L'offerta prevedeva il pagamento di un canone
mensile di 19 euro e la possibilità di consumare 5 GB al mese di
traffico dati, me se si superava quella soglia la bolletta saliva, e di
molto. Ma l'informazione sulla tariffa extrasoglia non era adeguata, la
possibilità di monitorare il superamento non era garantita e non c'erano
informazioni immediate sulla presenza di aree non coperte dal servizio.
Queste le motivazioni con le quali l'Antitrust ha sanzionato come pratica
commerciale scorretta, vietandone l'ulteriore diffusione, la pratica
adottata dalla società H3G con l'offerta "Tre.Dati Abbonamento"
commercializzata insieme al modem "ADSL Modem USB" fra ottobre 2007 e
ottobre 2008. La multa irrogata: 200 mila euro. L'intervento,
ricorda l'Antitrust nel Bollettino, è scaturito dalle segnalazioni
di chi aveva aderito all'offerta e da 19 richieste di intervento di
consumatori arrivate al Call Center dell'Autorità. Quali i costi aggiuntivi?
Il prezzo del servizio una volta superati i 5 GB al mese di traffico dati
veniva tariffato in kilo byte ed era pari a 0,60 euro per ogni MB consumato
più uno scatto di apertura sessione pari a 0,15 euro. Questo nelle aree
servite dalla rete di H3G in modalità HDSPA o UMTS. I costi invece salivano
a 2,00 euro per MB consumato più lo scatto di 0,15 euro nelle aree non
coperte dalla rete di H3G ma da rete di altro operatore in modalità roaming
GPRS. Informazioni comunque difficili da reperire e da controllare perchè il
software per monitorare il traffico dati fornito da H3G non garantiva la
corrispondenza fra i byte conteggiati durante la navigazione in internet e i
byte registrati ai fini della fatturazione.
Già a luglio l'Antitrust era intervenuta disponendo la
sospensione in via cautelativa delle attività dirette al recupero
coattivo, presso gli utenti, delle somme relative al traffico dati
effettuato oltre la soglia di 5 GB/mese, e la sospensione delle recupero
delle somme relativa al traffico dati effettuato in roaming GPRS.
Alla fine del procedimento, l'Antitrust ha deliberato
che si tratta di "pratica commerciale scorretta", ne ha vietato la
diffusione e ha disposto per H3G una sanzione di 200 mila euro. Scrive
infatti l'Autorità: "La condotta assunta dal professionista, che ha
determinato per i consumatori un pregiudizio economico significativo dovuto
non solo all'insufficiente comunicazione delle condizioni economiche e
tecniche di un servizio innovativo, ma anche alla scarsa affidabilità dei
sistemi di rilevazione dei consumi di traffico dati in byte, riconosciuta
dalla stessa H3G, è caratterizzata da un elevato grado di offensività, in
considerazione, altresì, della pretesa avanzata dal professionista di
ottenere pagamenti della spettanza dei quali è egli stesso a dubitare.
Infatti, la consapevolezza da parte del professionista di una situazione di
incertezza nella propria pretesa recuperatoria appare dimostrata dal
riconoscimento di rilevanti sconti in favore dei consumatori che abbiano
effettuato le contestazioni in questione".
12/12/2008 CONCORRENZA. Antitrust sanziona RCS e Vodafone per rubrica "Info Tech" (BS, http://www.helpconsumatori.it)
Gli esperti Vodafone rispondevano alle domande dei lettori de "Il
Mondo" in una rubrica promozionale nella quale si finiva per consigliare
prodotti e servizi della compagnia. Per l'Antitrust si tratta di
pubblicità ingannevole tra professionisti. 160 mila euro di multa a
Vodafone e RCS.
La rubrica si chiamava "Info Tech", era a cura
degli esperti Vodafone ed è stata pubblicata sulla rivista "Il
Mondo" nell'ottobre 2007. Si trattava di risposte ai quesiti dei lettori
sull'uso del telefono: una clientale business che chiedeva informazioni cui
seguiva la risposta dell'esperto, che partiva da un'introduzione generale
per poi illustrare servizi e prodotti a marchio Vodafone. Per l'Autorità
Antitrust, era "pubblicità ingannevole tra professionisti". Il messaggio "è
da ritenersi ingannevole in quanto idoneo ad indurre in errore i destinatari
circa la natura pubblicitaria dello stesso pregiudicandone il loro
comportamento economico". Da qui la sanzione: 160 mila euro per Vodafone
Omnitel e 160 mila euro per RCS Periodici Editori che pubblica la rivista.
Nella rubrica, un riquadro posto sul lato destro dell'articolo
indicava che era a cura di esperti Vodafone ("Gli esperti di Vodafone
rispondono ai quesiti dei lettori"). Ma non basta a chiarire la natura del
messaggio.
Secondo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
alla quale è stato richiesto un parere, sebbene sia presente tale riquadro
"il messaggio - si legge nel Bollettino dell'Antitrust - non pone in
adeguata evidenza la natura pubblicitaria della comunicazione in assenza del
marchio dell'operatore e della struttura editoriale della rubrica,
assimilabile a una comune rubrica informativa. Inoltre, la formulazione
delle risposte è sempre preceduta da considerazioni di carattere generale
come è proprio dello stile comunicazionale delle rubriche informative".
Una valutazione ribadita dall'Antitrust. La rubrica
contestata, afferma l'Autorità, è stata redatta "al fine di promuovere
presso gli utenti business i servizi di Vodafone e, in particolare, lo
smartphone, il servizio mail e la tecnologia HSDPA".
Rileva dunque l'Antitrust: "Elementi, quali la strutturazione del
messaggio come rubrica di informazione, la sua impostazione grafica
simile a quella utilizzata per altri articoli presenti nella rivista,
l'indicazione utilizzata per denominare la rubrica ("Infotech") con
caratteri grafici simili a quelli utilizzati per gli altri articoli di
informazione presenti sulla rivista e nella specifica sezione ove era
riportato ("Hitech"), la presentazione di domande accompagnate
dall'indicazione di nominativi non di fantasia bensì di persone fisiche che
hanno effettivamente posto domande alla redazione de "Il Mondo" inducono il
lettore a ritenere che la comunicazione abbia un carattere meramente
informativo". Mentre il riquadro con l'indicazione che la rubrica è curata
da esperti Vodafone "non vale a rendere riconoscibile ai destinatari che la
rubrica segnalata ha un carattere promozionale". Da qui la considerazione
che si tratta di pubblicità ingannevole tra professionisti e le due sanzioni
di 160 mila euro.
http://www.helpconsumatori.it
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