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Badanti senza Copertura (Massimo Baldini, Luca Beltrametti, http://www.lavoce.info)

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In un precedente contributo su lavoce.info  si sono discusse le principali problematiche distributive associate all’introduzione di una deduzione, fino a un massimo di 1.820 euro, per “le spese documentate sostenute per gli addetti all’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana” prevista dall’articolo 1, comma 349 della Legge finanziaria per il 2005. Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute nell’interesse del coniuge, di genitori, di figli, di suoceri, di generi, di fratelli (le persone tenute all’obbligo di prestare gli alimenti, secondo l’articolo 433 Codice civile).

I numeri della relazione tecnica

Questa innovazione comporta un beneficio (minore tassazione) di importo tendenzialmente decrescente al crescere del reddito e dipendente dalla presenza di altre deduzioni: per una persona sola (pensionata) il beneficio annuo si mantiene oltre i 300 euro per redditi inferiori a circa 46mila euro, oltre i 200 euro per redditi inferiori a 58mila euro e si annulla per redditi superiori a 80mila euro. (1)
Circa il finanziamento di questo provvedimento, nella relazione tecnica al “maxiemendamento” che ha introdotto la riforma fiscale nella Legge finanziaria si legge che “si è proceduto alla valutazione della conseguente variazione di gettito prendendo in considerazione una stima del numero delle badanti in base a dati della Caritas, del ministero degli Interni e del Censis ed effettuando elaborazioni con il modello di microsimulazione Irpef per stimare una perdita di gettito media pro-capite considerando la decrescenza della deduzione in oggetto. Si è così ottenuta una stima del conseguente minor gettito Irpef rispetto alla normativa vigente, competenza 2005, pari a circa 80 milioni di euro”.
In realtà, la stima del fabbisogno è molto complessa dal momento che esso dipende sia dal numero di beneficiari della deduzione sia dalle caratteristiche reddituali e familiari di questi.

Stima del numero dei beneficiari della deduzione

La relazione tecnica fa riferimento a stime non del numero di persone non autosufficienti, ma del numero di “badanti” oggi occupate. Si tratta di un’approssimazione che implicitamente riconosce che la politica in esame è principalmente rivolta a chi la badante già ce l’ha e non a chi ne avrebbe bisogno e non può permettersela.
Nel precedente contributo, si era immaginato che il Governo avrebbe fatto coincidere la platea dei beneficiari della deduzione con la platea dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento. In questo caso: i) si sarebbe presa in considerazione una misura del numero di persone in condizioni di bisogno, non una misura della quota di bisogno già soddisfatta; ii) ci si sarebbe rivolti a persone giudicate non autosufficienti da una commissione multidisciplinare che applica regole di legge; iii) l’intervento della Legge finanziaria si sarebbe potuto leggere come un correttivo rispetto a uno dei limiti dell’indennità di accompagnamento (non tenere conto della condizione economica del beneficiario).
Al contrario, la circolare n. 2/2005 dell’Agenzia delle entrate stabilisce al proposito dell’applicabilità della deduzione che sarà cura del medico attestare la condizione con una certificazione ad hoc. Questa soluzione individua quindi una platea di beneficiari potenzialmente molto più ampia di quella, già vasta (circa un milione di persone), dei beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
Il numero dei beneficiari sarà dato dal numero dei beneficiari di indennità di accompagnamento meno il numero di percettori di indennità accompagnamento che non possono comunque permettersi una badante più il numero di non percettori dell’indennità di accompagnamento che otterranno una certificazione di non autosufficienza dal medico di medicina generale.

Valutazione della distribuzione dei beneficiari

La stima del numero dei beneficiari non permette poi di determinare in modo univoco il fabbisogno complessivo, poiché l’ammontare del risparmio fiscale per ogni contribuente dipende dal suo livello di reddito e dalla composizione del nucleo familiare.
Ci sembra allora interessante presentare i risultati di alcune simulazioni della potenziale perdita di gettito per le casse dello Stato, ottenute sulla base di ipotesi alternative circa il numero dei beneficiari e la loro distribuzione. Alla luce dei criteri piuttosto generici per l’attribuzione del beneficio già descritti, che lasciano molti margini di incertezza sul numero dei potenziali interessati, abbiamo considerato tre ipotesi alternative:
1) i beneficiari della deduzione sono in numero uguale a quello dei percettori delle indennità di accompagnamento, e sono distribuiti nella popolazione come questi (cioè con probabilità crescenti all’aumentare dell’età);
2) i beneficiari coincidono con i percettori delle pensioni di invalidità civile;
3) infine, abbiamo considerato il caso in cui a godere della deduzione non sia necessariamente solo l’invalido, ma possa essere anche un parente non coabitante. (2) Spesso infatti si ricorre all’aiuto di una badante proprio per permettere al non autosufficiente di rimanere nella propria abitazione, che sempre più raramente coincide con quella dei figli. Il figlio può trovare conveniente utilizzare per sé la deduzione se il genitore ha un reddito tanto basso da risultare incapiente.


 

Secondo i nostri calcoli, effettuati con il modello di microsimulazione tax-benefit del centro di analisi delle politiche pubbliche dell’università di Modena, costruito a partire dai dati Banca d’Italia sui redditi familiari, ricorrerebbero alla deduzione tra le 800mila e il milione di famiglie italiane, con una perdita di gettito Irpef variabile tra i 125 e i 224 milioni di euro.
Questi valori potrebbero risultare significativamente sovrastimati nel caso in cui una quota importante di persone non autosufficienti non fosse in grado di permettersi una badante. Ci sembra comunque importante notare che con alta probabilità la copertura finanziaria prevista dal Governo - 80 milioni di euro - si rivelerà inadeguata.
Forse, la delicatezza e la complessità del problema giustificherebbero analisi più approfondite.


(1) Più precisamente, per una persona sola l’importo del beneficio annuo cala progressivamente da 375 a 289 euro al crescere del reddito lordo da 10mila a 26mila euro; cala da 399 a 368 euro al crescere del reddito lordo da 28mila a 32mila euro; si riduce progressivamente da 417 a zero euro al crescere del reddito lordo da 34mila a 80mila euro.

(2) L’indagine campionaria della Banca d’Italia fornisce infatti informazioni su alcune caratteristiche dei genitori degli intervistati (età, genere, istruzione, precedenti esperienze lavorative), che non convivono con questi ultimi. Nel caso in cui all’anziano si assegni un reddito troppo basso, abbiamo attribuito la deduzione al figlio/a.

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