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08/03/2010 Elezioni e decreti interpretativi: una analisi giuridica (Massimiliano Trematerra*, http://www.osservatoriosullalegalita.org)

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L’art. 283 c.p. stabilisce che “chiunque commette un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato o la forma del Governo, con mezzi non consentiti dall’ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni”.

Con il d.l. n. 29 del 5 marzo 2010, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 marzo 2010, sono state stabilite regole interpretative di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione. Ciò potrebbe comportare la riammissione del principale partito italiano nella Regione Lazio, atteso che il TAR, in data odierna (8 marzo 2010), si troverà dinanzi alla necessità di una interpretazione vincolante. Il vulnus per gli altri partiti esclusi, sia in questa che in altre tornate elettorali del passato, è evidente. E’, altresì, evidente che sussiste un grave pregiudizio anche per il PD che, ormai, “correva” praticamente da solo con la candidata Bonino.

La legislazione in materia di operazioni e modalità elettorali per gli scrutini regionali è materia esclusiva delle Regioni. Ai sensi dell’art. 117 Cost. lett. f), soltanto le operazioni elettorali statali possono essere legiferate dallo Stato. Ciò risulta tanto vero che nella Regione Lazio sono state dettate “disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineliggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” con legge n. 2 del 2005. Tale fonte regionale in più articoli innova alla legge 108/1968, che lo Stato pretende ora di interpretare con disposizioni di natura vincolante (?).

Dunque, ogni intervento statale in materia è da ritenersi illegittimo. Nel caso di specie, poi, l’intervento dello Stato con decretazione di urgenza - in luogo della Regione competente – suscita forti tensioni, anche sociali, sia a livello istituzionale che nella popolazione laziale. Ciò potrebbe realmente configurare la fattispecie penalistica di attentato alla Costituzione, commesso da chi ha posto in essere il medesimo decreto urgente. Ciò perché, malgrado la norma si qualifichi come interpretativa, impone al giudice un’interpretazione vincolata, che non consente alcuna soluzione di continuità tra il fatto normativo ed il mutamento del quadro costituzionale delle competenze.

E’ una delle tante evidenze di come il potere statale, in spregio di ogni principio regionalista, ancor prima che federalista, invade le sfere costituzionalmente protette di altri poteri territoriali (così è stato anche per l’emergenza rifiuti in Campania). Invero, l’unica via per il giudice amministrativo sarebbe quella di ritenere la legge viziata da incompetenza assoluta e, come tale, inesistente, ma un simile tipo di vizio è tipico soltanto dell’atto amministrativo, mentre il giudice potrebbe farlo valere per un decreto soltanto sollevando questione di costituzionalità (dovendo nel frattempo ammettere con riserva).

Veramente, la decretazione di urgenza predetta, unitamente all’atto della sua emanazione, ad opera del Presidente della Repubblica, potrebbero rappresentare “un fatto diretto a mutare la Costituzione dello Stato”. Da questo punto di vista non è censurabile ed è anzi da apprezzare l’invocazione dell’istituto dell’impeachment, che la Costituzione ammette soltanto e proprio nel caso di attentato alla Costituzione (e in altro caso estraneo alla vicenda in questione).

Questo appare ancor più vero alla luce della circostanza che, a prescindere dalla competenza, una norma che detta principi e criteri direttivi (legge 400/1988 - art. 15 comma 2) stabilisce che la decretazione di urgenza è vietata in materia elettorale. Esiste, dunque, anche un divieto tassativo “che non è capriccio del legislatore” (Zagrebelsky), ma che risponde ad elementari esigenze di imparzialità (e cioè che non possa essere la maggioranza ad occuparsi di norme elettorali).

* esperto in diritto amministrativo, componente del Comitato tecnico-Giuridico dell'Osservatorio sulla legalita' e sui diritti Onlus

http://www.osservatoriosullalegalita.org
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