Con l'approvazione del Decreto Legislaslativo di attuazione di una Direttiva
Comunitaria diventa obbligatorio l'uso delle cinture di sicurezza anche sui
veicoli superiori alle 3,5 tonnellate.
L'approvazione del
decreto legislativo di attuazione della direttiva comunitaria
2003/20/CE estende l'obbligo della cintura di sicurezza a tutte le
categorie di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e merci di massa
superiore a 3,5 tonnellate, quindi autobus e camion. In particolare, tra le
innovazioni inserite dal decreto legislativo c'è l'obbligo di assicurare al
sedile i bambini di statura inferiore a m 1,50 facendo uso di un cuscino
sollevatore ed adattatore che permetta al bambino di essere trattenuto dalle
stesse cinture di sicurezza previste per gli adulti.
I bambini sino a 3 anni non possono viaggiare su veicoli vecchi
sprovvisti di cinture di sicurezza, mentre quelli di età superiore e di
altezza fino a m 1,50 non possono occupare un sedile anteriore. Il decreto
proibisce anche l'installazione di seggiolini per bambini rivolti contromarcia
sui posti protetti da airbag, a meno che non sia possibile disinserire l'airbag.
Inoltre, il provvedimento di attuazione della normativa comunitaria
prevede alcune novità in tema di esenzione dall'uso delle cinture di
sicurezza. In particolare, fino all'8 maggio 2009, sono esenti dall'obbligo di
cinture i bambini inferiori a 10 anni trasportati in soprannumero nei posti
posteriori, purché accompagnati da un passeggero di età non inferiore a 16 anni,
solo sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose.
Sono altresì esentati dall'obbligo delle cinture alcune categorie di
persone, tra cui:
- gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi di polizia municipale e
provinciale nell'espletamento di un servizio di emergenza;
- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e
sanitario in caso di intervento di emergenza;
- gli appartenenti alle forze armate nell'espletamento di attività
istituzionali in situazioni di emergenza;
- le persone che risultino - sulla base di certificazione rilasciata dalla
unità sanitaria locale o dalle componenti autorità di altro stato membro delle
Comunità europee - affette da patologie particolari o presentino condizioni
fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi
di ritenuta;
- le donne in stato di gravidanza - sulla base della certificazione
rilasciata dal ginecologo curante.
Sono previste sanzioni amministrative a carico di:
- chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta;
- chiunque, pur facendo uso dei dispositivi di ritenuta, ne alteri o ne
ostacoli il normale funzionamento;
- chiunque importi o produca per la commercializzazione o commercializzi
dispositivi di ritenuta non omolo
- Archivio Sicurezza
|