Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei
casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione
del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione
Civile, il Consiglio dei Ministri,ha approvato il decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
In serata, il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm
23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per
i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di
contenimento del contagio da Coronavirus. Il 24 febbraio il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il
decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei
contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della
Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.
Il 25 febbraio il Presidente Conte
ha firmato un nuovo Dpcm che introduce nuove misure in materia di
svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina,
di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione
superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di
regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di
organizzazione delle attività culturali e per il turismo.
Il 1 marzo, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, il
Presidente Conte ha
adottato un proprio decreto, che recepisce e proroga alcune delle
misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a
disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire
uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi
di profilassi.
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione del
predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che
sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Consiglio
dei Ministri del 28 febbraio ha approvato un nuovo decreto-legge che
introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il
4 marzo, in serata, il Presidente Conte ha firmato nuovo Dpcm con
misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio
nazionale del diffondersi del Coronavirus.
Il Presidente del Consiglio Conte
ha firmato un nuovo Dpcm che
prevede, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale. Con
l'entrata in vigore (8 marzo 2020) del
Dpcm, cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.
Il
9
marzo il Presidente ha firmato il Dpcm che estende le misure di cui
all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È
inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d
dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni
sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo
2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Sulle disposizioni contenute
nel decreto è stata
pubblicata una sezione FAQ.
L'11 marzo, in serata, il
Presidente Conte ha firmato il Dpcm che dispone la chiusura di tutte
le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei
negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle
parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono
efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l'entrata in vigore del
decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui
al Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020.
Il Ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza
20 marzo 2020 che adotta nuove restrizioni in tutta Italia, che
hanno validità fino al 25 marzo, per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19.
Il 22 marzo 2020 è stata adottata congiuntamente dal Ministro della
Salute e dal Ministro dell'Interno una
nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi
o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso
da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
In serata il Presidente Conte
ha firmato il Dpcm recante
nuove per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale,
annunciato la sera precedente.
Il provvedimento prevede la chiusura attività produttive non essenziali
o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima
necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto
dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le
stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle
previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i
cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi
prorogati al 3 aprile 2020.
Successivamente, a seguito del confronto intercorso tra il Ministro
dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e
delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali,
si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo
2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo
2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la
propria attività, è stata consentita la possibilità di ultimare le
attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce
in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Il 24 marzo Consiglio dei
Ministri n. 38 ha approvato un decreto-legge (Decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19) che introduce misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto prevede che, al fine
di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del
contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio
nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno
di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili
anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31
luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31
gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso.
L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in
diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o
più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di
adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio
effettivamente presente. Al termine della riunione il Presidente Conte
ha illustrato il decreto-legge in
conferenza stampa.
Il 1 aprile, in attuazione del Dl 19/2020, è stato adottato il Dpcm
che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei
Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste
dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e
dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile.
Il 10 aprile, in serata, Presidente Conte, ha
annunciato in conferenza
stampa di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino
al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire
dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, delle
librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono
inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e
l'industria del legno. A partire dal 14 aprile, data di efficacia del
Dpcm 10 aprile 2020, cessano di produrre effetti i dpcm dell'8, 9, 11 e
22 marzo e del 1 aprile 2020.
Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che
il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo
attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri:
l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di
sicurezza nei luoghi di lavoro. Il
Comitato, guidato da Vittorio
Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il
compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare
le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle
attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso
l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che
tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione
dell’emergenza.
Il 26 aprile 2020 il Presidente Conte ha annunciato in conferenza
stampa le misure per il
contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due".
Tra le novità introdotte dal nuovo Dpcm, le cui misure saranno in vigore
a partire dal 4 maggio e per le successive due settimane: la riapertuta
delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione
immobiliare e il commercio all’ingrosso; è consentita la ristorazione
con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i
prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate
vicinanze degli stessi.
Il 15 maggio Consiglio dei
Ministri n. 46 ha approvato il decreto-legge
n. 33/2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro
normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio
2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali,
potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le
modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il giorno successivo il Presidente Conte
ha illustrato in conferenza
stampa le misure contenute nel Dpcm 16 maggio 2020, di attuazione
del Decreto-legge 33/2020, e in vigore da lunedì 18 maggio.
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,
ha firmato il Dpcm 11 giugno
2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15
giugno tra cui:centri estivi per i bambini, sale giochi, sale scommesse,
sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali,
culturali e centri sociali. Riprendono, inoltre, gli spettacoli aperti
al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e
in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni.
Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da
ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso. A
partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni
sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico
nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive
Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A
decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli
sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il
Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di
sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette
attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi
territori.
Il 14 luglio il Presidente Conte ha firmato il
Dpcm che proroga al 31 luglio
2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e
restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle
ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
Il 30 luglio il Consiglio
dei Ministri ha approvato un
decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza
della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata
il 31 gennaio 2020. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020,
le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che
consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune
specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di
medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in
servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi,
per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e
per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale
sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di
specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le
unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie
per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione
individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di
protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli
assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza
epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della
collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto
emergenziale; per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali
all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di
organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell'attività
formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione
artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al
Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle
misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.
Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o
correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da
disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del
decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM
del 14 luglio 2020.
Il 7 agosto 2020 il Presidente
Conte ha firmato il Dpcm
che, in attuazione del Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, a partire dal
9 agosto sostituisce le disposizioni contenute nel Dpcm 11 giugno 2020,
così come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020.
Il Consiglio dei Ministri,
il 3 settembre, ha approvato il
decreto-legge n. 111/2020 che introduce disposizioni urgenti per far
fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il
regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto
pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie.
Il 7 settembre il Presidente
Conte ha firmato il Dpcm che
proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere
il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.
Nel Consiglio dei Ministri
del 10 settembre, inoltre, è stato approvato un decreto-legge
che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei
locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei
servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.
Il 7 ottobre il Consiglio
dei Ministri n. 66, vista la nota del Ministro della salute e il
parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino
al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza
della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità
(OMS). E' stato inoltre ha approvato un decreto-legge che introduce
misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato
di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE)
2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le
disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo
di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari
derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Nelle more
dell’adozione del primo dpcm successivo all’introduzione delle nuove
norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza
del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere
sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si
ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli: non solo
nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più
in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
anche in tutti i luoghi all’aperto.
Nel pomeriggio il Presidente ha illustrato le nuove misure durante un
punto stampa.
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