L'operazione della Tim relativa alla rimodulazione delle tariffe,
preannunciata negli scorsi giorni con un sms a numerosissimi utenti, e'
illecita.
Il Codice delle comunicazioni elettroniche richiamato dal gestore, laddove
regola la facolta' di modificare il contratto (art. 70), infatti, non
deroga in alcun modo le garanzie previste dal Codice del Consumo, che
non consente una modifica unilaterale di un elemento fondamentale del
contratto quale la tariffazione delle chiamate, se non previsto
specificamente nel contratto stesso e per giustificati motivi. Se
non fosse gia' chiaro, il comma 6 dell'art. 70 del Codice delle
comunicazioni elettroniche specifica quanto segue: "Rimane ferma
l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei
consumatori".
Quegli utenti che vogliano mantenere il proprio piano tariffario cosi'
come acquistato possono contestare la rimodulazione inviando al gestore
una diffida:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/modulistica/modu_mostra.php?Scheda=177181
Qualora il gestore non ritornasse sui propri passi, si dovra' prima fare
un tentativo obbligatorio di conciliazione (presso il Corecom della
propria Regione o, se inesistente, presso la propria Camera di commercio)
e successivamente ricorrere al giudice di pace della propria citta'.
Per conto nostro, abbiamo provveduto a denunciare il comportamento
illegittimo di Tim al Garante nelle Comunicazioni e al Garante della
Concorrenza e del Mercato.
Alessandro Gallucci, legale Aduc
Network Legale Aduc
http://www.aduc.it
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