo ermeneutico invalso in sede di legittimità in epoca anteriore alla novella del 21 febbraio 2006 – avversata da pronunzie che provengono da altre distinte Sezioni della Corte di Cassazione (Sezioni Terza e Quarta), otterrà, così, una soluzione, che, ci si augura, possa fugare i dubbi, che, di volta in volta, le singole pronunzie, hanno sollevato.

E’ bene notare – onde potere fornire uno stato dell’arte quanto più dettagliato e preciso - che i due principali opposti orientamenti si riassumono, principalmente, da un lato, nella sentenza della Sezione Seconda, 6 maggio 2009, n. 23574/2009, Mazzuca e, dall’altro, ex plurimis nella decisione della Sesta Sezione, 27 febbraio 2012, Bove, n. 17390[1].

A.

LE OPPOSTE TESI

La prima delle due pronunzie citate escluse che, intervenuta la modifica dell’art. 73 dpr 309/90, attraverso la l. 21 febbraio 2006 n. 49, il cd. uso di gruppo di sostanze stupefacenti potesse essere ritenuto causa di giustificazione, idonea ad affermare la non punibilità di quei soggetti che coacquistino, oppure codetengano, oppure ancora coassumano quantitativi di stupefacenti.

In buona sostanza la sentenza si pose in una posizione di discontinuità rispetto all'indirizzo delle SS.UU. (28 maggio-18 luglio 1999, n. 4, r.v. 208216).

I giudici della Seconda Sezione, infatti, ebbero a sostenere che la formulazione post lege 49/2006 dell’art. 73 dpr 309/90, avrebbe potuto costituire argomento affatto decisivo per due ordini di ragioni.

1. In primo luogo, fu evidenziata l’incidenza e l'influenza che detta norma avrebbe potuto dispiegare sul testo dell’art. 75 (e, ovviamente, sulla sua interpretazione).

Tale norma governa il sistema delle sanzioni amministrative da applicare suppletivamente al cittadino, nell’ipotesi in cui venga ravvisato, all'esito di un giudizio, la finalizzazione della specifica condotta (detenzione, importazione od esportazione) a scopi di uso esclusivamente personale.

Una corretta lettura applicativa dell’art. 75, si affermò nella sentenza Mazzuca, sarebbe dovuta essere operata sempre in combinato disposto con l’art. 73 comma 1 bis.

Questa ultima norma, infatti, costituirebbe, quindi, caposaldo ermeneutico, cui rinvia il legislatore, nella parte dell’art. 75 che sancisce l’applicazione di sanzioni amministrative a carico di chi “…comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dall’ipotesi di cui all’art. 73 comma 1 bis….”.

Si sostenne, inoltre, che, per potere, infatti, pervenire ad un giudizio dirimente, in ordine al problema della destinazione della sostanza stupefacente ad un eventuale uso esclusivamente personale, vigente il nuovo regime normativo post L. 49/2006, non si poteva prescindere dai canoni fattuali introdotti ex novo, e consistenti nella “quantità” della droga e nella “modalità“ di presentazione.

L’introduzione del comma 1 bis dell’art. 73 avrebbe costituito, così – ad avviso della Corte di legittimità - fattore di rilevante mutamento, addirittura, della globale struttura normativa .

2. In secondo luogo, la Seconda Sezione pose pesantemente l’accento sulla “introduzione dell’avverbio esclusivamente”, riconnettendo a tale opzione legislativa, sotto il profilo filologico, una valenza di significativa specificità.

Ad avviso dei giudici di legittimità, l’avverbio in questione avrebbe apportato, infatti, alla originaria e previgente locuzione “uso personale” un evidente quid pluris, nel senso che si sarebbe creata una vera stenosi dei limiti operativi dell’esimente in questione, quale indubbia espressione di una volontà normativa maggiormente punitiva.

L’introduzione del termine “esclusivamente” avrebbe, così, assolto ad un più complessivo disegno repressivo seguito dal legislatore, riguardo ad “ogni attività connessa alla circolazione, vendita, consumo di sostanze stupefacenti…”.

** ** **

Di contro, la Sesta Sezione del Supremo Collegio ha ritenuto di potere e dovere perpetuare la posizione di favore, assunta già precedentemente alla novella del 2006, dalle SS.UU., giustificando tale opzione, attraverso la affermazione della neutralità semantico-giuridica dell'avverbio “esclusivamente”, (che il legislatore ha aggiunto alla preesistente perifrasi “uso personale”).

 Il lemma viene, infatti, giudicato come superfluo, in quanto, oltre ad apparire una pedissequa reiterazione della locuzione “tassativamente personale” - usata in precedenza -, risulterebbe sintomo palese “..di un'aggiunta ridondante, superflua e pleonastica”.

B.

OSSERVAZIONI IN ORDINE ALLE MOTIVAZIONI ADDOTTE

A SOSTEGNO DEI DUE INDIRIZZI IN CONFLITTO.

Le argomentazioni, svolte dalla sentenza pronunziata dalla Seconda Sezione n. 23574/2009 (cui si sono informate anche pronunzie anche della Terza e della Quarta Sezione), meritano un'attenta disamina.

Sostenne il provvedimento in questione che l’introduzione del comma 1 bis dell’art. 73, avrebbe costituito fattore di rilevante mutamento, addirittura, investendo la globale struttura normativa, in quanto si sarebbe posto come elemento di riferimento assoluto nel contesto interpretativo, concernente i limiti di applicazione dell'esimente dell'uso esclusivamente personale.

E' questa, premessa interessante ermeneutica che, però, ad avviso di chi scrive (e di parte della giurisprudenza), non convince appieno.

Un esame comparato dei due richiamati testi dell'art. 73 (l'uno privo del comma 1 bis, l'altro integrato proprio da questa disposizione) porta, infatti, immediatamente, ad affermare che nessuna modifica strutturale – a seguito della promulgazione della L. 49/2006 - ha coinvolto condotte (detenzione, importazione, esportazione, acquisto o ricezione), che erano già inserite tassativamente nella norma previgente ed in relazione alle quali (proprio per la loro comune ed assimilabile natura) poteva, quindi, già operare fattivamente la circostanza esimente elaborata dalla giurisprudenza, a seguito del risultato del referendum del 1993 abrogativo della d.m.g. (dose media giornaliera).

La modifica di maggior rilievo che si può percepire da un esame del testo novellato, va, infatti, identificata nella circostanza, che il comma 1 bis – ribadendo pur in modo lessicalmente contorto e circonvoluto la non punibilità della detenzione di stupefacenti in presenza di taluni condizioni - ha introdotto parametri espliciti di carattere ausiliario (“quantità e modalità”) idonei ad orientare il giudizio del magistrato, onde risolvere il problema della destinazione di uso dello stupefacente.

Si trattò, quindi, di opzione che si associa geneticamente e funzionalmente alla scelta di introdurre la previsione di cui alla lett. a) del citato comma, norma dalla quale la condizione di non punibilità si ricava (purtroppo, come già sottolineato, in virtù di una struttura semantica del periodo assolutamente opinabile ed assai infelice) per implicito, attraverso un'interpretazione a contrario del testo in questione.

Le perplessità che la sentenza suscita non si fermano, però, al dedotto profilo.

La sentenza n. 23574 della Seconda Sezione pose, infatti, un particolare rilievo sul presunto valore specificante che l'avverbio “esclusivamente” avrebbe assunto nella struttura della espressione “uso personale”, collocandosi a complemento di quest'ultima, quale ipotizzato “valore aggiunto”.

Ad opinione del Collegio di legittimità sarebbe esistita una sostanziale differenza di valore semantico fra la perifrasi semplice “uso personale” e quella composta e novellata “uso esclusivamente personale”; quest'ultima avrebbe costituito manifestazione ab externo di un'interpretazione più restrittiva rispetto alla prima.

Pur con il doveroso rispetto che merita la posizione del Supremo Collegio, pare di poter affermare che la spiegazione addotta, per sottolineare i supposti profili di diversità che connoterebbero le due locuzioni, ebbe a risolversi in una articolata, quanto pregevole, acrobazia dialettica, peraltro, priva di effettivo significato contenutistico sostanziale.

Non è, infatti, nè persuasivo, nè appagante, limitarsi, come fece la Seconda Sezione di legittimità, ad una mera ed astratta presa di atto, con la quale si evidenziò – in un contesto di natura strettamente linguistica – in modo generico, una differenza formale tra due locuzioni in esame, esprimendo preferenza per l'una (a scapito dell'altra) senza, peraltro, addurre indicazioni di spessore individualizzante, che giustificassero persuasivamente l'opzione cui si era aderito..

Non fu, così, dato cogliere concretamente in cosa sarebbe consistito il conclamato “quid pluris”, insito nell'avverbio “esclusivamente”.

Ma vi è di più.

L'indirizzo restrittivo in esame valutò tout court il concetto di uso di gruppo, senza separarlo ontologicamente dall'importante concetto di acquisto di gruppo.

E' di tutta evidenza la circostanza che si tratti di due momenti assolutamente differenti fra loro.

L'uso di gruppo integra una situazione finale, che non si verifica necessariamente; per tale motivo esso costituisce un'ipotesi del tutto eventuale, in quanto non pare assolutamente decisivo o necessario, ai fini che ci occupano, che il consumo avvenga – da parte di tutti gli acquirenti – in una fase simultanea.

In realtà, il momento che penalmente rileva, per pervenire ad un giudizio di applicabilità dell'esimente e che viene identificato impropriamente con la perifrasi uso di gruppo, altro non è che l'acquisto di gruppo.

L'attenzione del giudice (così come del giurista in senso lato) si deve incentrare, infatti, non tanto sulla modalità con le quali lo stupefacente, acquistato da più persone in comune, verrà successivamente consumato (dopo essere stato ripartito pro-quota), quanto piuttosto sul procedimento formale e materiale, attraverso il quale avviene l'acquisizione dello stupefacente.

La più avveduta giurisprudenza, perpetuando quella posizione già assunta dalle SS.UU. e ricordata in precedenza, in epoca anteriore alla novella del 2006, ha, infatti, focalizzato la propria riflessione sulle condizioni necessarie che consistono :

1. nella comunione adesiva preliminare delle parti ad un progetto di acquisto che coinvolga anche il mandatario deputato alla ricezione materiale dello stupefacente;

2. nella esatta identificazione ab origine di tutti coloro che compongono il gruppo;

3. nella comprovata volontà di procurarsi lo stupefacente, destinata ad un uso personale di ciascuno dei sodali;

4. nella circostanza che non si verifichino passaggi intermedi che possano interessare lo stupefacente acquistato..

Il giudizio di significativa e preponderante rilevanza (al fine di potere pervenire ad un giudizio in ordine alla liceità o meno della complessiva condotta) del momento dell'acquisto è testimoniato proprio da due aspetti specifici.

In primo luogo si nota la particolare accentazione che la giurisprudenza ha posto sulla posizione del mandatario, il quale deve essere un intraneus rispetto al gruppo degli acquirenti.

In secondo luogo, si evidenzia, che, al di là della suggestioni semantiche adottate, appare del tutto logico e razionale che più persone si possono accordano per acquistare in comune una quantità di stupefacente, obbiettivamente modico, con il dichiarato preventivo fine di farne – ciascuno – uso personale.

Si deve, pertanto, osservare come conclusione pacifica cui pervenire, che il porre in comune il danaro da utilizzare per l'acquisto dello stupefacente ed il perseguire l'obbiettivo, altrettanto comune, di un uso personale del compendio che si va, così, ad acquistare, può permettere, in capo ai sodali, il raggiungimento, in questo modo, di vantaggi di varia natura sia economica, che personale[2].

A tale risultato si può pervenire, senza che si possa ravvisare, in alcun modo, una tangibile differenza sostanziale, ontologica o giuridica, rispetto al comportamento di chi acquisti a livello individuale, con la stessa finalità di un uso personale (definito in tale caso ex lege ed in assenza di caratteri propri e dissimili).

In buona sostanza, attese le premesse svolte, non si può ragionevolmente sostenere che si palesino in alcun modo, apprezzabili manifestazioni di differenza fra l'acquisto individuale di stupefacente, finalizzato all'uso esclusivamente personale e l'acquisto di gruppo, operato con il dichiarato preventivo fine – di ciascuno degli acquirenti – di utilizzare a propria personale soddisfazione.

** ** **

Solo chi ritenga presuntuosamente di essere dotato di poteri divinatori, può formulare ipotesi in ordine alla decisione che le SS.UU. emetteranno.

Chi scrive, in coerenza con le ragioni sin qui esplicitate, ritiene di doversi limitare a formulare solo l'auspicio che non sia un mero riferimento filologico, di natura assolutamente formale, e di portata neutra nella economia della norma in questione, consistente nell'uso di un avverbio (“esclusivamente”), privo, inoltre, a tutt'oggi di un robusto sostegno argomentativo di carattere giuridico a decidere della liceità o della illiceità della condotta in questione.

 

[1] Confirmativa anche dell’analoga precedente 26 Gennaio 2011, n. 8366, D’Agostino

[2] Si pensi a personaggi che per età, o per altra ragione personale, non desiderino correre il rischio di essere colti mentre operano l'acquisto e, quindi, si pongano in associazione con altri per comprare in comune lo stupefacente.

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