Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato
l’Ordinanza n. 81 con la quale vengono confermate le disposizioni delle
precedenti. Salva ogni ulteriore determinazione in conseguenza dell’andamento
della situazione epidemiologica quotidianamente rilevata, con decorrenza dal
19 ottobre 2020 e fino al 13 novembre 2020, sono confermate le seguenti misure
di prevenzione e contenimento della diffusione dei contagi di cui alle
Ordinanze regionali n.78 del 14 ottobre 2020 e n.79 del 15 ottobre 2020:
1.1. a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie,
gelaterie, pub, vinerie e simili) è fatto divieto di vendita con asporto dalle
ore 21,00. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che
ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i
quali possono esercitare la propria attività, nel rispetto delle misure di
prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da
remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa senza limiti di orario;
1.2 ai bar, pasticcerie, gelaterie ed esercizi consimili, è fatto obbligo
di chiusura dalle ore 23,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, nei giorni
dalla domenica al giovedì. Fanno eccezione i soli bar/punti di
ristoro presso le stazioni di servizio delle autostrade e tangenziali nonché
quelli presenti all’interno di strutture di vendita all’ingrosso che osservano
orari notturni di esercizio;
1.3. sono vietate le feste e ricevimenti, anche conseguenti a cerimonie,
civili o religiose (matrimoni, battesimi), in tutti i luoghi al chiuso e
all’aperto con la partecipazione di invitati che siano estranei al nucleo
familiare convivente, anche se in numero inferiore a 30;
1.4. è fatto divieto di forme di aggregazione e/o riunioni, al chiuso e
all’aperto, anche connesse ad eventi celebrativi, che si svolgano in forma di
corteo (ad es., cortei funebri) e comunque non in forma statica e con
postazioni fisse;
1.5. restano sospese le attività didattiche e di verifica in presenza nelle
Università, fatta eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno,
ove già programmate in presenza dal competente Ateneo.;
1.6. l’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi
pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta
alla limitazione oraria: ore 06,00- ore 8,30; negli altri casi è consentita
senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento
previsti dall’art.1, comma 6, lett. d) DPCM 13 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;
1.7. è confermato il divieto dell’attività di sagre e fiere e, in generale,
ogni attività o evento il cui svolgimento o fruizione non si svolga in forma
statica e con postazioni fisse;
1.8. fermo l’obbligo di chiusura alle ore 21,00, secondo quanto
previsto dal DPCM 18 ottobre 2020, è confermato l’obbligo per i gestori delle
sale gioco e scommesse di consentire l’ingresso nei locali di esercizio
soltanto previa disinfezione delle mani con soluzioni idroalcoliche e
misurazione della temperatura corporea, vietando l’ingresso ove essa risulti
superiore a 37,5°C e di limitare la presenza dell’utenza all’interno dei
locali in modo tale da garantire il rispetto di un distanziamento minimo di
1,5 metri tra le persone nonché di scongiurare ogni assembramento anche
all’esterno, pena la sospensione dell’attività;
1.9. è fatta raccomandazione agli Enti ed uffici competenti
di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in
presenza, assicurandone un’articolazione in fasce orarie differenziate e
scaglionate, al fine di evitare picchi di utilizzo del trasporto pubblico
collettivo e relativi affollamenti.
Per quanto riguarda la scuola, l’ultimo Dpcm fa scattare nuove disposizioni
a partire dal 21 ottobre. Quindi in Campania resta in vigore l'attuale
ordinanza anche per la giornata di domani, come per oggi. L'Unità di Crisi si
riunirà domani per adottare misure che riguardano il mondo della scuola.
Scarica l’ordinanza:
Ordinanza n. 81 del 19/10/2020
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