In
un precedente contributo su lavoce.info si sono discusse le
principali problematiche distributive associate all’introduzione di una
deduzione, fino a un massimo di 1.820 euro, per “le spese documentate
sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti
non autosufficienti nel compimento degli atti della vita
quotidiana” prevista dall’articolo 1, comma 349 della Legge
finanziaria per il 2005. Tali spese sono deducibili anche se sono
sostenute nell’interesse del coniuge, di genitori, di figli, di suoceri,
di generi, di fratelli (le persone tenute all’obbligo di prestare gli
alimenti, secondo l’articolo 433 Codice civile).
I numeri della relazione tecnica
Questa innovazione comporta un beneficio (minore tassazione) di importo
tendenzialmente decrescente al crescere del reddito e dipendente dalla
presenza di altre deduzioni: per una persona sola (pensionata) il
beneficio annuo si mantiene oltre i 300 euro per redditi inferiori a circa
46mila euro, oltre i 200 euro per redditi inferiori a 58mila euro e si
annulla per redditi superiori a 80mila euro. (1)
Circa il finanziamento di questo provvedimento, nella
relazione tecnica al “maxiemendamento” che ha introdotto la riforma
fiscale nella Legge finanziaria si legge che “si è proceduto alla
valutazione della conseguente variazione di gettito prendendo in
considerazione una stima del numero delle badanti in base a dati della
Caritas, del ministero degli Interni e del Censis ed effettuando
elaborazioni con il modello di microsimulazione Irpef per stimare una
perdita di gettito media pro-capite considerando la decrescenza della
deduzione in oggetto. Si è così ottenuta una stima del conseguente minor
gettito Irpef rispetto alla normativa vigente, competenza 2005, pari a
circa 80 milioni di euro”.
In realtà, la stima del fabbisogno è molto complessa dal momento che
esso dipende sia dal numero di beneficiari della deduzione sia dalle
caratteristiche reddituali e familiari di questi.
Stima del numero dei beneficiari della deduzione
La relazione tecnica fa riferimento a stime non del numero di
persone non autosufficienti, ma del numero di “badanti” oggi
occupate. Si tratta di un’approssimazione che implicitamente riconosce
che la politica in esame è principalmente rivolta a chi la badante già
ce l’ha e non a chi ne avrebbe bisogno e non può permettersela.
Nel precedente contributo, si era immaginato che il Governo avrebbe fatto
coincidere la platea dei beneficiari della deduzione con la platea dei
beneficiari dell’indennità di accompagnamento. In
questo caso: i) si sarebbe presa in considerazione una misura del numero
di persone in condizioni di bisogno, non una misura della quota di bisogno
già soddisfatta; ii) ci si sarebbe rivolti a persone giudicate non
autosufficienti da una commissione multidisciplinare che applica regole di
legge; iii) l’intervento della Legge finanziaria si sarebbe potuto
leggere come un correttivo rispetto a uno dei limiti dell’indennità di
accompagnamento (non tenere conto della condizione economica del
beneficiario).
Al contrario, la circolare n. 2/2005 dell’Agenzia delle entrate
stabilisce al proposito dell’applicabilità della deduzione che sarà
cura del medico attestare la condizione con una
certificazione ad hoc. Questa soluzione individua quindi una platea di
beneficiari potenzialmente molto più ampia di quella, già vasta (circa
un milione di persone), dei beneficiari dell’indennità di
accompagnamento.
Il numero dei beneficiari sarà dato dal numero dei beneficiari di
indennità di accompagnamento meno il numero di percettori di indennità
accompagnamento che non possono comunque permettersi una badante più il
numero di non percettori dell’indennità di accompagnamento che
otterranno una certificazione di non autosufficienza dal medico di
medicina generale.
Valutazione della distribuzione dei beneficiari
La stima del numero dei beneficiari non permette poi di determinare in
modo univoco il fabbisogno complessivo, poiché l’ammontare del
risparmio fiscale per ogni contribuente dipende dal suo livello di reddito
e dalla composizione del nucleo familiare.
Ci sembra allora interessante presentare i risultati di alcune
simulazioni della potenziale perdita di gettito per le casse
dello Stato, ottenute sulla base di ipotesi alternative circa il numero
dei beneficiari e la loro distribuzione. Alla luce dei
criteri piuttosto generici per l’attribuzione del beneficio già
descritti, che lasciano molti margini di incertezza sul numero dei
potenziali interessati, abbiamo considerato tre ipotesi alternative:
1) i beneficiari della deduzione sono in numero uguale a quello dei
percettori delle indennità di accompagnamento, e sono
distribuiti nella popolazione come questi (cioè con probabilità
crescenti all’aumentare dell’età);
2) i beneficiari coincidono con i percettori delle pensioni di invalidità
civile;
3) infine, abbiamo considerato il caso in cui a godere della
deduzione non sia necessariamente solo l’invalido, ma possa essere anche
un parente non coabitante. (2) Spesso
infatti si ricorre all’aiuto di una badante proprio per permettere al
non autosufficiente di rimanere nella propria abitazione, che sempre più
raramente coincide con quella dei figli. Il figlio può trovare
conveniente utilizzare per sé la deduzione se il genitore ha un reddito
tanto basso da risultare incapiente.
Secondo i nostri calcoli, effettuati con il modello di microsimulazione
tax-benefit del centro di analisi delle politiche pubbliche
dell’università di Modena, costruito a partire dai dati Banca
d’Italia sui redditi familiari, ricorrerebbero alla deduzione tra le
800mila e il milione di famiglie italiane, con una perdita di gettito
Irpef variabile tra i 125 e i 224 milioni di euro.
Questi valori potrebbero risultare significativamente sovrastimati
nel caso in cui una quota importante di persone non
autosufficienti non fosse in grado di permettersi una badante. Ci sembra
comunque importante notare che con alta probabilità la copertura
finanziaria prevista dal Governo - 80 milioni di euro - si rivelerà
inadeguata.
Forse, la delicatezza e la complessità del problema giustificherebbero
analisi più approfondite.
(1) Più precisamente, per una persona sola l’importo
del beneficio annuo cala progressivamente da 375 a 289 euro al crescere
del reddito lordo da 10mila a 26mila euro; cala da 399 a 368 euro al
crescere del reddito lordo da 28mila a 32mila euro; si riduce
progressivamente da 417 a zero euro al crescere del reddito lordo da
34mila a 80mila euro.
(2) L’indagine campionaria della Banca d’Italia
fornisce infatti informazioni su alcune caratteristiche dei genitori degli
intervistati (età, genere, istruzione, precedenti esperienze lavorative),
che non convivono con questi ultimi. Nel caso in cui all’anziano si
assegni un reddito troppo basso, abbiamo attribuito la deduzione al
figlio/a.
Archivio Fisco
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