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Gli articoli a carattere giornalistico rientrano a tutti gli effetti nella
categoria delle opere dell’ingegno con la conseguenza di essere oggetto protetto
della legge sul diritto d’autore, L. 22 aprile 1942 n. 633 (d’ora innanzi lda).
In particolare l’art. 1 lda recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le
opre dell’ingegno di carattere creativo e che appartengono alla letteratura,
alla musica e alle arti figurative qualunque sia il modo o la forma di
espressione”. Per ciò che concerne, invece, la riproduzione dell’articolo
giornalistico o di una rivista, l’art. 13 Lda introduce il diritto esclusivo per
l’autore di riprodurre la sua creazione. Pertanto riproduzioni da parte di altri
soggetti non sono lecite.
Tuttavia, in alcuni casi è possibile riprodurre articoli di giornali o
riviste: la norma di riferimento che disciplina la riproduzione dei suddetti
articoli da parte dei non autori o editori (in caso di rapporto di lavoro) è
l’art. 65 lda, che recita: “Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello
stesso carattere, possono essere riprodotti o comunicati al pubblico in altre
riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione non è stata
espressamente riservata, purchè si indichino la fonte da cui sono tratti, la
data il nome dell’autore, se riportato”.
Appare dunque possibile riprodurre un articolo di giornale a patto che si
rispettino le seguenti condizioni:
L’articolo deve essere di attualità a carattere politico, economico o
religioso (se appartiene ad altre categorie – come articoli di carattere
artistico, culturale, storico, geografico, tecnico o scientifico -, ovviamente,
tale riproduzione non sarà possibile, e chi lo farà potrà incorrere nelle
sanzioni previste);
La riproduzione in questione non deve essere stata espressamente vietata da
chi ne ha diritto (editore o autore). E’ consigliato, dunque, verificare
preventivamente che non ci sia un messaggio in cui si fa espresso divieto di
riproduzione o se ne riserva tale facoltà ad alcuni soggetti;
Vanno citati obbligatoriamente la fonte, la data e il nome dell’autore (se
conosciuto).
Ai sensi dell’art. 70 Lda è inoltre possibile riprodurre brani o parti di
parti di opere per i soli scopi di critica, di discussione e anche insegnamento,
solo ed esclusivamente nei limiti delle finalità poc’anzi elencate e sempre che
non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera. Anche in
questo caso sarà necessario menzionare il titolo dell’opera, i nomi dell’autore
e dell’editore.
Di diversa applicazione l’art. 101 Lda che disciplina le mere informazioni e
notizie ricavabili e attinte da altri giornali o riviste. In questo caso la
riproduzione è lecita e libera, tuttavia a condizione che non venga effettuata
(la riproduzione) con l’impiego di “atti contrari agli usi onesti” in materia di
giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro in quest’ipotesi che
oltre alla violazione del diritto d’autore è apprezzabile un’ulteriore
violazione e cioè quella della concorrenza (cd “parassitismo giornalistico”). La
riproduzione, altresì, non deve avere scopo di lucro (inteso sia come guadagno
patrimoniale diretto sia come mancato guadagno del titolare dei diritti
sull’informazione) e se trattasi di agenzie giornalistiche o d’informazione
(titolari dell’informazione stessa) la riproduzione da parte di altri soggetti
senza autorizzazione non può essere effettuata prima che siano passate sedici
ore dalla loro diramazione e comunque prima che siano state pubblicati da un
giornale o da una rivista autorizzati alla pubblicazione (in virtù di un
contratto con l’agenzia stessa).
In ultima istanza occorre soffermarsi sulle cosiddette rassegne stampa.
Definizioni legislative su cosa debba intendersi per rassegna stampa non ce ne
sono; nondimeno si può dire che per rassegna stampa è da intendersi una raccolta
di diversi articoli. Premesso ciò, appare pacifico l’applicazione di quanto
sopra detto riguardo ai singoli articoli e alle notizie. E lecito dunque
procedere ad una rassegna stampa sempre che sui singoli articoli non gravi
l’espresso divieto della riproduzione o ne sia riservata a soggetti determinati;
ne siano citati fonte, autore e data; la riproduzione non deve avere scopo di
lucro e quindi non deve comportarne una concorrenza sleale del soggetto da cui
si è attinto l’articolo, se trattasi di imprese che svolgono la loro attività
nel medesimo ambito imprenditoriale ed economico.
Alla luce di quanto esposto occorre dire che in via generale il diritto di
riproduzione lo può esercitare solo il titolare dell’articolo o l’editore del
giornale su cui è stato pubblicato (art 13 lda). In via eccezionale e solo a
determinate condizioni è possibile riprodurre interamente un articolo
giornalistico, ossia è possibile riprodurre un articolo che sia di attualità e
sia di carattere politico economico o religioso (art.65 lda). E’ obbligatorio
citare la fonte, la data di pubblicazione e il nome dell’autore, se presente.
Stesso discorso vale per le rassegne stampa che consistono in una raccolta di
più articoli.
Per quanto riguarda le informazioni o le notizie attinte da altri giornali,
occorre sottolineare che possono essere riprodotte lecitamente e liberamente
solo se vengono rispettate le norma di correttezza giornalistica, ossia non si
vada a violare le norma sulla concorrenza sleale e il fine perseguito non sia
quello di lucro (art. 101 lda).
Per le finalità di critica, di discussione o insegnamento è possibile
riprodurre liberamente brani o parte dell’opera e la loro comunicazione al
pubblico (art. 70 lda). Archivio Informazione
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