IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Salvi i casi previsti dagli articoli
90
[1] e 96 dellaCostituzione
[2] i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la
qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della
Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del
Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla
cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai
processi penali per fatti antecedenti l’assunzione della carica o della
funzione.
2. L’imputato o il suo difensore munito di procura speciale
può rinunciare in ogni momento alla sospensione.
3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano
i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392
[3] e 467 del Codice diprocedura penale
[4], per l’assunzione delle prove non rinviabili.
4. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 159
[5] del codice penale.
5. La sospensione opera per l’intera durata della carica o
della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso
della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in
altra delle cariche o delle funzioni.
6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione
dell’articolo75 comma 3 del Codice di procedura penale
[6]. Quando la parte civile trasferisce l’azione in sede civile, i
termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del Codice
di procedura civile
[7], sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l’ordine di
trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione
trasferita.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge.
8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma,
addì 23 luglio 2008
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustiziaVisto, il Guardasigilli: AlfanoLAVORI
PREPARATORICamera dei deputati (atto n. 1442):Presentato dal Ministro della
giustizia (Alfano) il 2 luglio 2008.Assegnato alle commissioni I (affari
costituzionali) e II (giustizia) riunite, in sede referente, il 3 luglio 2008.Esaminato
dalle commissioni riunite l’8 e il 9 luglio 2008.Esaminato in aula il 9 luglio
2008 e approvato il 10 luglio 2008.Senato della Repubblica (atto n.
903):Assegnato alle commisioni 1ª (affari costituzionali) e 2ª (giustizia)
riunite, in sede referente, il 10 luglio 2008.Esaminato dalle commissioni
riunite il 14, 15, 16 e 17 luglio 2008.Relazione scritta annunciata il 18 luglio
2008 (atto n. 903-A) relatori sen. Vizzini e Berselli.
Esaminato in aula il 21 luglio 2008 e approvato il 22 luglio 2008.
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