Decreto-legge Riaperture :
Art. 1 Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 1. A decorrere
dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della
circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate
o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a
specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui
attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono
essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio
nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero,
con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori
casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020,
gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e nel rispetto dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi
internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del Vaticano o la Repubblica
di San Marino e le regioni con essi rispettivamente confinanti non sono
soggetti ad alcuna limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora alle
persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorita'
sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino
all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o
altra struttura allo scopo destinata.
7. La quarantena precauzionale e' applicata con provvedimento dell'autorita'
sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di
soggetti positivi al virus COVID-19 e agli altri soggetti indicati con i
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al
pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura
con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita' convegnistica o
congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si svolgono, ove
ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici, con le
modalita' stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di specifiche aree
pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente
il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel
rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive
confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, che possono anche stabilire differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la
frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie
e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita'
formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da
soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento
adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel
rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o
ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle
province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle
linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i
protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative
delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel
rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti
emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida,
regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri
adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita'
economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza
giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema
sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente
dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e
al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro
della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando
contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie,
ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo
articolo 2.
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