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30/10/2003 Il Superbonus è vantaggioso? (Sandro Grochi, www.lavoce.info) )

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    Ringrazio i lettori de lavoce.info che hanno dimostrato interesse per l’esercizio attuariale sottoposto alla loro attenzione.
    Un primo gruppo di domande e osservazioni pervenutemi riguarda l’esatta natura dei numeri (perlopiù negativi) indicati nella tabella acclusa all’articolo. È possibile che qualche difficoltà sia causata dal fatto che tali numeri esprimono differenze fra valori attuali, ed è ben noto ai professori di economia che la nozione di valore attuale risulta generalmente più ostica di quella di montante.
    Un secondo gruppo di lettori è interessato a capire come cambiano i calcoli di convenienza rimuovendo l’ipotesi (assunta dall’esercizio) che la cosiddetta "aliquota di rendimento" sia uguale al 2 per cento indipendentemente dall’aliquota marginale Irpef (certamente correlata con la retribuzione pensionabile) con cui sono tassate le "perdite" annue di pensione.
    Un terzo gruppo è interessato a comprendere gli ulteriori cambiamenti che si hanno tenendo conto della no-tax-area. Ai tre gruppi di domande e osservazioni vorrei rispondere o replicare con altrettanti commenti.

    Primo commento (sulla natura dei numeri indicati nella tabella)

    Si considerino due soggetti che proseguono l’attività lavorativa: il primo, indicato con A, sceglie la ‘nuova’ modalità (chiede la restituzione dei contributi rinunciando alla maturazione di ulteriori diritti pensionistici); il secondo, indicato con B, sceglie la ‘vecchia’ (versa i contributi maturando ulteriori diritti). Se A impiegasse (a un tasso reale netto dell’1,5 per cento) il "bonus contributivo" per finanziare una pensione integrativa "fatta in casa", cioè per comprare obbligazioni da smobilizzare poi gradualmente, tale integrazione risulterebbe inferiore al "supplemento di pensione" (al netto dell’Irpef) che il lavoratore B ottiene dall’Inps. I numeri negativi che compaiono nella tabella possono essere letti come la misura (in valore attuale) di questa inferiorità. Ad esempio, nel caso in cui il pensionamento sia rinviato di 4 anni e l’aliquota marginale sia del 23 per cento, la rendita integrativa home-made è inferiore alla rendita pubblica supplementare per un importo pari al 37,8 per cento della retribuzione goduta nel 57.esimo anno di vita (al termine del quale il lavoratore è chiamato a scegliere). Questa reinterpretazione della tabella suggerisce che i lavoratori prima intenzionati ad andare in pensione (noncuranti del supplemento di pensione pubblica perduto) possono razionalmente cambiare idea solo nel caso che un "uovo oggi", rappresentato dal bonus, consenta loro di soddisfare bisogni urgenti rispetto ai quali la "gallina domani", rappresentata dal supplemento di pensione pubblica, arriverebbe troppo tardi. Con un linguaggio inutilmente più complicato, gli economisti direbbero che il bonus farà cambiare idea ai lavoratori le cui preferenze temporali sono governate da un tasso di sconto "soggettivo" superiore al tasso "di mercato" (ipotizzato dall’esercizio nella misura dell’1,5% in termini reali).

    Secondo Commento (sulla convenienza dei lavoratori che superano il tetto)

    Il supplemento di pensione pubblica è più piccolo nel caso di lavoratori (quadri e dirigenti) la cui retribuzione pensionabile superi il tetto. Infatti, le quote eccedenti generano pensione in misura inferiore al 2 per cento per anno di anzianità contributiva. Questo aspetto (di cui i calcoli potrebbero tener conto solo ipotizzando un preciso legame fra la retribuzione pensionabile e le aliquote marginali da pensionato) accresce la segnalata regressività del bonus il quale diventa ancor più conveniente all’aliquota marginale massima.

    Terzo Commento (sugli effetti della no-tax-area)

    La no-tax-area lascia di fatto invariate le aliquote marginali più alte mentre produce la lievitazione di quelle più basse. Ne segue che, in corrispondenza di queste ultime, il supplemento netto di pensione pubblica è più piccolo. Ciò nonostante, esso resta superiore al bonus contributivo, cosicché la capacità persuasiva di quest’ultimo dovrebbe restare generalmente inibita (ad eccezione dei "casi di urgenza" sopra menzionati).


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