Il “Trattato di Lisbona” è un corpus di più documenti che vanno a
rivoluzionare completamente l’assetto del nostro continente. Comprende
la vecchia Costituzione europea, bocciata da Francia ed Olanda,
praticamente in toto a meno di qualche elemento di cosmesi di facciata e
vari altri documenti che assimilano e modificano i precedenti. Riguardo
la questione della Lecita Privazione della Vita del Cittadino da parte
dello Stato i documenti fondamentali a cui si farà riferimento sono:
1. il
Trattato sull’Unione Europea (TUE)
2. la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
3. la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU)
In questo ambito il corpus del Trattato di Lisbona crea un vero e
proprio guazzabuglio. Su un argomento così delicato, l’unica chiara ed
inequivocabile risposta della nostra cultura europea, scaturita da
secoli di lotte contro l’oppressione (Jhon Locke, 1690, Saggio
sull’intelletto umano) è che la privazione della Vita del Cittadino è
proibita e lo Stato non deve in nessun modo poterlo fare impunemente. E’
solo grazie alla lezione del Prof.
Karl
Albrecht Schachtschneider, Professore di Diritto all’Università
di Erlangen-Nürnberg, che è possibile ricostruire con competenza il
quadro completo.
Attualmente è disponibile in rete la Versione Consolidata del trattato,
ovvero la versione completa in cui è stato sostituito tutto il “taglia e
cuci” della precedente. Nonostante il processo di ratifica del Trattato
in Europa sia iniziato nei primi mesi del 2008 (in Francia a Febbraio),
la versione disponibile fino a Maggio comprendeva alcune centinaia di
pagine incomprensibili tutte fatte di rimandi, correzioni e
sostituzioni, note a piè di pagina assolutamente incomprensibile per i
più, francesi compresi.
Ebbene la Versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea dice:
Articolo 2
L'Unione si fonda sui valori del
rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia,
dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti
umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi
valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal
pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla
giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.
Articolo 6, paragrafi 1 e 2
1. L'Unione riconosce i diritti, le
libertà e i principi sanciti nella Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 7 dicembre 2000,
adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore
giuridico dei trattati.
Le disposizioni della Carta non
estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.
I diritti, le libertà e i principi
della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali
del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e
applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa
riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.
2. L'Unione aderisce alla
Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (detta CEDU,
ndr). Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei
trattati.
Inoltre il fatto che l'Unione aderisca alla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è
ribadito anche nel Protocollo n°8 intitolato "relativo all'articolo 6,
paragrafo 2 del Trattato sull'Unione Europea sull'adesione dell'unione
alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali". Infine:
Articolo 51
I protocolli e gli allegati ai trattati
ne costituiscono parte integrante.
Fin qui, parrebbe tutto come di consueto: viene tutelata la libertà
dell’individuo, il pluralismo e sono rispettati i diritti umani
inalienabili, tanto che l’Unione aderirebbe alla Convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (come
se la carta dei Diritti Fondamentali dell’Uomo dell’ONU non bastasse
più…).
Occorre però osservare che integrata nel Trattato sull’Unione Europea,
vi è anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, la
quale recita:
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla
pena di morte, né giustiziato.
Ma anche
Articolo 52, paragrafo 3
Portata dei diritti garantiti
3. Laddove la presente Carta contenga
diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per
la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
(detta CEDU), il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta
convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto
dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Questo passaggio è fondamentale perché di fatto si sancisce la
pariteticità tra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU) laddove le due carte trattano gli stessi
argomenti.
Quest’ultima, a dispetto del nome, presenta diverse contraddizioni che
minano completamente le basi precedentemente poste, infatti la
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali (CEDU) dice:
Articolo 2 - Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona
è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato
della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata
da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con
tale pena.
2. La morte non si considera inflitta
in violazione di questo articolo quando risulta da un ricorso alla forza
resosi assolutamente necessario:
1. per assicurare la difesa di ogni
persona dalla violenza illegale;
2. per eseguire un arresto regolare o
per impedire l'evasione di una persona regolarmente detenuta;
3. per
reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.
E’ da notare che non esiste una definizione di sommossa o
insurrezione!!! Quindi le forze di polizia hanno la massima opinabilità
in questo frangente! La sommossa sono i valsusini che non vogliono
respirare amianto e uranio? Sono i vicentini che non vogliono 90 testate
nucleari pronte a distruggere l’Iran in casa propria? Sono i cittadini
di Chiaiano che non vogliono gli sversamenti abusivi di rifiuti tossici
o radioattivi? Sono i Ferraresi che non desiderano un triplo
cancronizzatore? O chi di noi domani quando vedrà calpestato
selvaggiamente un proprio diritto fondamentale
Inoltre aggiunge nel sesto protocollo aggiuntivo:
Articolo 1 - Abolizione della pena di
morte
La pena di morte è abolita. Nessuno può
essere condannato a tale pena né giustiziato.
Articolo 2 - Pena di morte in tempo di
guerra
Uno Stato può prevedere nella sua
legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o in
caso di pericolo imminente di guerra; tale pena sarà applicata solo nei
casi previsti da questa legislazione e conformemente alle sue
disposizioni. Lo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio
d'Europa le disposizioni rilevanti della legislazione in questione.
Conclusioni:
-la pena di morte è ovunque
abolita in
tempo di pace, per cui gli Stati che la dovessero prevedere allo
stato attuale la devono abolire. Ad ogni modo, nella transizione verso
l’abolizione non infrangono il Trattato di Lisbona se la comminano a
causa dell’articolo 2 del CEDU.
-la pena di morte
può essere introdotta
in tempo di guerra. Certo è che grazie al patto di mutuo soccorso
fra gli stati europei in casi di attacchi terroristici, una nazione può
in un attimo trascinare le altre in guerra, quindi la probabilità che
anche la provincia italiana si trovi perennemente in stato di guerra è
rilevante
-è gravissimo e subdolo che l’articolo 2 del CEDU permetta di
sparare sulla folla impunemente.
Qui non si parla di pena di morte ma di uccidere barbaramente nel
tumulto! Nei casi di pena di morte in tempo di guerra, per lo meno, c’è
un processo, degli avvocati, un dibattimento. In questo caso no: è tutto
immediato, senza razionalità, è pura barbaria! Se il comandante
impartisce l’ordine, i sottoposti possono ammazzare i manifestanti, se
un celerino nel tumulto, magari preso da paura, comincia a sfasciare
crani e costole all’impazzata senza più alcun controllo, lo potrà fare.
Tutto ciò perché non vi è alcuna definizione di “
ricorso
alla forza resosi assolutamente necessario”.
Non è possibile accettare una simile legge perché la vita del cittadino
è inviolabile! Ed è offensivo che i nostri politici lascino tanta
indeterminatezza ed opinabilità su un argomento tanto delicato!
Fatto così, no al Trattato di Lisbona!!!
Stefano Cantelli
http://etleboro.blogspot.com/
Archivio Europa