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01/09/2006 Modifiche e Aggiornamenti alla Legge 184/1983 in Tema di Adozioni (www.aduc.it)

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    Proposta di legge
    di iniziativa della deputata Donatella Poretti




    Onorevoli deputati!
    La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
    L’art. 6 della legge 184/1983 indica i requisiti necessari per adottare un minore. Il primo di essi si identifica nell’esistenza di una coppia matrimoniale e nella stabilità della stessa. Il legislatore, anche con le modifiche del 2001, volendo continuare a realizzare, con l’adozione, il modello di rapporto naturale che pone il minore in relazione con un padre e con una madre, a sua volta uniti tra loro da un vincolo forte e chiaramente identificabile, ha ritenuto indispensabile la presenza di una coppia unita in matrimonio.
    Questo indirizzo va contro l’orientamento, oggetto in passato di ampio dibattito e recepito da convenzioni internazionali, secondo cui l’adozione dovrebbe essere consentita anche ai singoli. Il riferimento, in particolare, riguarda l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967, resa esecutiva in Italia con la legge 22 maggio 1974, n. 357, che prevedeva l’illimitata possibilità della persona singola di adottare un minore.
    L’argomento fu oggetto di una celebre causa, promossa dall’attrice Dalila Di Lazzaro, che si svolse in più fasi, con intervento della Corte Costituzionale e decisione finale, negativa per l’istante, della Corte di Cassazione (21 luglio 1995, n. 7950).
    In occasione della riforma del 2001, la discussione, in sede parlamentare, piuttosto che il diritto dei singoli, ha avuto ad oggetto la possibilità di adozione per le coppie di fatto.
    La tesi secondo cui le più ampie garanzie per il minore adottando sono fornite da una coppia che abbia assunto pienamente gli obblighi e le responsabilità familiari, contraendo matrimoni, è risultata ancora prevalente.
    Si è detto che la coppia matrimoniale è quella che fornisce le maggiori garanzie di stabilità e che la Costituzione, affermando che la famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio, continua ad indicare una netta preferenza per tale modello, con la conseguenza che esso deve essere preferito anche in sede di adozione, dovendo essere perseguito, nell’ambito di tale istituto, il fine di dare al minore privo di assistenza morale e materiale la sistemazione migliore possibile.
    A nostro avviso, occorre tener presenti due obiettivi, entrambi riconducibili all’interesse del minore. Da un lato è necessario ampliare la platea dei possibili adottanti, specie in relazione ai minori di età superiore a sei anni o afflitti da handicap, dall’altro è opportuno por fine ai pregiudizi ed alle categorie astratte.
    Se il Tribunale deve vagliare i requisiti di coloro i quali si propongono come adottanti e, secondo la previsione dell’art. 22 comma 5, deve scegliere quanti appaiono maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore, non sembra opportuno porre ostacoli pregiudiziali sulla via di tale indagine.
    L’esame da svolgere in concreto costituisce la migliore garanzia ed ogni prerequisito è potenzialmente idoneo a diminuire la capacità di realizzare al meglio l’interesse del minore. Può esservi un singolo in grado di dare al minore un apporto affettivo ed educativo maggiore di quello che può normalmente fornire una coppia.
    Ciò che si sostiene è che, se si reputa che i tribunali abbiano la competenza per individuare, nel caso concreto, l’interesse del minore, è opportuno lasciare che compiano la propria attività senza l’imposizione di pregiudiziali ideologiche, quale quella secondo cui il doppio riferimento paterno e materno è, ad imitazione della natura, non solo la soluzione migliore, ma l’unica possibile, tanto da affermare che è meglio una “non adozione”, cioè lasciare il minore in istituto o presso una comunità e comunque non garantirgli i diritti ed il senso definitivo di identità che l’adozione comporta, piuttosto che consentire che il rapporto adottivo sia costruito con un singolo.
    La Corte di Cassazione, sezione prima civile, sentenza 18 marzo 2006, n. 6078, nel rigettare la richiesta di adozione di una madre romena, avente la doppia cittadinanza, nei confronti di una bambina già da lei adottata secondo la legge di quel Paese, ha affermato che il legislatore:
    “ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del giudice, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante, ove tale soluzione sia giudicata più conveniente per l’interesse del minore”.
    In data 20 aprile 2006, gli organi di stampa hanno dato atto di un intervento del cardinale Martini. In particolare, il Corriere della Sera l’ha così riportato:
    Single e adozioni. Semaforo verde per i single in campo di adozioni: in mancanza di una famiglia "composta da un uomo e una donna che abbiano saggezza e maturità", anche "altre persone, al limite anche i single, potrebbero dar di fatto alcune garanzie essenziali. Non mi chiuderei perciò a una sola possibilità, ma lascerei ai responsabili di vedere quale è la migliore soluzione di fatto, qui e adesso, per questo bambino o bambina. Lo scopo è di assicurare al massimo le condizioni favorevoli concretamente possibili. Perciò quando è data la possibilità di scegliere occorre scegliere il meglio".

    In pratica, la nostra legge, dovendo adeguarsi alla Convenzione di Strasburgo e ad altre convenzioni internazionali, dopo averle ratificate e rese esecutive in Italia, ha adottato questo stratagemma: l’adozione dei single è da noi consentita, ma nelle limitate forme dell’adozione in casi particolari, di cui agli artt. 44 e seguenti.
    Ma tali previsioni, se pur storicamente hanno il pregio di aver costituito un primo passo nell’ampliamento delle categorie degli adottanti, devono esser superate integralmente per dar spazio all’equiparazione integrale e non discriminatoria delle coppie coniugate rispetto ad un single, o del minore sano piuttosto che di quello handicappato. Il permanere di queste distinzioni, infatti, non ha ad oggi alcun motivo di essere, e costituirebbe una diabolica adozione “di serie B”, per questo non ulteriormente accettabile nell’interesse del minore. Si tratta, infatti, dell’adozione possibile per minori colpiti da handicap o comunque minori difficili, che nessuno vuole.
    Per costoro è stata proposta un’adozione non dignitosa, diversa da quella ordinaria e, addirittura, revocabile!
    Costituisce un atto di civiltà abolire tale tipo di adozione e, se si ritiene che i single possano dare il loro contributo, adottando anche i casi difficili, consentire ad essi di farlo in modo chiaro e pieno, con un’adozione non diversa da quella applicabile alle coppie “normali” ed ai bambini “normali”.
    Dunque, la nostra proposta abroga (art. 18) definitivamente ogni distinzione fra adozione di minore sano piuttosto che di un minore affetto da handicap, estende la possibilita’ di adozione per le persone singole, cosi’ come anche per le coppie di fatto che convivono stabilmente e continuativamente da almeno tre anni, e che fanno parte del medesimo nucleo familiare. Quest’ultima previsione (art. 2) si rende del resto agevole con la precedente riforma che ha consentito alle coppie intenzionate all’adozione (che si trovano nella condizione appena descritta) di sposarsi anche poco prima delle pratiche. Cosi’ facendo il legislatore ci consente oggi di intervenire con la nostra proposta a giochi gia’ fatti, dal momento che e’ gia’ pienamente riconosciuta la validita’ legale dello status di coppia di fatto. Non riteniamo che ci siano ragioni per pretendere, nella medesima situazione, a parita’ degli impegni assunti, la celebrazione del matrimonio come presupposto giuridico necessario all’adozione.
    La nostra proposta tenta anche di snellire i tempi del procedimento di adozione, dimezzando (art. 5, 10) i termini previsti per il compimento delle indagini sulla idoneita’ adottiva e l’eventuale sua proroga, cosi’ come alcuni tempi di trasmissione delle relazioni degli assistenti sociali al Tribunale per i Minorenni. All’art. 7, si propone la modifica da sessanta a trenta giorni per la fissazione delle udienze di discussione degli eventuali appelli e ricorsi per Cassazione.
    Una ulteriore modifica e’ proposta all’articolo 9, laddove si consente all’adottato divenuto maggiorenne di prendere visione degli incartamenti relativi alla sua famiglia d’origine, salvi gli effetti del diniego di autorizzazione da parte del genitore biologico. Attualmente, infatti e’ consentito solo al maggiore di anni 25.
    Infine, si propone di abrogare l’iniqua e incostituzionale differenza fra uomo e donna di trasmettere il proprio cognome al figlio adottivo. E’ previsto infatti, all’articolo 20, in caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, indipendentemente dal fatto che sia unita in matrimonio o meno, che la stessa, di comune accordo, dichiari al Tribunale per i Minorenni ovvero all’Ufficiale di Stato Civile quale dei due cognomi intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo fra i genitori adottivi, l’adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.
    I restanti articoli della proposta mirano solo ad adeguare il corpo della normativa gia’ esistente alla scelta di estensione dell’adozione per i single e per le coppie di fatto, prevista all’articolo 2.



     

    PROPOSTA DI LEGGE


    Art. 1



    I commi 1 e 4 dell’art. 2, sono sostituiti dai seguenti:
    1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una coppia di fatto aventi i requisiti di cui all’art. 6, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
    4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia, a persona singola o coppia di fatto aventi i requisiti di cui all’art. 6 e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

     

    Articolo 2



    L’art. 6 comma 1, 2 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
    1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, alle coppie di fatto componenti il medesimo nucleo familiare, che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo da almeno tre anni e alle persone singole. Tra i coniugi e tra i membri delle coppie di fatto non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
    2. Gli adottanti devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare.
    7. Ai medesimi soggetti sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

     

    Articolo 3



    Il comma 2 dell’art. 9 e’ sostituito dal seguente:
    2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia, una coppia di fatto o persona singola affidataria, che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.

     

    Articolo 4



    Dal comma 1 dell’ art. 11 e’ tolta la dicitura “salvo che esistano istanze di adozione ai sensi dell'articolo 44. In tal caso il tribunale per i minorenni decide nell'esclusivo interesse del minore”.

    Articolo 5



    I commi 1, 4 ,5, 6 dell’art. 22 sono sostituiti dai seguenti:
    1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai medesimi soggetti, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
    4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro sessanta giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di sessanta giorni.
    5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie e le persone che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
    6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'affidamento alla coppia o alla persona prescelta.

     

    Articolo 6



    L’ art. 25 è sostituito dal seguente:
    1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall'affidamento, sentita la coppia o la persona adottante, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno, verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
    2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da persone che hanno discendenti legittimi o legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
    3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno, d'ufficio o su domanda della coppia o persona affidataria, con ordinanza motivata.
    4. Se uno dei membri della coppia richiedente l’adozione muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro membro nei confronti di entrambi, con effetto, per la persona deceduta, dalla data della morte.
    5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i componenti della coppia affidataria, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, uno di loro o entrambi ne facciano richiesta.
    6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, alla coppia o alla persona adottante ed al tutore.
    7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

     

    Articolo 7



    Il comma 3 dell’art. 26 è sostituito dal seguente:
    3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata entro trenta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.

     

    Articolo 8



    Il comma 1 dell’art. 27 è sostituito dal seguente:
    1. Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo della persona o della coppia adottante, dei quali assume e trasmette il cognome.

     

    Articolo 9



    I commi 1,4,5 dell’art. 28 sono sostituiti dai seguenti:
    1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione e la persona o la coppia adottante vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
    4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite alla persona o alla coppia adottante, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.
    5. L'adottato, raggiunta la maggiore l'età, può accedere a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.

     

    Articolo 10



    Il comma 5 dell’art. 29-bis è sostituito dal seguente:
    5. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i sessanta giorni successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

     

    Articolo 11



    Le lettere d), f), g), h) del comma 3 dell’art. 31 sono sostituite dalle seguenti:
    d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti all’adozione, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
    f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori alla futura persona o coppia richiedente l’adozione;
    g) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
    h) certifica la data di inserimento del minore presso la persona o la coppia affidataria o adottiva;

     

    Articolo 12



    Il comma 2 dell’art. 34 è sostituito dal presente:
    2. Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, il genitore o i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.

     

    Articolo 13



    Il comma 4 e 6 lettera e) dell’art. 35 sono sostituiti dai seguenti:
    4. Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai princìpi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno, che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia o presso la persona che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore deve essere sentito ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal tribunale.
    e) l'inserimento del minore presso la persona o la famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

     

    Articolo 14



    Il comma 1 dell’art. 37 e’ sostituito dal seguente:
    1. Successivamente all'adozione, la Commissione di cui all'articolo 38 può comunicare al genitore o ai genitori adottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solo le informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell'adottato.

     

    Articolo 15



    Il comma 2 dell’art. 39 e’ sostituito dal seguente:
    2. La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza degli interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incombenti di cui all'articolo 31.

     

    Articolo 16



    Il comma 2 dell’art. 39-bis e’ sostituito dal seguente:
    2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per i soggetti che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale le attività di cui all'articolo 31, comma 3.
    La lettera b) del comma 1 dell’art. 39-ter e’ sostituita dalla seguente:
    b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i soggetti richiedenti l’adozione prima, durante e dopo l'adozione;

     

    Articolo 17



    Il comma 1 dell’art. 41 è sostituito dal presente:
    Il console del luogo ove risiedono gli adottanti vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, dell'ausilio di idonee organizzazioni assistenziali italiane o straniere.
    Qualora insorgano difficoltà di ambientamento del minore presso la persona o la coppia di affidatari o si verifichino, comunque, fatti incompatibili con l'affidamento preadottivo, il console deve immediatamente darne notizia scritta al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l'affidamento.

     

    Articolo 18



    Il titolo IV della legge 184/1983, comprendente gli articoli dal 44 al 57 è abrogato. Le norme abrogate continuano ad applicarsi alle adozioni definitive pronunciate per effetto di esse ed ai procedimenti in corso, fino alla loro definizione.

     

    Articolo 19



    Il primo comma dell’art. 79 e’ sostituito dal seguente:
    Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti che risultino forniti dei requisiti di cui all'articolo 6 possono chiedere al tribunale per i minorenni di dichiarare, sempreché il provvedimento risponda agli interessi dell'adottato e dell'affiliato, con decreto motivato, l'estensione degli effetti della adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore, se minorenni all'epoca del relativo provvedimento.

     

    Art. 20



    I comma 3 e 4 dell’art. 299 del codice civile sono abrogati. Il comma 2 e’ sostituito dal seguente: In caso di adozione disposta nei confronti di una coppia, coniugata o non coniugata, la stessa dichiara al Tribunale per i Minorenni ovvero all’Ufficiale di Stato Civile quale dei due cognomi intende trasmettere all’adottato, ovvero se intenda trasmetterli entrambi e in quale ordine. In caso di disaccordo l’adottante acquista il cognome di entrambi in ordine alfabetico.


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