26/08/2008 PUBBLICITA' INGANNEVOLE. Wind multata dall'Antitrust: 300mila euro per uno spot in tv (GA, http://www.helpconsumatori.it)
Sanzione di 300mila euro inflitta ieri alla
società Wind Telecomunicazioni S.p.A. dall'Antitrust per pratica
commerciale scorretta. Motivo della multa? Un messaggio promozionale
televisivo relativo all'offerta "Noi 2 Big Pack", andato in onda
sull'emittente Canale 5, il 13 gennaio 2008 alle ore 9 circa, della durata
di 30 secondi. A 18 secondi dall'inizio dello spot la voce fuori campo
esclama: "Noi 2 big pack, 2 sim che parlano gratis 1000 minuti al mese"; a
questa si accompagna una scritta in sovrimpressione che indica "costo pack
10€. Attivazione 7€ gratis per nuovi clienti. Costo mensile 4€. Scade il
02/03/2008. Info wind.it".
La segnalazione all'Autorità è arrivata a qualche giorno dalla
diffusione di questo messaggio pubblicitario, da parte della
società concorrente H3G S.p.A. Secondo quest'ultima il messaggio in esame
avrebbe omesso di specificare alcune rilevanti caratteristiche e condizioni
dell'offerta pubblicizzata, quali ad esempio la presenza di un costo di
acquisto pari a 10 euro, di un costo di attivazione per i vecchi clienti
pari a 7 euro ecc. L'Antitrust ha chiesto a Wind di fornire informazioni e
relativa documentazione riguardanti le caratteristiche e le condizioni
economiche dell'offerta pubblicizzata, specificandone tutti gli elementi
utili all'analisi.
Essendo un messaggio pubblicitario diffuso per via televisiva,
è stato richiesto il parere dell'Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che ha ritenuto la pratica commerciale scorretta, ai sensi
degli articoli 20, 21, 22 e 23 del Codice del Consumo. Oggetto della
contestazione sono le modalità di presentazione delle caratteristiche
essenziali all'opzione tariffaria pubblicizzata, in quanto a fronte
dell'enfatica promessa delle "2 sim che parlano gratis tra loro 100 minuti
al mese", l'utente non viene adeguatamente informato sull'esistenza di
condizioni idonee che ne limitano notevolmente la portata, e cioè i costi di
attivazione, il contributo mensile e il limite temporale di validità. La
Wind ora ha 30 giorni, da ieri, per pagare la sanzione amministrativa.
23/08/2008 Internet e privacy. Dopo la denuncia, Fastweb ha smesso di schedare gli utenti (http://www.aduc.it)
Due giorni fa abbiamo denunciato al Garante della Privacy il gestore
Fastweb che, andando ben oltre il mandato del Gip di Bergamo di impedire
l'accesso al sito Pirate Bay, reindirizzava gli utenti su un sito che fa
capo all'Ifpi, l'associazione dell'industria discografica (1). In questo
modo, l'utente Fastweb poteva a sua insaputa ritrovarsi schedato dalle
major dell'industria discografica.
Dai nostri test effettuati nelle ultime 24 ore, risulta che Fastweb abbia
cessato questa subdola forma di phishing (recandosi su quel sito, a
chiunque, anche ad un semplice curioso, potevano essere carpiti una serie
di dati personali).
Sinceramente non comprendiamo il comportamento di questo gestore, che ha
messo a rischio la privacy dei suoi clienti. In una risposta alla nostra
denuncia, Fastweb si e' giustificata dicendo che a legittimare il suo
agire era una disposizione della Polizia giudiziaria (2).
Se questa disposizione esista o meno, non siamo in grado di dirlo.
Possiamo pero' affermare con certezza che qualora esistesse, essa sarebbe
illegittima, e sorprende che un gestore come Fastweb abbia supinamente
accettato di applicarla.
Ci auguriamo che la prossima volta, i gestori consultino i propri legali
prima di dar luogo a comportamenti illegittimi e gravemente lesivi dei
diritti dei propri utenti. Fino a prova contraria viviamo in uno Stato di
diritto, e non in uno Stato di polizia.
Ci auguriamo che il Garante della privacy proceda a sanzionare il
comportamento del gestore per i potenziali danni procurati agli utenti
Fastweb che nei giorni scorsi hanno tentato di raggiungere il sito
http://www.thepiratebay.org.
(1)
http://www.aduc.it/dyn/tlc/comu.php?id=230441
(2) Qui la risposta di Fastweb alla nostra denuncia, rintracciata sul sito
http://www.hwgadget.com:
In riferimento alla notizia pubblicata in data 21 agosto 2008 relativa
al comunicato diffuso sul sito di Aduc, precisiamo che l'inibizione
dell'accesso al sito “thepiratebay” da parte di FASTWEB risponde al
decreto del 1 agosto 2008 della procura di Bergamo. Il magistrato ha
imposto a tutti gli ISP operanti in Italia di inibire le connessioni dei
loro clienti, sia lato DNS che lato IP. Una disposizione della Polizia
Giudiziaria richiedeva inoltre il reindirizzamento delle connessioni verso
una pagina web da loro indicata.
Non si puo' pertanto attribuire alcuna responsabilità a FASTWEB per il
reindirizzamento verso un IP sul quale l'azienda non ha alcun controllo.
Si sottolinea inoltre che lo stesso IP e' stato utilizzato da tutti gli
ISP destinatari del decreto e che gia' dal primo pomeriggio di ieri,
21/08/2008, su indicazione della Polizia Giudiziaria, e' stato sostituito
con un altro indirizzo IP recante una pagina bianca di errore generico
invece della precedente pagina di cortesia.
Ci preme infine precisare che l'architettura di rete che FASTWEB
utilizza per la fascia residenziale della propria clientela e' basata sul
concetto di NAT (tecnica che consiste nel modificare, mediante router e
firewall gli indirizzi IP dei pacchetti in transito, assegnando loro un
altro indirizzo IP che viene utilizzato per le connessioni dirette al di
fuori della rete FASTWEB): si puo' avere visibilita' solo degli IP di
navigazione (appunto IP di NAT), e pertanto non risulta tecnicamente
possibile risalire ai dati anagrafici dell'utente FASTWEB che ha
effettuato la navigazione.
http://www.hwgadget.com/pirate-bay-replica-fastweb-0822.html
23/08/2008 Telecom dovra' attivare la linea a nuovi utenti anche su numeri 'morosi'
(http://www.aduc.it)
Telecom Italia non potrà più subordinare l’attivazione di una nuova utenza
al pagamento delle bollette intestate ad altro cliente. Lo ha deciso
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 21
agosto 2008, accettando e rendendo vincolanti gli impegni presentati dalla
società in materia di morosità pregresse. Viene così chiuso, senza
accertamento dell’infrazione, il procedimento avviato il 13 dicembre 2007.
L’istruttoria doveva verificare se subordinare, come faceva Telecom, la
richiesta di attivazione di una nuova utenza o di subentro in una già
attiva al pagamento di morosità del precedente contraente, e dunque di
corrispettivi non legati ad alcuna controprestazione, costituisse un abuso
di posizione dominante.
Per effetto degli impegni, riformulati da Telecom nel corso del
procedimento, la società potrà richiedere il pagamento delle morosità
pregresse, in caso di domanda di attivazione di una nuova utenza, soltanto
al cliente debitore e non, come in precedenza, anche ai soggetti con
legami societari o personali con il cliente moroso. Telecom ha inoltre
riformulato, nelle Condizioni Generali di Abbonamento, le condizioni di
subentro, chiarendo esplicitamente che il subentrante assume la medesima
posizione giuridica del precedente intestatario, succedendo in tutti i
crediti ed accollandosi tutti i debiti derivanti dal rapporto
contrattuale, inclusi eventuali debiti relativi a prestazioni già
eseguite.
Chi chiede dunque una nuova attivazione (con diverso numero telefonico)
non sarà tenuto a pagare arretrati di terzi. Chi invece intende mantenere
lo stesso numero potrà, ovviamente, essere chiamato a saldare il debito
del precedente titolare.
Eliminata anche la possibilità, per l’azienda, di subordinare alla
prestazione di garanzie patrimoniali l'attivazione della linea telefonica
a chi si trovi in condizioni economiche tali da pregiudicare il pagamento
del servizio poiché, ad esempio, protestato o fallito.
Secondo l’Autorità gli impegni adottati sono idonei a rimuovere gli
effetti pregiudizievoli per i consumatori e i profili anticoncorrenziali
ipotizzati nel provvedimento di avvio: Telecom non potrà infatti più
utilizzare quella forma di tutela preventiva atipica che le permetteva di
richiedere morosità di terzi.
21/08/2008 Tim e Vodafone condannate a 660 mila euro di multa dall'Antitrust. Ennesima condanna per pratiche commerciali scorrette (Domenico Murrone, http://www.aduc.it)
Tim e Vodafone, i due gestori dominanti della telefonia mobile
italiana, in questo periodo vanno di pari passo: aumentano insieme le
tariffe e … in contemporanea vengono multate dall'Antitrust. Oggi l'Autorita'
ha pubblicato sul proprio bollettino che le societa' sono state sanzionate
per pratiche commerciali scorrette. Le due societa', che controllano circa
i tre quarti del mercato, dovranno pagare in totale 660 mila euro: 300
mila euro Tim-Telecom Italia, e 360 mila Vodafone.
Tim aveva inviato ai suoi clienti prepagati un sms con su scritto
“Attivato Flat Day fino alle 24” (una tariffa per la navigazione in
rete col cellulare) senza chiederne preventivamente il consenso e senza
fornire alcuna informazione in ordine alle relative condizioni economiche.
Vodafone aveva diffuso uno spot televisivo, in cui offriva a
condizioni solo teoricamente convenienti il dispositivo per la connessione
ad Internet denominato “Internet Key”. Ambedue le condotte sono state
giudicate non corrette dall'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato.
E' l'ennesima conferma che il mercato della telefonia italiana e'
caratterizzata da gestori cialtroncelli, che pur di attirare clienti
escogitano tranelli lessicali e di altra natura per gonfiare le bollette
degli utenti.
In questo caso ambedue le sanzioni hanno colpito servizi relativi alle
connessione a Internet, sono servizi innovativi su cui tutti i gestori si
sono lanciati, ma che hanno gia' procurato parecchi mal di pancia agli
utenti, con bollette che a volte sono a tre zeri (1).
Le sanzioni sono state piu' pesanti del solito, ma temiamo che per
interrompere lo stillicidio di comportamenti truffaldini sia necessario
innalzare ancor di piu' la sanzione massima che ora e' di soli 500 mila
euro. Una nostra proposta di legge, se approvata, la innalzerebbe a 10
milioni di euro. (2)
(1)
http://www.aduc.it/dyn/osservatoriolegale/art/singolo.php?id=210366
(2)
http://www.aduc.it/dyn/tlc/comu.php?id=229701
21/08/2008 Fastweb permette all'industria discografica di spiare i suoi utenti Internet. Denuncia al Garante della Privacy (http://www.aduc.it)
Fastweb, in complicita' con l'industria discografica, sta violando i piu'
elementari diritti alla privacy dei propri utenti. In maniera ingannevole
e senza comunicazione alcuna, attraverso la manipolazione del Domain Name
System, ridirige il traffico diretto sul sito
www.thepiratebay.org
verso un sito che fa capo all'Ifpi, ovvero l'associazione che rappresenta
l'industria discografica.
Come denunciato da diversi bloggers (tra cui Matteo G.P. Flora sul sito
www.lastknight.com)
e come da noi verificato, l'ignaro utente Fastweb che digita l'indirizzo
www.thepiratebay.org
viene ridiretto su una pagina web tramite la quale puo' essere carpita l'identita'
dell'utente. Questo permette all'industria discografica di accedere
eventualmente al sito di Pirate Bay utilizzando l'account dell'utente
Fastweb.
Questo va ben al di la' del provvedimento con cui il Gip di Bergamo ha
predisposto l'inaccessibilita' del sito per gli utenti italiani.
Premesso che la pirateria informatica e' inaccettabile e da combattere, i
metodi messi in atto da Fastweb e dall'Ifpi sono propri dei peggiori
pirati informatici. Si tratta di vero e proprio phishing, forse ancora
piu' subdolo in quanto l'utente ne e' vittima anche ove digiti
correttamente l'indirizzo web da visitare.
Per questo, abbiamo oggi inviato una richiesta urgente al Garante della
Privacy affinche' ponga termine al comportamento di Fastweb.
Seguiranno inoltre altre iniziative in sede civile e penale nei confronti
del gestore italiano, su cui il nostro ufficio legale sta gia' lavorando.
Agli utenti di Fastweb consigliamo quanto segue:
1. Non lasciare mai sessioni aperte (fare sempre il logout)
2.Diffidare Fastweb intimando l'immediata cessazione del comportamento
scorretto, che costituisce una vera e propria violazione contrattuale:
http://www.aduc.it/dyn/sosonline/schedapratica/sche_mostra.php?Scheda=132889
3.Fare una segnalazione al Garante della Privacy:
www.garanteprivacy.it
4.Fare una segnalazione al Garante delle Comunicazioni:
www.agcom.it
5.Utilizzare OpenDNS:
www.opendns.org
6.Riflettere seriamente sull'opportunita' di cambiare gestore telefonico.
Questo il testo della denuncia:
21/08/2008 Internet e Privacy. Denuncia dell'Aduc al Garante contro Fastweb (http://www.aduc.it)
A firma del suo presidente, Vincenzo Donvito, e'
stata inviata oggi all'Autorita' Garante della Privacy la seguente
denuncia:
Con decreto del 1 agosto 2008, il Gip di Bergamo dott.sa Raffaella
Mascarino, ha disposto il sequestro preventivo del sito Internet
www.thepiratebay.org. Poiche'
tale sito e' ospitato su server al di fuori del territorio dello Stato
Italiano, il Gip ha disposto quanto segue:
il sequestro preventivo del suddetto sito web disponendo che i
fornitori di servizi internet (Internet Service Provider) e
segnatamente i provider operanti sul territorio dello Stato italiano
inibiscano ai rispettivi utenti - anche e mente degli art. 14 e 15
dal Decreto Legislativo n. 70 del 9.4.2003) - l’accesso:
- all’indirizzo www.thepiratebay.org;
ai relativi alias e nomi di dominio presenti e futuri, rinvianti al
sito medesimo;
- all’indirizzo IP statico 83.140.176.146, che al momento risulta
associato ai predetti nomi di dominio, e ad ogni ulteriore indirizzo
IP statico associato ai nomi stessi nell’attualita' e in futuro.
In ottemperanza a tale decreto, gli Isp impediscono la risoluzione del
Domain Name System (Dns). In sostanza, quando l'utente digita
l'indirizzo
www.thepiratebay.org su un qualsiasi browser, gli Isp italiani non
traducono la richiesta di navigazione in alcun indirizzo IP, rendendo
impossibile l'accesso al sito in questione.
Vi e' pero' una importante eccezione a questa pratica, che costituisce
violazione delle norme sulla privacy. L'operatore Fastweb non si
limita ad impedire l'accesso al sito, ma reindirizza il traffico su
altro IP: l'utente che digita l'indirizzo
www.thepiratebay.org non
riceve il messaggio di pagina non trovata, ma finisce all'indirizzo IP
217.144.82.26, appartenente al sito britannico "www.pro-music.com":
organizzazione che fa capo alla Ifpi, la coalizione dei discografici,
ovvero l'associazione che rappresenta il ricorrente nel procedimento
giudiziario da cui e' emerso il provvedimento di sequestro preventivo.
La questione assume connotati gravi ed urgenti se si considera che
all'utente Fastweb che digita l'indirizzo
www.thepiratebay.org,
possono essere anche prelevati i dati personali. Infatti,
all'IP 217.144.82.26, si potrebbe attivare una semplice funzione, che
preleva tutti i Cookies presenti per il dominio
www.thepiratebay.org.
Cookies che contengono, fra le altre cose, l'identita' dell'utente. E'
quindi possibile, per l'industria discografica, collegarsi
eventualmente al sito Pirate Bay utilizzando l'account dell'ignaro
utente Fastweb ed esplorare i download effettuati dall'utente (non
necessariamente di materiale coperto da copyright) e addirittura di
effettuarne altri a suo nome per poi richiederne eventualmente un
risarcimento.
Per ulteriori e piu' dettagliate informazioni tecniche sulla
questione, si consiglia di consultare:
http://www.lastknight.com/2008/08/17/thepiratebay-password-a-rischio/
Il comportamento del gestore Fastweb e' pertanto in violazione della
legge sulla Privacy, in quanto consente, senza darne comunicazione
all'utente, ad un sito straniero di prelevare informazioni personali.
Siamo a chiedere a Codesta On.le Autorita' di intervenire al fine di
tutelare il diritto alla riservatezza dell'utenza di Internet, ed in
particolare degli utenti Fastweb. Si chiede inoltre che vengano presi
i provvedimenti urgenti e necessari affinche' cessino le eventuali
violazioni.
http://www.aduc.it
http://www.helpconsumatori.it
Archivio Tutela del Consumatore
|