Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
che destinano fondi all'estero per aiuti umanitari devono avvalersi
di una organizzazione corrispondente sul posto che garantisca l'utilizzo dei
fondi stessi. E' quanto precisa una circolare dell'Agenzia delle Entrate
(59/E) che continua specificando che le Onlus possono partecipare o essere
partecipate da società commerciali e da enti pubblici; le strutture
federative o locali possono usufruire del regime agevolato solo se iscritte
autonomamente all'anagrafe delle Onlus e la raccolta fondi viene esclusa
dall'imposizione tributaria solo a particolari condizioni.
Iscrizione autonoma - Le sezioni locali e le strutture
federative di organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale
possono iscriversi autonomamente all'anagrafe delle Onlus solo nel in caso
di autonoma soggettività tributaria. Per poter quindi fruire del regime
agevolato previsto dal decreto legislativo 460/1997 devono possedere propri
soci, un proprio patrimonio e devono redigere un proprio bilancio. Devono
inoltre essere in grado di autorganizzarsi, di nominare autonomamente nuovi
membri e in caso di poter deliberare lo scioglimento dell'ente.
Partecipazione in società di capitali - Una Onlus può
possedere titoli o quote di partecipazione in società di capitali solo a
fronte di una gestione statistico-conservativa del proprio patrimonio, senza
quindi intervenire nella gestione della società partecipata né esercitare
influenza o incidere sulle scelte operative della società stessa.
Partecipazione di società commerciali o enti pubblici nelle Onlus
- Non può essere negata la qualifica di Onlus alle organizzazioni
partecipate da enti pubblici e/o società commerciali solo quando questi non
esercitano influenza dominante nelle decisioni della Onlus. A tal proposito
si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano.
Esenzione fiscale delle raccolte fondi - I fondi
raccolti per beneficenza, in occasione di eventi o a seguito di campagne di
sensibilizzazione, sono esclusi dall'imposizione tributaria solo se i beni
donati sono di modico valore e raccolti a seguito di iniziative occasionali.
La Onlus deve redigere rendiconto e relazione illustrativa delle entrate e
delle spese afferenti alle manifestazioni. Spetta all'Agenzia per le Onlus
vigilare sull'attività di raccolta.
Aiuti umanitari all'estero - Per poter destinare i fondi
raccolti ad aiuti umanitari all'estero, le Onlus devono indicare nelle
scritture contabili i dati identificativi di una istituzione accreditata che
opera nel paese estero destinatario dei fondi, con indicazione del piano e
delle modalità di erogazione dell'aiuto umanitario
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Archivio Fisco
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