Il canone Telecom è illegittimo. Lo ha
stabilito in una recente sentenza il Giudice di Pace di Torre Annunziata
(NA), Giuseppe D'Angelo, con cui ha accolto la domanda di un utente
telefonico, condannando il gestore alla restituzione dei canoni percepiti e
al pagamento delle spese di giudizio. Il Giudice - fa sapere il Codacons -
dopo aver esaminato il disposto dell'art. 3 del D.P.R. n° 318/97 (che impone
alla Telecom l'incarico di fornire "il servizio universale" su tutto il
territorio nazionale) ha ritenuto che il servizio consiste nella fornitura
di alcuni servizi, ma nella norma non viene nominato il canone di
abbonamento. Il comma 4 infatti attribuisce il servizio alla società Telecom
S.p.A. ed aggiunge che suddetto servizio viene effettuato dallo stesso
gestore, ma dal 1° Gennaio 1998, può essere espletato anche da altre società
di telecomunicazioni. L'onere del servizio universale,
infatti, deve essere sopportato solo ed esclusivamente, come dice il
legislatore:
- dagli operatori che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni;
- dai fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico;
- dagli organismi che prestano servizi di comunicazioni mobili e
personali.
"Gli utenti finali - conclude l'associazione - sono esclusi
dall'onere di costi aggiuntivi, compreso il pagamento del canone di
abbonamento richiesto dalla Telecom".
Il Giudice ha anche affrontato la problematica relativa alla validità ed
efficacia della clausola contrattuale che impone il pagamento del canone
all'utente; nella sentenza, si legge che il contratto di utenza telefonica
intervenuto tra le parti è un contratto di adesione, con necessità, quindi,
di verificare la eventuale vessatorietà della clausola che prevede il
pagamento del canone di abbonamento, facendo riferimento all'art. 1469 bis
del Codice Civile. Il Giudice ha evidenziato che la clausola predisposta
dalla Telecom produce uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti
dal contratto e che, al pagamento del canone, non corrisponde nessun
servizio erogato da Telecom, giungendo all'assurdo pagamento del canone
anche in un bimestre nel quale non vi sia stato alcun traffico telefonico.
La clausola contrattuale che prevede il pagamento di un canone
fisso, prescindendo dalla tariffa per il servizio richiesto e dal
traffico effettivamente erogato, è da considerarsi ingiusta e di natura
vessatoria ai sensi dell'art. 1469 bis del Codice Civile e, quindi, è stata
dichiarata inefficace.
Tale sentenza - afferma il Codacons - apre la strada a
oltre 20 milioni di cause analoghe dinanzi ai Giudici di pace, da parte
degli utenti Telecom ancora costretti a versare l'odioso canone. Se anche
altri giudici concorderanno con la decisione del GdP di Torre Annunziata,
svariati miliardi di euro dovranno uscire dalle casse dell'azienda
telefonica per rientrare nelle tasche degli utenti.
Per ulteriori informazioni visitare il sito
www.codacons.it
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