I dati Istat mostrano una società in cui sempre meno famiglie sono formate da
partner coniugati. In particolare, le coppie che hanno scelto la convivenza
sono passate da 227mila nel 1993-1994 a 555mila nel 2003.
Matrimoni e unioni nella Costituzione
Mentre tra i paesi mediterranei, la Spagna sta diventando leader nel campo
delle riforme sociali che riguardano la famiglia, l’Italia resta la sola,
insieme alla Grecia, a non offrire alcun riconoscimento giuridico alle coppie di
fatto etero o omosessuali. Ci troviamo di fronte a un vuoto normativo che
non aderisce all'invito con cui il
Parlamento europeo "sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già
provveduto ad adeguare le proprie legislazioni al fine di riconoscere legalmente
la convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; rileva la
necessità di compiere rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco
delle varie forme di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni
legali tra persone dello stesso sesso esistenti nell’Unione Europea". (1)
L’articolo 29 della Costituzione, nel riconoscere i "diritti della famiglia
come società fondata sul matrimonio", non nega dignità a forme diverse di
rapporti di coppia. Tuttavia, la Corte costituzionale individua nella famiglia
cosiddetta legittima "una dignità superiore, in ragione dei caratteri di
stabilità e di certezza e della corrispettività dei diritti e dei doveri che
nascono soltanto dal matrimonio". (2)
Alla famiglia di fatto, la Corte attribuisce la natura di formazione sociale di
cui all’articolo 2 della Costituzione in quanto: "un consolidato
rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante quando si
abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e
alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche". (3) In ogni
caso, posto che "la convivenza more uxorio rappresenta l’espressione di
una scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza
dal matrimonio", "l'estensione automatica di queste regole alla famiglia di
fatto potrebbe", ad avviso della Corte, "costituire una violazione dei principi
di libera determinazione delle parti". (4)
La Corte costituzionale, quindi, ha sempre legittimato la scelta operata dal
Parlamento di adottare soluzioni diversificate per la famiglia legittima, in
quanto fondata sul matrimonio, e per la famiglia di fatto. Questo orientamento
consente, comunque, di affermare che non vi è alcun ostacolo alla
promulgazione di una legge che adegui il nostro paese alle richieste dell’
Unione europea, già ascoltate dalla maggior parte degli Stati che la
compongono. Non si deve necessariamente, o per lo meno non subito, giungere a
una equiparazione assoluta, sotto il profilo degli effetti, dell’unione di fatto
al matrimonio, neppure voluta dalle parti che scelgono questa forma di
convivenza. Sarebbe già sufficiente, e auspicabile, l’adozione della formula
francese dei Pacs, che dà un riconoscimento giuridico alle coppie etero e
omosessuali.
Sul modello dei Pacs francesi
Muove in questa direzione la proposta di legge presentata da Franco
Grillini, sottoscritta da 161 parlamentari del centrosinistra, giunta sul tavolo
della commissione Giustizia della Camera insieme con altre dodici proposte di
schieramenti politici diversi.
Secondo la proposta, con la sottoscrizione del Pacs, i conviventi more
uxorio si obbligano a collaborare nella vita di coppia e a contribuire
economicamente in proporzione alle proprie sostanze e alla propria capacità
lavorativa. Inoltre, essi possono godere dell'assistenza sanitaria e
penitenziaria prevista per i coniugi, nonché subentrare nel contratto di
locazione stipulato da uno dei due partner, sono tenuti all’obbligo degli
alimenti, e rientrano tra i soggetti legittimati a chiedere l'interdizione o
l'inabilitazione del compagno nei casi previsti dalla legge. I partner possono
optare per il regime patrimoniale della separazione dei beni, ovvero per quello
della comunione legale, godono dello stesso regime fiscale e previdenziale
previsto per i coniugi - detrazioni, assegni, eccetera. Come il coniuge, entrano
nella successione legittima. Vengono equiparati al coniuge nel caso in cui tale
posizione sia titolo di preferenza nello svolgimento di pubblico concorso o per
l'inserimento in graduatorie occupazionali.
Nel caso di scioglimento del Pacs, le parti possono rivolgersi al giudice
per ottenere l’affidamento dei figli minori e la determinazione di un assegno
quale contributo per il loro mantenimento, oltre all'assegnazione della casa.
Su quest’ultimo punto però non è chiaro se la posizione del legislatore sia
mutata rispetto al presente a favore di un’effettiva parificazione. Già
oggi, infatti, la giurisprudenza ha esteso alle coppie di fatto le regole
vigenti per i coniugi in materia di affidamento dei figli, con un’unica
differenza. Se per le coppie sposate è il giudice ordinario a pronunciare la
separazione, a determinare l’assegnazione della casa e la misura del contributo
al mantenimento per i figli, le coppie di fatto possono ottenere una decisione
sui primi due punti da parte del Tribunale per i minorenni e devono, poi,
rivolgersi al giudice ordinario per la determinazione dell’assegno. Una
duplicazione di azioni sicuramente discriminante, sia per i costi - le
procedure da seguire, infatti, sono due - sia per i tempi processuali.
Gli effetti sulla fertilità
Nei paesi dove la proporzione delle unioni di fatto è aumentata di più, come
per esempio in Svezia e Norvegia, anche la fertilità è cresciuta di più. È
salito il peso dei figli nati fuori dal matrimonio in percentuale delle
nascite. Dove le unioni di fatto sono riconosciute e sostanzialmente trattate
alla pari delle famiglie coniugate, il declino dei matrimoni non implica dunque
la diminuzione della fertilità (un fenomeno che invece interessa Italia o
Grecia).
Si aggiunge così un importante elemento a sostegno dell’urgenza di far approvare
una legge a protezione e difesa dello status giuridico dei partner e dei minori
nati al di fuori del matrimonio.
(1) Vedi la risoluzione dell'
Unione europea 16 marzo 2000 sul rispetto dei diritti umani.
(2) C. Cost., sent. 310/1989.
(3) C. Cost., sent. 237/1986 e 404/1988.
(4) C. Cost., sent. 352/2000.
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