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10/10/2020 Misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica (Consiglio dei Ministri)


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Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 e tenuto conto del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, dopo una riunione del Comitato operativo nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, il Consiglio dei Ministri,ha approvato il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.

In serata, il Presidente Conte ha quindi firmato il Dpcm 23 febbraio 2020 di attuazione delle disposizioni del DL 6/2020 per i Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto interessati dalle misure di contenimento del contagio da Coronavirus. Il 24 febbraio il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, ha firmato il decreto ministeriale che interviene sugli adempimenti a carico dei contribuenti residenti nelle zone interessate dal Decreto della Presidenza del Consiglio, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza dal virus Covid-19.

Il 25 febbraio il Presidente Conte ha firmato un nuovo Dpcm che introduce nuove misure in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo.







Il 1 marzo, in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, il Presidente Conte ha adottato un proprio decreto, che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all’attuazione dei programmi di profilassi.

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19, adottando misure non solo di contrasto alla diffusione  del  predetto virus ma anche di contenimento degli effetti negativi che sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, il Consiglio dei Ministri del 28 febbraio ha approvato un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Il 4 marzo, in serata, il Presidente Conte ha firmato nuovo Dpcm con misure riguardanti il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del Coronavirus. 

Il Presidente del Consiglio Conte ha firmato un nuovo Dpcm che prevede, in attuazione del  decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ulteriori misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 su tutto il territorio nazionale. Con l'entrata in vigore (8 marzo 2020) del Dpcm, cessano di produrre effetti i decreti del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 1 marzo e 4 marzo 2020.

Il 9 marzo il Presidente ha firmato il Dpcm che estende le misure di cui all'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Sulle disposizioni contenute nel decreto è stata pubblicata una sezione FAQ.

L'11 marzo, in serata, il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che dispone la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione dei negozi di generi alimentari, di prima necessità, delle farmacie e delle parafarmacie. Le disposizioni hanno effetto dal 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. Con l'entrata in vigore del decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui al  Dpcm 8 marzo 2020 e Dpcm 9 marzo 2020. 









Il Ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza 20 marzo 2020 che adotta nuove restrizioni in tutta Italia, che hanno validità fino al 25 marzo, per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.

Il 22 marzo 2020 è stata adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno una nuova ordinanza che vieta a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

In serata il Presidente Conte ha firmato il Dpcm recante nuove per il contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale, annunciato la sera precedente. Il provvedimento prevede la chiusura attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali. Le disposizioni producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 

Successivamente, a seguito del confronto intercorso tra il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli, il Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, è stata consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.

Il 24 marzo Consiglio dei Ministri n. 38 ha approvato un decreto-legge (Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19) che introduce misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto prevede che, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal decreto stesso. L’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente. Al termine della riunione il Presidente Conte ha illustrato il decreto-legge in conferenza stampa.

Il 1 aprile, in attuazione del Dl 19/2020, è stato adottato il Dpcm che proroga al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei Dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile.









Il 10 aprile, in serata,  Presidente Conte, ha annunciato in conferenza stampa di aver firmato il nuovo dpcm con cui vengono prorogate fino al 3 maggio le misure restrittive sin qui adottate per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con il nuovo Dpcm, a partire dal 14 aprile, sarà però permessa l’apertura delle cartolerie, delle librerie e dei negozi di vestiti per bambini e neonati e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e l'industria del legno. A partire dal 14 aprile, data di efficacia del Dpcm 10 aprile 2020, cessano di produrre effetti i dpcm dell'8, 9, 11 e 22 marzo e del  1 aprile 2020.

Per quanto riguarda la c.d “fase 2”, il Presidente ha dichiarato che il Governo è già al lavoro per far ripartire il sistema produttivo attraverso un programma articolato che poggia su due pilastri: l'istituzione di un gruppo di lavoro di esperti e il protocollo di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Comitato, guidato da Vittorio Colao e composto da esperti in materia economica e sociale, avrà il compito, di concerto con il Comitato tecnico-scientifico, di elaborare le misure necessarie per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali, economiche e produttive, anche attraverso l’individuazione di nuovi modelli organizzativi e relazionali, che tengano conto delle esigenze di contenimento e prevenzione dell’emergenza.

Il 26 aprile 2020 il Presidente Conte ha annunciato in conferenza stampa le misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19 nella cosiddetta "fase due". Tra le novità introdotte dal nuovo Dpcm, le cui misure saranno in vigore a partire dal 4 maggio e per le successive due settimane: la riapertuta delle attività manifatturiere, di costruzioni, di intermediazione immobiliare e il commercio all’ingrosso; è consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. 

Il 15 maggio Consiglio dei Ministri n. 46 ha approvato il decreto-legge n. 33/2020 che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Il giorno successivo il Presidente Conte ha illustrato in conferenza stampa le misure contenute nel Dpcm 16 maggio 2020, di attuazione del Decreto-legge 33/2020, e in vigore da lunedì 18 maggio.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 11 giugno 2020 che autorizza la ripresa di ulteriori attività a partire dal 15 giugno tra cui:centri estivi per i bambini, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali. Riprendono, inoltre, gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto ma con alcune cautele/precauzioni. Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso. A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio. A decorrere dal 25 giugno 2020 è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori.

Il 14 luglio il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che proroga al 31 luglio 2020 le misure del Dpcm 11 giugno 2020. Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020. 

Il 30 luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. Il testo proroga, dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, le disposizioni di cui ai decreti legge nn. 19 e 33 del 2020 che consentono  di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.
Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.
Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.
Infine, restano in vigore fino all’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

Il 7 agosto 2020 il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che, in attuazione del Decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, a partire dal 9 agosto sostituisce le disposizioni contenute nel Dpcm 11 giugno 2020, così come prorogato dal Dpcm 14 luglio 2020.

Il Consiglio dei Ministri, il 3 settembre, ha approvato il decreto-legge n. 111/2020 che introduce disposizioni urgenti per far fronte a esigenze indifferibili connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il testo interviene in diversi ambiti, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, rimodulare e garantire il trasporto pubblico locale e misure di sostegno alle isole Pelagie.

Il 7 settembre il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

Nel Consiglio dei Ministri del 10 settembre, inoltre, è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per la pulizia e la disinfezione dei locali adibiti a seggio elettorale e per il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti dai comuni.

Il 7 ottobre il Consiglio dei Ministri n. 66, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). E' stato inoltre ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. Nelle more dell’adozione del primo dpcm successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli: non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto.
Nel pomeriggio il Presidente ha illustrato le nuove misure durante un punto stampa.









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