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15/12/2006 Fiducia al governo in parlamento : fino a che punto e' lecita ? (http://www.osservatoriosullalegalita.org, lettera firmata)

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Ma e' lecito chiedere la fiducia del parlamento minacciando in caso negativo le dimissioni del governo? L'art. 94 della Costituzione dispone infatti che "Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni". Inoltre la minaccia di dimissioni non puo' essere vista come forma di coercizione o violenza e quindi violare il codice penale? Il fatto che l'abbia gia' usata Berlusconi autorizza forse il governo Prodi ad usare anch'esso questa sorta di 'ricatto'?

Risponde Rita Guma*:

Temo che le conclusioni implicite nelle sue domande si basino su falsi presupposti interpretativi e storici:

1 - il governo non "minaccia" le dimissioni, ma ritenendo essenziale quel punto del suo programma reputa impossibile andare avanti in caso esso non sia accettato dal parlamento. E' come se ad un lavoratore non fossero forniti gli strumenti per operare il suo incarico secondo i programmi prestabiliti e questi - dopo un ultimo appello - rinunciasse all'incarico.

2 - l'art. 94 Costituzione dice che "Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa OBBLIGO di dimissioni". Tuttavia qui non c'e' obbligo, ma scelta.

3 - la fiducia e' stata usata da moltissimi governi. Si cita il governo Berlusconi non come giustificazione, ma poiche' quello chiese la fiducia una quantita' eccessiva di volte pur avendo un margine notevole di parlamentari sia alla Camera che al Senato (causa una diversa legge elettorale che garantiva un premio di maggioranza diverso), quindi l'accusa della CdL al centrosinistra di usare la fiducia per le divisioni al suo interno viene rinviata al mittente dall'Unione. E' dunque un giudizio politico, non un precedente di riferimento.

4 - l'istituto della fiducia (che dicende dall'art. 94 comma 4 Cost.) e' disciplinato dai regolamenti interni della Camera (art. 116) e del Senato (art. 161), regolamenti approvati oltre trent'anni fa (dall'Art. 64 della Costituzione: "...Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti..."):

Regolamento Camera, Art. 116:

1. Se il Governo pone la questione di fiducia sull'approvazione o reiezione di emendamenti ad articoli di progetti di legge, non è modificato l'ordine degli interventi e delle votazioni stabilito dal Regolamento.

2. Se il Governo pone la questione di fiducia sul mantenimento di un articolo, si vota sull'articolo dopo che tutti gli emendamenti presentati siano stati illustrati. Se il voto della Camera è favorevole, l'articolo è approvato e tutti gli emendamenti si intendono respinti. Nello stesso modo si procede se sia posta la questione di fiducia su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. Se il progetto di legge consiste in un solo articolo, il Governo può porre la questione di fiducia sull'articolo medesimo, salva la votazione finale del progetto.

3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di ventiquattro ore, salvo diverso accordo fra i Gruppi. Ha facoltà di rendere dichiarazione di voto un deputato per ciascun Gruppo. Il Presidente concede altresì la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendo le modalità e i limiti di tempo degli interventi.

4. La questione di fiducia non può essere posta su proposte di inchieste parlamentari, modificazioni del Regolamento e relative interpretazioni o richiami, autorizzazioni a procedere e verifica delle elezioni, nomine, fatti personali, sanzioni disciplinari ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il Regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per scrutinio segreto.

Regolamento Senato, Articolo 161:

1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.

2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti del Senato e viene discussa nella seduta che il Senato stabilisce, sentito il Governo, e comunque non prima di tre giorni dalla sua presentazione.

3. Sulle mozioni previste dal presente articolo non è consentita la presentazione di ordini del giorno nè la votazione per parti separate.

4. Sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno del Senato la questione di fiducia non può essere posta dal Governo.

Sotto un profilo diverso dal timore di illiceita' da lei ipotizzato, e' invece ovvio che il continuo ricorso alla fiducia su leggi corpose o maxiemendamenti e' una scorciatoia indesiderabile dal punto di vista democratico, perche' comporta l'approvazione (e di rado la bocciatura) in blocco di provvedimenti molto articolati, impedendo di modificarne le parti piu' controverse.

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  • 29/09/2006 Varata la Finanziaria
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