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02/05/2020 COVID-19, NUOVE DISPOSIZIONI SU CIBO DA ASPORTO E ATTIVITÀ MOTORIA


02/05/2020 - Il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato l'Ordinanza
n.42 del 2 maggio 2020, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nell'ordinanza sono previste disposizioni che consentono l'asporto e - come
annunciato ieri - si riferiscono alle linee guida, definite in
piena collaborazione con l'Anci, scaturite oggi nell'incontro con le Camere di
Commercio.
Altre disposizioni riguardano la definizione della fascia oraria tra le 6 e le
8,30 del mattino che viene riservata allo jogging, che non potrà più essere
praticato in orario serale. Rimane questa l'unica fascia oraria per una
specifica attività senza mascherina, mentre per il resto della giornata è
possibile l'attività motoria senza limitazioni di orario e non più solo nei
pressi dell'abitazione, sempre con l'obbligo della mascherina.
La premessa delle nuove disposizioni è che da lunedì prossimo vige l'obbligo
dell'utilizzo della mascherina fuori di casa, per tutti i cittadini della
Campania.
L'ordinanza è in vigore da lunedì 4 maggio, fino al 17 maggio 2020.
Scarica l’ordinanza:
Ordinanza n. 42 del 02/05/2020
ORDINANZA
1.A parziale modifica di quanto disposto dall’Ordinanza n.41 del 1 maggio
2020- e, in particolare, in sostituzione dei punti 5. e 6. del relativo
dispositivo- con decorrenza dal 4 maggio 2020 e con efficacia fino al 17 maggio
2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti in ragione della verifica
dell’evoluzione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:
1.1. E’ consentito svolgere attivita' motoria all’aperto, ove compatibile con
l’uso obbligatorio della mascherina (dispositivo di protezione individuale di
cui all’art.16 del decreto legge n.18/2020), in forma individuale, ovvero con
accompagnatore, per i minori e le persone non autosufficienti, comunque con
obbligo di distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona- salvo che
si tratti di soggetti appartenenti allo stesso nucleo convivente, ovvero di
minori o di persone non autosufficienti. Sono esentati dall’obbligo di utilizzo
della mascherina i minori fino a sei anni d’età e le persone con patologie non
compatibili con l’uso della stessa.
1.2. Nella fascia oraria dalle ore 6,00 alle ore 8,30, è consentito, nelle
aree pubbliche ed aperte al pubblico, svolgere attività sportiva – ivi compresa
corsa,
footing o
jogging-
nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni statali, in forma
tassativamente individuale, senza obbligo di indossare la mascherina, ma con
obbligo di portarla con sé e di indossarla nel caso in cui ci si trovi in
prossimità di altre persone.
1.3. Sono consentite, senza i limiti di orario previsti dall’Ordinanza n.39
del 25 aprile 2020 e senza limitazioni di consegna al di fuori del territorio
comunale, le attività di ristorazione (fra cui, a titolo esemplificativo, bar,
pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie), con la sola modalità di
prenotazione telefonica ovvero
on line
e consegna a
domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nelle diverse fasi di
produzione, confezionamento, trasporto e consegna dei cibi e nel rispetto del
documento Allegato 2 alla citata Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato
sul BURC n.90 del 25 aprile 2020.
1.4 Fermo l’obbligo di rispetto delle previsioni di cui al citato documento
Allegato 2 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, pubblicato sul BURC n.90 del
25 aprile 2020, è altresì consentita, da parte dei medesimi esercizi di cui al
punto precedente, la vendita con asporto, con divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e nelle immediate vicinanze degli stessi e nel tassativo
rispetto delle seguenti, ulteriori misure:
1) che
il servizio venga svolto sulla base di prenotazione telefonica o
on line;
2) che
il banco per la consegna degli alimenti sia collocato all’ingresso
dell’esercizio commerciale e con addetto dedicato;
3) che,
sotto la responsabilità dei gestori, venga assicurato l’adeguato distanziamento
sociale, di almeno un metro, tra gli utenti in attesa e tra questi ed eventuali
riders
impiegati per
la consegna a domicilio;
4) che
sia assicurato l’utilizzo delle mascherine da parte degli utenti e l’utilizzo di
mascherine e guanti da parte del personale.
Gli esercizi che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna
all’utenza in auto possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle
misure indicate ai numeri 3) 4) e assicurando un sistema di prenotazione da
remoto.
2. E’ demandata all’Unità di Crisi regionale la definizione, d’intesa con
l’ANCI e con le categorie interessate, delle misure volte ad assicurare la
ripresa in sicurezza delle attività mercatali, nei limiti consentiti dalla
vigente disciplina statale. Nelle more della elaborazione delle indicate misure,
sono ulteriormente confermate, con efficacia dal 4 maggio e fino al 10 maggio
2020, le disposizioni di cui al punto 1, lett. c) dell’Ordinanza n. 25 del 28
marzo 2020, confermata con Ordinanza n.32 del 12 aprile 2020, a mente delle
quali " è
vietato lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, anche
relativi ai generi alimentari".
Sono esclusi dal
divieto i negozi che si trovano nelle aree mercatali, ove provvisti di servizi
igienici autonomi.
3. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto delle vigenti
disposizioni statali o regionali, ai sensi di quanto disposto dal DPCM 26 aprile
2020, previa comunicazione al Prefetto competente possono effettuare l'accesso
ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento
di attivita' di vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione
dei pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione o per la spedizione
verso terzi e la consegna di beni o merci nonché per la ricezione in magazzino
di beni e forniture. Resta fermo l’obbligo di osservare, nell’espletamento delle
dette attività, le misure di sicurezza adottate in sede nazionale nonché le
misure di cui al documento Allegato 1 all’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020,
pubblicato sul BURC n.90 del 25 aprile 2020, in quanto compatibili con
riferimento alle attività da svolgere. Le disposizioni di cui al menzionato
documento continuano ad applicarsi, altresì, a tutte le attività produttive
consentite sul territorio, in relazione alle quali sono state predisposte ed
approvate.
4. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, resta confermata
l’Ordinanza n.41 del 1 maggio 2020.
5. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio
di contagio di cui al presente provvedimento comporta, ai sensi dell’art.4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000) nonchè, per i casi
ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da
5 a 30 giorni).
Giunta Regionale
della Campania
Il Presidente
La presente ordinanza è comunicata, quale proposta di adozione di apposito
DPCM ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 1 del decreto-legge 25 marzo
2020, n.19, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute,
al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e
delle finanze.
Il presente atto è notificato all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle
Prefetture, alle AASSLL, ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione
Campania nonché sul BURC.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul
BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
Info Malattie
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