Proposta di legge
di iniziativa della deputata Donatella Poretti
Onorevoli deputati!
La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc
(associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
La riforma del diritto di famiglia del 1975, modificando l’art. 261 del codice
civile, ha sancito il principio dell’eguaglianza dei diritti tra figli legittimi
e figli naturali.
Questo principio, tuttavia, non è stato affermato in modo assoluto e numerose
differenze permangono nel nostro ordinamento.
Esse riguardano sia il modo in cui lo stato di figlio si assume e le azioni
relative (es.: l’azione di disconoscimento di paternità, che riguarda i figli
legittimi, può essere esercitata entro stretti termini, mentre l’azione per
impugnare il riconoscimento del figlio naturale è imprescrittibile), sia la
materia ereditaria.
L’art. 537, terzo comma, cod. civ., prevede infatti un anacronistico ed
ingiustificato meccanismo dal quale può derivare l’esclusione dei figli naturali
dall’eredità e la traduzione del loro diritto in un equivalente economico, senza
assunzione della qualità di erede.
L’art. 565 c.c., a sua volta, non riconosce un rapporto di parentela tra
fratelli naturali. Questa norma è stata oggetto di dichiarazioni di
incostituzionalità, ma la Corte Costituzionale, nell’affermare il principio,
l’ha modificata solo in parte, sostenendo che compete al legislatore una riforma
integrale di essa.
Già nella sentenza del 1979 si legge: “..appare contrastante con il principio di
eguaglianza e di pari dignità sociale un regime successorio che escluda che i
fratelli (o le sorelle) naturali possano succedere ai propri fratelli (o
sorelle) naturali”. Ciò nonostante, il legislatore non è intervenuto. Ancora
oggi, i parenti c.d. legittimi, fino al sesto grado, prevalgono, nella
successione, sui fratelli naturali. L’eguaglianza e la pari dignità sociale
restano ancora un miraggio. La penalizzazione per i figli naturali, che le
differenze legislative determinano, ed il timore che questi possano essere
discriminati costituisce un fattore di condizionamento, idoneo ad influenzare i
nubendi in generale e le coppie di fatto in particolare a scegliere il
matrimonio, che dovrebbe invece costituire, per l’alto profilo degli impegni che
con esso si assumono, una decisione assolutamente libera.
Le coppie, infatti, se possono decidere di volere per sé un regime di minor
tutela, molto più difficilmente accettano che i propri figli siano discriminati.
A prescindere da ogni considerazione sulla libertà delle coppie, le
discriminazioni per i figli in ragione della loro nascita appaiono
ingiustificate, anacronistiche ed in contrasto con i sentimenti piu' diffusi.
Esse debbono pertanto essere eliminate.
Un sondaggio svolto a seguito di un’iniziativa di studio sfociata nella
presentazione al Senato del disegno di legge n. 2662 del 17 dicembre 2003, ha
rivelato che l’83,3% degli intervistati è a favore dell’abolizione della facoltà
di commutazione prevista dagli articoli 537, 542 e 566 del codice civile e
simbolo della discriminazione tra figli legittimi e naturali.
Sotto altri profili, ma con uguale vigore, deve essere affermata l’uguaglianza
di diritti per i figli naturali “non riconoscibili”. Non è giusto, infatti, che
gli stessi scontino colpe non proprie.
Proposta di legge
Art. 1
L’art. 565 c.c. è sostituito dal seguente:
“Art. 565 (Categorie di successibili)
Nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai parenti
legittimi e naturali e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel
presente titolo”.
Art. 2
Sono abrogati gli articoli 578, 579 e 580 del codice civile.
Art. 3
Sono abrogati il terzo comma dell’art. 537, il terzo comma dell’art. 542 ed il
terzo comma dell’art. 566 del codice civile.
Art. 4
L’art. 573 c.c. è sostituito dal seguente:
“Art. 573 (Successione dei figli naturali)
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si applicano quando
la filiazione è stata riconosciuta o giudizialmente dichiarata o è stato accolta
azione ex art. 279 c.c.”
Art. 5
L’art. 74 c.c. è sostituito dal seguente:
“Art. 74 (Parentela)
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite,
sia nel caso in cui la filiazione sia avvenuta all’interno del matrimonio, sia
nel caso in cui sia avvenuta al di fuori di esso.”
Archivio Finanziaria29/09/2006 Varata la Finanziaria da 33,4 mld
Dopo dieci ore di riunione è stata varata la Finanziaria...
Archivio Indulto - Che cosa è l' indulto, Chi ha votato la legge -
Concessione di indulto - Elenco dei reati che usufruiscono dello sconto di pena di 3 anni grazie all' indulto - L' indulto votato dal Parlamento e non dalla sinistra - Articoli e news sull' indulto
|