Questo il testo della relazione di presentazione:
La presente proposta di legge e' elaborata in collaborazione con l'Aduc
(associazione per i diritti degli utenti e consumatori).
Si intende rivedere le modifiche al Codice della strada introdotte dalla
legge n. 168 del 17 agosto 2005. In particolare, quella legge ha esteso la
sanzione della confisca del motociclo o motoveicolo alle seguenti
violazioni:
- viaggiare in numero di persone superiore a quello previsto;
- guidare senza casco o con un casco non allacciato o non omologato;
- trasportare animali non in gabbia o oggetti non solidamente assicurati;
- sedere in posizione scorretta o senza entrambe le mani sul manubrio;
- trainare o farsi trainare da un altro veicolo;
- sollevare la ruota anteriore.
E' da notare che queste violazioni non comportano il sequestro per qualche
mese o qualche anno, ma la confisca vera e propria, un provvedimento
definitivo. Non vi e' dubbio che alcune di queste violazioni possano essere
gravi e pericolose. Ma se e' vero che amputando le mani ai ladri si possono
prevenire ulteriori furti, questa consapevolezza non giustificherebbe, in un
Paese civile, un provvedimento cosi' estremo e punitivo. Credo che la
confisca per le violazioni di cui sopra sia altrettanto sproporzionata ed
ingiusta.
Prima di tutto perche' si pone una palese disparita' di trattamento tra
conducenti di motoveicoli e quelli di automobili, colmabile solamente nel
caso in cui la logica della suddetta legge fosse estesa anche alle quattro
ruote. Ad esempio, dovrebbe essere confiscata quell'automobile il cui
conducente non si e' allacciato le cinture o sta parlando al telefonino. Si
dira' che e' una ipotesi impraticabile, come lo e', a mio avviso, la stessa
sanzione per i proprietari delle due ruote.
Inoltre, ritengo che la confisca obbligatoria faccia sorgere una grave
incongruita' tra la sanzione pecuniaria, modesta, prevista nei casi indicati
dagli articoli del codice della strada e la sanzione accessoria della
confisca del mezzo. Ad esempio, una violazione quale quella di guidare col
casco slacciato prevede una multa di 68,25 euro e la sanzione accessoria
della confisca del motociclo o motoveicolo.
Ma forse l'aspetto piu' paradossale di questa legge e' la violazione del
principio di responsabilita' personale, in quanto punisce pesantemente il
proprietario anche quando questo non e' il conducente. Sono giunte
numerosissime segnalazioni all'Aduc di persone che hanno dato in prestito il
loro motorino (magari ad un amico o ai figli), per poi ritrovarselo
confiscato. Molte di queste segnalazioni giungono da proprietari che usavano
il motorino o il motociclo per recarsi al lavoro ogni giorno. Allo stesso
tempo, il conducente che ha commesso l'infrazione potra' tornarsene
immediatamente a guidare un altro motociclo, magari il proprio.
E anche quando la confisca colpisce il conducente, in quanto anche
proprietario, questo potra' sempre guidare un altro motorino, magari
andandoselo a ricomprare se ne ha i mezzi.
Se l'obiettivo della legge e' quello di rendere piu' sicura la circolazione
sulle strade, credo che la confisca di cui sopra sia sproporzionata oltre
che spesso inefficace. Al contrario, la sospensione del certificato di
idoneita' alla guida dei ciclomotori o della patente e' lo strumento piu'
adatto a punire efficacemente e direttamente il comportamento del
conducente.
Pertanto, nella seguente proposta di legge, che consta di un unico articolo,
la sanzione accessoria della confisca obbligatoria introdotta dalla legge n.
168/2005 viene sostituita con la sospensione da uno a sei mesi della patente
o del certificato di idoneita' alla guida del conducente.
A seguire il testo:
Articolo 1
Modificazioni al codice della strada
1. Nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 2-sexies
dell'articolo 213 e' sostituito dal seguente:
"2-sexies. E' sempre disposta la sospensione da 1 a 6 mesi del certificato
di idoneità alla guida di ciclomotori o della patente del conducente in
tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per
commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169,
commi 2 e 7, 170 e 171 o per commettere un reato, sia che la violazione
amministrativa o il reato sia stato commesso da un detentore maggiorenne,
sia che sia stato commesso da un detentore minorenne
Archivio Finanziaria29/09/2006 Varata la Finanziaria da 33,4 mld
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