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31/10/2007 FISCO. Circolare Agenzia Entrate chiarisce regime delle Onlus (http://www.helpconsumatori.it)

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Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che destinano fondi all'estero per aiuti umanitari devono avvalersi di una organizzazione corrispondente sul posto che garantisca l'utilizzo dei fondi stessi. E' quanto precisa una circolare dell'Agenzia delle Entrate (59/E) che continua specificando che le Onlus possono partecipare o essere partecipate da società commerciali e da enti pubblici; le strutture federative o locali possono usufruire del regime agevolato solo se iscritte autonomamente all'anagrafe delle Onlus e la raccolta fondi viene esclusa dall'imposizione tributaria solo a particolari condizioni.

Iscrizione autonoma - Le sezioni locali e le strutture federative di organizzazioni che operano su tutto il territorio nazionale possono iscriversi autonomamente all'anagrafe delle Onlus solo nel in caso di autonoma soggettività tributaria. Per poter quindi fruire del regime agevolato previsto dal decreto legislativo 460/1997 devono possedere propri soci, un proprio patrimonio e devono redigere un proprio bilancio. Devono inoltre essere in grado di autorganizzarsi, di nominare autonomamente nuovi membri e in caso di poter deliberare lo scioglimento dell'ente.

Partecipazione in società di capitali - Una Onlus può possedere titoli o quote di partecipazione in società di capitali solo a fronte di una gestione statistico-conservativa del proprio patrimonio, senza quindi intervenire nella gestione della società partecipata né esercitare influenza o incidere sulle scelte operative della società stessa.

Partecipazione di società commerciali o enti pubblici nelle Onlus - Non può essere negata la qualifica di Onlus alle organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali solo quando questi non esercitano influenza dominante nelle decisioni della Onlus. A tal proposito si è espressa anche la Commissione tributaria regionale di Milano.

Esenzione fiscale delle raccolte fondi - I fondi raccolti per beneficenza, in occasione di eventi o a seguito di campagne di sensibilizzazione, sono esclusi dall'imposizione tributaria solo se i beni donati sono di modico valore e raccolti a seguito di iniziative occasionali. La Onlus deve redigere rendiconto e relazione illustrativa delle entrate e delle spese afferenti alle manifestazioni. Spetta all'Agenzia per le Onlus vigilare sull'attività di raccolta.

Aiuti umanitari all'estero - Per poter destinare i fondi raccolti ad aiuti umanitari all'estero, le Onlus devono indicare nelle scritture contabili i dati identificativi di una istituzione accreditata che opera nel paese estero destinatario dei fondi, con indicazione del piano e delle modalità di erogazione dell'aiuto umanitario

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