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18/09/2006 Una Laurea di Valore (Legale) (Giunio Luzzatto, www.lavoce.info)

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    Molte delle polemiche relative al "valore legale" della laurea, e alla sua eventuale abolizione, si basano su una analisi errata, o comunque incompleta, del significato di tale termine.

    Condizione necessaria, ma non sufficiente

    La laurea è solo la condizione necessaria (e non sufficiente) per partecipare ad alcune selezioni concorsuali, o analoghe, nel pubblico impiego, nonché, nei casi delle professioni regolamentate, per accedere alle procedure di ammissione ai relativi albi. Nella contrattazione nazionale relativa all’impiego privato, inoltre, può essere presa in considerazione al fine di stabilire alcuni livelli minimi di inquadramento per chi ne è in possesso.
    Di per sé, il valore legale è solo questo. Peraltro, spesso decreti o circolari (per il pubblico impiego) e normative degli ordini (per le professioni) sono andati ben oltre, attribuendo un peso determinante agli aspetti formali del titolo posseduto (la denominazione esatta, la votazione in centodecimi). La discussione deve allora, anzitutto, individuare queste forzature.
    Tutte le procedure di assunzione combinano, comunque, una parte connessa al curricolo degli studi con una valutazione ad hoc, normativamente formalizzata (pubblico impiego e professioni) o determinata da regole interne (impiego privato). Quest’ultima è sempre presente, ed è per questo che il titolo di laurea non è mai condizione sufficiente. Variano, peraltro, il peso attribuito alle due parti e anche le modalità con le quali i risultati degli studi vengono considerati. Il discorso deve essere perciò molto articolato.
    Ho parlato di risultati degli studi, e non di "titolo di studio", perché le informazioni che si possono utilizzare sono molto più ampie che non la mera votazione di laurea. Si può considerare il peso che hanno avuto nel curricolo alcune aree di studio particolarmente rilevanti ai fini delle competenze richieste, nonché le specifiche valutazioni ottenute in tali aree; si può considerare il tempo impiegato; si può considerare la stessa votazione finale non in assoluto, ma comparativamente (confrontandola con il voto medio, o equivalentemente collocandola nei quartili relativi alla distribuzione delle votazioni).
    Del tutto negativa è invece la specificazione troppo esclusiva della denominazione del titolo di laurea. Nel vecchio ordinamento le denominazioni erano introdotte legislativamente, e non si contano i casi in cui pressioni corporative hanno ottenuto "leggine" con nuove dizioni (attivate magari solo in una o in pochissime università), con la riserva di alcune funzioni ai laureati specifici; iniziava poi la trafila delle equipollenze. Nel nuovo ordinamento fa testo non la denominazione data dall’ateneo bensì la "classe", ed è già meglio; la determinazione delle classi, peraltro, è dovuta quasi sempre alla volontà di caratterizzare aree accademiche, non profili professionali, sicché esse hanno in molti casi alti indici di sovrapposizione tra loro. La riserva di diritti ai laureati di una classe e non di un’altra è allora immotivata. Sia per il pubblico impiego, sia per le professioni regolamentate, la pretesa di specifiche denominazioni corrisponde alla volontà di chiudere corporativamente; la battaglia per aprire significa puntare all’ampliamento dei titoli ammessi.

    Selezione senza il valore legale

    La selezione, dunque, è sempre determinata da un mix tra (a) valutazione degli studi e (b) prove specifiche, più o meno formalizzate (elaborati scritti, test, colloqui, stage). La cancellazione del valore legale significherebbe che chiunque può presentarsi, sicché chi determina e valuta gli elementi (b) ha pieni poteri; gli effetti possono essere tutt’altro che positivi.
    Si pensi al pubblico impiego. Leggine e contratti hanno spesso consentito che nei concorsi interni il titolo di studio fosse sostituito da anzianità di servizio. In altri casi, si sono stabilizzate posizioni precarie per le quali inizialmente non era stato richiesto il titolo. In altri ancora, senza giungere all’estremo dell’assenza del titolo, i bandi hanno fatto pesare poco (a), favorendo con (b) una ampia discrezionalità. In tutte queste situazioni la qualità dell’amministrazione non è certo migliorata.
    L’idea di dare pieni poteri al clientelismo nell’assunzione nelle pubbliche amministrazioni e al corporativismo nell’accesso alle professioni deve perciò spaventare. Senza giungere agli estremi più deplorevoli, e considerando anche l’impiego privato, è comunque difficile ritenere che le informazioni acquisite tramite prove episodiche organizzate ad hoc o colloqui possano sostituire del tutto - anziché, come è sacrosanto, integrare - la ricchezza di valutazioni e la pluralità di giudici che sta dietro un curricolo di studi.
    I sostenitori dell’abolizione del valore legale della laurea motivano la loro posizione, prevalentemente se non esclusivamente, con un richiamo alla competitività tra gli atenei: senza la rendita di posizione determinata dal valore legale, dicono, ci sarebbe un impulso a puntare sul livello, sulla qualità, per acquistare prestigio. L’obiettivo è più che apprezzabile, ma gli strumenti ai quali ricorrere sono altri: meccanismi di valutazione, procedure di accreditamento, parametri per il finanziamento.
    Un contributo essenziale può derivare dalla trasparenza, dall’ampia pubblicità da dare agli esiti conseguiti dai laureati delle diverse sedi. Se AlmaLaurea fosse generalizzata alla totalità delle università italiane, e tutti sapessero quali sono i risultati raggiunti dai laureati dell’ateneo A o dell’ateneo B, della classe di laurea X o di quella Y, si avrebbe uno stimolo non solo alla competitività, ma anche a un migliore orientamento dei giovani: obiettivo importante altrettanto, e forse più.
    Quanto qui si è detto richiede non facili slogan, ma una strategia coerente e impegnativa. Ancora una volta, vale la battuta secondo la quale si possono anche ipotizzare soluzioni semplici per i problemi complessi, ma si tratta abitualmente di ipotesi stupide.


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