Proposta di legge
di iniziativa della deputata Donatella Poretti
Onorevoli deputati!
La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc
(associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
L’art. 6 della legge 184/1983 indica i requisiti necessari per adottare un
minore. Il primo di essi si identifica nell’esistenza di una coppia
matrimoniale e nella stabilità della stessa. Il legislatore, anche con le
modifiche del 2001, volendo continuare a realizzare, con l’adozione, il
modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre
e con una madre, a sua volta uniti tra loro da un vincolo forte e
chiaramente identificabile, ha ritenuto indispensabile la presenza di una
coppia unita in matrimonio.
Questo indirizzo va contro l’orientamento, oggetto in passato di ampio
dibattito e recepito da convenzioni internazionali, secondo cui l’adozione
dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento, in
particolare, riguarda l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24
aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357,
che prevedeva l’illimitata possibilità della persona singola di adottare
un minore.
L’argomento fu oggetto di una celebre causa, promossa dall’attrice Dalila
Di Lazzaro, che si svolse in più fasi, con intervento della Corte
Costituzionale e decisione finale, negativa per l’istante, della Corte di
Cassazione (21 luglio 1995, n. 7950).
In occasione della riforma del 2001, la discussione, in sede parlamentare,
piuttosto che il diritto dei singoli, ha avuto ad oggetto la possibilità
di adozione per le coppie di fatto.
La tesi secondo cui le più ampie garanzie per il minore adottando sono
fornite da una coppia che abbia assunto pienamente gli obblighi e le
responsabilità familiari, contraendo matrimoni, è risultata ancora
prevalente.
Si è detto che la coppia matrimoniale è quella che fornisce le maggiori
garanzie di stabilità e che la Costituzione, affermando che la famiglia è
una società naturale fondata sul matrimonio, continua ad indicare una
netta preferenza per tale modello, con la conseguenza che esso deve essere
preferito anche in sede di adozione, dovendo essere perseguito,
nell’ambito di tale istituto, il fine di dare al minore privo di
assistenza morale e materiale la sistemazione migliore possibile.
A nostro avviso, occorre tener presenti due obiettivi, entrambi
riconducibili all’interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare
la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai minori di età
superiore a sei anni o afflitti da handicap, dall’altro è opportuno por
fine ai pregiudizi ed alle categorie astratte.
Se il Tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propongono
come adottanti e, secondo la previsione dell’art. 22 comma 5, deve
scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere alle
esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudiziali
sulla via di tale indagine.
L’esame da svolgere in concreto costituisce la migliore garanzia ed ogni
prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di realizzare
al meglio l’interesse del minore. Può esservi un singolo in grado di dare
al minore un apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può
normalmente fornire una coppia.
Ciò che si sostiene è che, se si reputa che i tribunali abbiano la
competenza per individuare, nel caso concreto, l’interesse del minore, è
opportuno lasciare che compiano la propria attività senza l’imposizione di
pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento
paterno e materno è, ad imitazione della natura, non solo la soluzione
migliore, ma l’unica possibile, tanto da affermare che è meglio una “non
adozione”, cioè lasciare il minore in istituto o presso una comunità e
comunque non garantirgli i diritti ed il senso definitivo di identità che
l’adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia
costruito con un singolo.
La Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 marzo 2006, n.
6078, nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente
la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata
secondo la legge di quel Paese, ha affermato che il legislatore:
“ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze,
tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente
apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità
dell’adozione da parte di una singola persona, anche qualificandola con
gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata
più conveniente per l’interesse del minore”.
In data 20 aprile 2006, gli organi di stampa hanno dato atto di un
intervento del cardinale Martini. In particolare, il Corriere della Sera
l’ha così riportato:
Single e adozioni. Semaforo verde per i single in campo di
adozioni: in mancanza di una famiglia "composta da un uomo e una donna che
abbiano saggezza e maturità", anche "altre persone, al limite anche i
single, potrebbero dar di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi
chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di
vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo
bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare al massimo le condizioni
favorevoli concretamente possibili. Perciò quando è data la possibilità di
scegliere occorre scegliere il meglio".
In pratica, la nostra legge, dovendo adeguarsi alla Convenzione di
Strasburgo e ad altre convenzioni internazionali, dopo averle ratificate e
rese esecutive in Italia, ha adottato questo stratagemma: l’adozione dei
single è da noi consentita, ma nelle limitate forme dell’adozione in casi
particolari, di cui agli artt. 44 e seguenti.
Ma tali previsioni, se pur storicamente hanno il pregio di aver costituito
un primo passo nell’ampliamento delle categorie degli adottanti, devono
esser superate integralmente per dar spazio all’equiparazione integrale e
non discriminatoria delle coppie coniugate rispetto ad un single, o del
minore sano piuttosto che di quello handicappato. Il permanere di queste
distinzioni, infatti, non ha ad oggi alcun motivo di essere, e
costituirebbe una diabolica adozione “di serie B”, per questo non
ulteriormente accettabile nell’interesse del minore. Si tratta, infatti,
dell’adozione possibile per minori colpiti da handicap o comunque minori
difficili, che nessuno vuole.
Per costoro è stata proposta un’adozione non dignitosa, diversa da quella
ordinaria e, addirittura, revocabile!
Costituisce un atto di civiltà abolire tale tipo di adozione e, se si
ritiene che i single possano dare il loro contributo, adottando anche i
casi difficili, consentire ad essi di farlo in modo chiaro e pieno, con
un’adozione non diversa da quella applicabile alle coppie “normali” ed ai
bambini “normali”.
Dunque, la nostra proposta abroga (art. 18) definitivamente ogni
distinzione fra adozione di minore sano piuttosto che di un minore affetto
da handicap, estende la possibilita’ di adozione per le persone singole,
cosi’ come anche per le coppie di fatto che convivono stabilmente e
continuativamente da almeno tre anni, e che fanno parte del medesimo
nucleo familiare. Quest’ultima previsione (art. 2) si rende del resto
agevole con la precedente riforma che ha consentito alle coppie
intenzionate all’adozione (che si trovano nella condizione appena
descritta) di sposarsi anche poco prima delle pratiche. Cosi’ facendo il
legislatore ci consente oggi di intervenire con la nostra proposta a
giochi gia’ fatti, dal momento che e’ gia’ pienamente riconosciuta la
validita’ legale dello status di coppia di fatto. Non riteniamo che ci
siano ragioni per pretendere, nella medesima situazione, a parita’ degli
impegni assunti, la celebrazione del matrimonio come presupposto giuridico
necessario all’adozione.
La nostra proposta tenta anche di snellire i tempi del procedimento di
adozione, dimezzando (art. 5, 10) i termini previsti per il compimento
delle indagini sulla idoneita’ adottiva e l’eventuale sua proroga, cosi’
come alcuni tempi di trasmissione delle relazioni degli assistenti sociali
al Tribunale per i Minorenni. All’art. 7, si propone la modifica da
sessanta a trenta giorni per la fissazione delle udienze di discussione
degli eventuali appelli e ricorsi per Cassazione.
Una ulteriore modifica e’ proposta all’articolo 9, laddove si consente
all’adottato divenuto maggiorenne di prendere visione degli incartamenti
relativi alla sua famiglia d’origine, salvi gli effetti del diniego di
autorizzazione da parte del genitore biologico. Attualmente, infatti e’
consentito solo al maggiore di anni 25.
Infine, si propone di abrogare l’iniqua e incostituzionale differenza fra
uomo e donna di trasmettere il proprio cognome al figlio adottivo. E’
previsto infatti, all’articolo 20, in caso di adozione disposta nei
confronti di una coppia, indipendentemente dal fatto che sia unita in
matrimonio o meno, che la stessa, di comune accordo, dichiari al Tribunale
per i Minorenni ovvero all’Ufficiale di Stato Civile quale dei due cognomi
intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi
e in quale ordine. In caso di disaccordo fra i genitori adottivi,
l’adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.
I restanti articoli della proposta mirano solo ad adeguare il corpo della
normativa gia’ esistente alla scelta di estensione dell’adozione per i
single e per le coppie di fatto, prevista all’articolo 2.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
I commi 1 e 4 dell’art. 2, sono sostituiti dai seguenti:
1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo,
nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi
dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli
minori, o ad una persona singola, o ad una coppia di fatto aventi i
requisiti di cui all’art. 6, in grado di assicurargli il mantenimento,
l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha
bisogno.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006
mediante affidamento ad una famiglia, a persona singola o coppia di fatto
aventi i requisiti di cui all’art. 6 e, ove ciò non sia possibile,
mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da
organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
Articolo 2
L’art. 6 comma 1, 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre
anni, alle coppie di fatto componenti il medesimo nucleo familiare, che
abbiano convissuto in modo stabile e continuativo da almeno tre anni e
alle persone singole. Tra i coniugi e tra i membri delle coppie di fatto
non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni
separazione personale neppure di fatto.
2. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare,
istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
7. Ai medesimi soggetti sono consentite più adozioni anche con atti
successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione
l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di
adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di
minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
Articolo 3
Il comma 2 dell’art. 9 e’ sostituito dal seguente:
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo
familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede
l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori,
dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore
stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con
ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o
collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di
assistenza pubblici o privati o presso una famiglia, una coppia di fatto o
persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono,
specificandone i motivi.
Articolo 4
Dal comma 1 dell’ art. 11 e’ tolta la dicitura “salvo che esistano istanze
di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i
minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore”.
Articolo 5
I commi 1, 4 ,5, 6 dell’art. 22 sono sostituiti dai seguenti:
1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale
per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più
fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate
dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche
successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia
comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui
la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed
istruttori, relativi ai medesimi soggetti, agli altri tribunali; gli atti
possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre
anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi
entro sessanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il
minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente
familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano
adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale
devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per
non più di sessanta giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie
tra le coppie e le persone che hanno presentato domanda quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore
che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo,
determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli
anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla
coppia o alla persona prescelta.
Articolo 6
L’ art. 25 è sostituito dal seguente:
1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentita la coppia o la persona
adottante, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di
vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni
previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede
sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo
o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni
quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti
della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da persone che hanno
discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni
quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere
prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda della coppia o persona
affidataria, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei membri della coppia richiedente l’adozione muore o diviene
incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del
minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro membro nei
confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data
della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i
componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei
confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore,
uno di loro o entrambi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico
ministero, alla coppia o alla persona adottante ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo
ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si
applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
Articolo 7
Il comma 3 dell’art. 26 è sostituito dal seguente:
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve
essere fissata entro trenta giorni dal deposito dei rispettivi atti
introduttivi.
Articolo 8
Il comma 1 dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio
legittimo della persona o della coppia adottante, dei quali assume e
trasmette il cognome.
Articolo 9
I commi 1,4,5 dell’art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e la persona o la
coppia adottante vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più
opportuni.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono
essere fornite alla persona o alla coppia adottante, quali esercenti la
potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni,
solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che
l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e
assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al
responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove
ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave
pericolo per la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta la maggiore l'età, può accedere a informazioni
che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di
residenza.
Articolo 10
Il comma 5 dell’art. 29-bis è sostituito dal seguente:
5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito
all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati
al comma 4, entro i sessanta giorni successivi alla trasmissione della
dichiarazione di disponibilità.
Articolo 11
Le lettere d), f), g), h) del comma 3 dell’art. 31 sono sostituite dalle
seguenti:
d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il
minore agli aspiranti all’adozione, informandoli della proposta di
incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e
assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle
condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la
stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere
all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e
ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38
comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine,
approva la decisione di affidare il minore o i minori alla futura persona
o coppia richiedente l’adozione;
g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i
servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità
straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione
necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del
minore o dei minori in Italia;
h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o la
coppia affidataria o adottiva;
Articolo 12
Il comma 2 dell’art. 34 è sostituito dal presente:
2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di
una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi
socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta
degli interessati, assistono gli affidatari, il genitore o i genitori
adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i
minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali
difficoltà per gli opportuni interventi.
Articolo 13
Il comma 4 e 6 lettera e) dell’art. 35 sono sostituiti dai seguenti:
4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in
Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento
dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai
princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e
dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e
stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, che decorre
dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se
ritiene che la sua permanenza nella famiglia o presso la persona che lo ha
accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i
minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri
dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il
periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di
cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia
compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i
provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere
personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non
alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione
dello psicologo nominato dal tribunale.
e) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è
manifestato contrario al suo interesse.
Articolo 14
Il comma 1 dell’art. 37 e’ sostituito dal seguente:
1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può
comunicare al genitore o ai genitori adottivi, eventualmente tramite il
tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo
stato di salute dell'adottato.
Articolo 15
Il comma 2 dell’art. 39 e’ sostituito dal seguente:
2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità
straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame
della Commissione, su istanza degli interessati; ove non confermi il
precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando
altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.
Articolo 16
Il comma 2 dell’art. 39-bis e’ sostituito dal seguente:
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per i soggetti che lo
richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione
internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
La lettera b) del comma 1 dell’art. 39-ter e’ sostituita dalla seguente:
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e
psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la
capacità di sostenere i soggetti richiedenti l’adozione prima, durante e
dopo l'adozione;
Articolo 17
Il comma 1 dell’art. 41 è sostituito dal presente:
Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento
dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno,
dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore presso la persona
o la coppia di affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili
con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne
notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato
l'affidamento.
Articolo 18
Il titolo IV della legge 184/1983, comprendente gli articoli dal 44 al 57
è abrogato. Le norme abrogate continuano ad applicarsi alle adozioni
definitive pronunciate per effetto di esse ed ai procedimenti in corso,
fino alla loro definizione.
Articolo 19
Il primo comma dell’art. 79 e’ sostituito dal seguente:
Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti che
risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al
tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento
risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto
motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli
affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile,
precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo
provvedimento.
Art. 20
I comma 3 e 4 dell’art. 299 del codice civile sono abrogati. Il comma 2 e’
sostituito dal seguente: In caso di adozione disposta nei confronti di una
coppia, coniugata o non coniugata, la stessa dichiara al Tribunale per i
Minorenni ovvero all’Ufficiale di Stato Civile quale dei due cognomi
intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi
e in quale ordine. In caso di disaccordo l’adottante acquista il cognome
di entrambi in ordine alfabetico.
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