Ringrazio i lettori de lavoce.info che hanno dimostrato
interesse per l’esercizio attuariale sottoposto alla loro attenzione.
Un primo gruppo di domande e osservazioni pervenutemi riguarda l’esatta
natura dei numeri (perlopiù negativi) indicati nella tabella acclusa
all’articolo. È possibile che qualche difficoltà sia causata dal fatto che
tali numeri esprimono differenze fra valori attuali, ed è ben noto ai
professori di economia che la nozione di valore attuale risulta generalmente
più ostica di quella di montante.
Un secondo gruppo di lettori è interessato a capire come cambiano i calcoli
di convenienza rimuovendo l’ipotesi (assunta dall’esercizio) che la
cosiddetta "aliquota di rendimento" sia uguale al 2 per cento
indipendentemente dall’aliquota marginale Irpef (certamente correlata con la
retribuzione pensionabile) con cui sono tassate le "perdite" annue di
pensione.
Un terzo gruppo è interessato a comprendere gli ulteriori cambiamenti che si
hanno tenendo conto della no-tax-area. Ai tre gruppi di domande e
osservazioni vorrei rispondere o replicare con altrettanti commenti.
Primo commento (sulla natura dei numeri indicati nella tabella)
Si considerino due soggetti che proseguono l’attività lavorativa: il
primo, indicato con A, sceglie la ‘nuova’ modalità (chiede la restituzione
dei contributi rinunciando alla maturazione di ulteriori diritti
pensionistici); il secondo, indicato con B, sceglie la ‘vecchia’ (versa i
contributi maturando ulteriori diritti). Se A impiegasse (a un tasso reale
netto dell’1,5 per cento) il "bonus contributivo" per finanziare una
pensione integrativa "fatta in casa", cioè per comprare obbligazioni da
smobilizzare poi gradualmente, tale integrazione risulterebbe inferiore al
"supplemento di pensione" (al netto dell’Irpef) che il lavoratore B ottiene
dall’Inps. I numeri negativi che compaiono nella tabella possono essere
letti come la misura (in valore attuale) di questa inferiorità. Ad esempio,
nel caso in cui il pensionamento sia rinviato di 4 anni e l’aliquota
marginale sia del 23 per cento, la rendita integrativa home-made è inferiore
alla rendita pubblica supplementare per un importo pari al 37,8 per cento
della retribuzione goduta nel 57.esimo anno di vita (al termine del quale il
lavoratore è chiamato a scegliere). Questa reinterpretazione della tabella
suggerisce che i lavoratori prima intenzionati ad andare in pensione
(noncuranti del supplemento di pensione pubblica perduto) possono
razionalmente cambiare idea solo nel caso che un "uovo oggi", rappresentato
dal bonus, consenta loro di soddisfare bisogni urgenti rispetto ai quali la
"gallina domani", rappresentata dal supplemento di pensione pubblica,
arriverebbe troppo tardi. Con un linguaggio inutilmente più complicato, gli
economisti direbbero che il bonus farà cambiare idea ai lavoratori le cui
preferenze temporali sono governate da un tasso di sconto "soggettivo"
superiore al tasso "di mercato" (ipotizzato dall’esercizio nella misura
dell’1,5% in termini reali).
Secondo Commento (sulla convenienza dei lavoratori che superano il
tetto)
Il supplemento di pensione pubblica è più piccolo nel caso di lavoratori
(quadri e dirigenti) la cui retribuzione pensionabile superi il tetto.
Infatti, le quote eccedenti generano pensione in misura inferiore al 2 per
cento per anno di anzianità contributiva. Questo aspetto (di cui i calcoli
potrebbero tener conto solo ipotizzando un preciso legame fra la
retribuzione pensionabile e le aliquote marginali da pensionato) accresce la
segnalata regressività del bonus il quale diventa ancor più conveniente
all’aliquota marginale massima.
Terzo Commento (sugli effetti della no-tax-area)
La no-tax-area lascia di fatto invariate le aliquote marginali più alte
mentre produce la lievitazione di quelle più basse. Ne segue che, in
corrispondenza di queste ultime, il supplemento netto di pensione pubblica è
più piccolo. Ciò nonostante, esso resta superiore al bonus contributivo,
cosicché la capacità persuasiva di quest’ultimo dovrebbe restare
generalmente inibita (ad eccezione dei "casi di urgenza" sopra menzionati).
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