Secondo
l’ordinanza numero 163 del 18 giugno 2020, l' attività balneare inizia il 1 giugno e termina
il 30 settembre. Questi i punti prencipali:
Art. 5
PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE IN CONCESSIONE O LIBERE E SPECCHI
ACQUEI RISERVATI ALLA BALNEAZIONE
Sulle spiagge, anche libere, stabilimenti balneari, varchi di accesso alla
battigia ed assimilati, specchi acquei riservati alla balneazione, salvo
quanto previsto da altre norme e regolamenti, e anche in considerazione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19È VIETATO:
a) lasciare natanti in sosta ad eccezione di quelli destinati alle
operazioni di assistenza e salvataggio o al noleggio, se muniti di
relativo titolo concessorio, salvo che non siano individuate specifiche
aree da destinarsi alle imbarcazioni dei pescatori locali;
b) lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto, ombrelloni, sdraio,
tende e altre attrezzature in ogni modo denominate;
c) occupare con qualsiasi attrezzatura (ombrelloni, sdraio, ecc.., nonché
mezzi nautici) la fascia di 5 metri dalla battigia che è destinata
esclusivamente al libero transito con assoluto divieto di permanenza, ad
eccezione dei mezzi di soccorso;
d) campeggiare, installare tende ovvero effettuare qualsiasi attività di
tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e
fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla
sabbia;:
e) transitare e/o sostare con ogni tipo di veicolo, ad eccezione di quelli
destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
f) praticare qualsiasi gioco (calcio, tennis da spiaggia, palla a volo,
basket, bocce etc..) se può derivarne danno o molestia alle persone,
turbativa alla quiete pubblica nonché nocumento all’igiene dei luoghi,
fatte salve le aree a tale scopo destinate ai sensi di legge;
g) condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, se non munito di
museruola o guinzaglio, accesso dei cani è consentito con le disposizioni
di cui all’art. 12, c. 5 del “Regolamento comunale di tutela degli
animali, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19
del 18.04.2018″;
h) tenere ad alto volume le apparecchiature di diffusione sonora nonché
fare uso delle stesse dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e dalle 01.00 alle
ore 08.00 salvo diverse disposizioni derivanti dall’organizzazione di
manifestazioni e/o eventi che andranno comunque preventivamente
autorizzate; per quanto concerne i limiti da rispettare troveranno
applicazione il D.P.C.M. 01.03.1991 ed eventuali Ordinanze in materia di
Emergenza COVID;
i) esercitare attività commerciali sia in forma fissa che itinerante,
pubblicita, attivita promozionali, organizzare giochi, manifestazioni
ricreative o spettacoli pirotecnici senza le prescritte autorizzazioni;
j) gettare in mare e lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di
qualsiasi genere, nonché accendere fuochi;
k) introdurre e usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza
fa prescritta autorizzazione, salvo quelle utilizzate dal concessionario
per garantire i servizi fermo restando l’acquisizione delle prescritte
autorizzazioni se richieste;
l) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo
di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo a quota
inferiore a 300 metri, ad eccezione di mezzi di soccorso e di polizia;
f nelle aree demaniali affidate in concessione, l’utilizzo di stoviglie,
posate, cannucce ed ogni altro manufatto monouso ad uso alimentare in
plastica non biodegradabile e non compostabile.
Art. 6
DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI
Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione e/o
esposizione al sole, dalle ore 07,30 alle ore 19,30.
Chiunque gestisce strutture destinate alla balneazione ubicate sul
demanio marittimo
HA L' OBBLIGO
1) di conformarsi alle condizioni stabilite nell' atto concessionarioe
alle Ordinanze della Capitaneria di porta
2) di le prescrizioni dell' allegato dell' ordinanza del Presidente
della Regione Campania qui riportate:
2.1. STABILIMENTI BALNEARI
A – Accoglienza
a) Per favorire un accesso contingentato, l’accesso avverrà con
prenotazione (eventualmente on line), anche per fasce orarie, con
registrazione degli utenti e mantenendo Un elenco delle presenze per un
periodo di 14 giorni, anche allo scopo di rintracciare retrospettivamente
eventuali contatti a seguito di contagi.
b) Per evitare code 0 assembramenti alle casse, deve essere favorito
l’utilizzo di sistemi di pagamento veloci (card contactless) 0 con carte
prepagate o attraverso portali/app web in fase di prenotazione.
c) Gli operatori della biglietteria svolgono la propria attività:
all’interno dell ‘ufficio biglietteria.
d) La postazione di biglietteria deve garantire un adeguato isolamento
tra operatore e cliente per mezzo di barriera fisica che ostacola il
passaggio eventuale di infezione (es. schermi); in alternativa il
personale deve indossare la mascherina e avere a disposizione gel
igienizzante per le mani.
e) Riorganizzare gli spazi per garantire l’accesso allo stabilimento in
modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare
il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad
eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano
soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce
alla responsabilità individuale.
f) La segnalazione della distanza di sicurezza di almeno un metro
avverrà tramite applicazione a terra di elementi adesivi o simili. Deve
essere predisposto un corridoio dove i clienti in attesa possano sostare
in condizioni di generale sicurezza, nel rispetto delle distanze tra
persone e tra nuclei omogenei.
g) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso
in caso di temperatura superiore a 37,5°C.
h) I percorsi di entrata e uscita, ove possibile, devono essere
differenziati prevedendo chiara segnaletica dell’orientamento
dell’utenza.
i) L’accesso alle aree in concessione, non altrimenti attrezzate dal
concessionario, & regolamentato garantendo che siano comunque osservate le
misure di distanziamento sociale (steward in spiaggia).
l) Il concessionario garantisce anche mediante idonea cartellonistica o
periodici messaggi audio la diffusione delle norme d’uso e accesso allo
stabilimento, in linea con le misure di prevenzione del Codid-19.
B-ZONE OMREGGIO E SOLARIUM vedere documento originale
C-SERVIZI E SPAZI COMPLEMENTARI vedere documento originale
D-MISURE IGIENICOSANITARIE vedere documento originale
SPIAGGE LIBERE
Al fine di assicurare il distanziamento sociale di cui l’ordinanza del
Presidente della Regione Campania n° 50 del 22/05/2020 ed evitare
assembramenti nelle spiagge libere, l’Amministrazione comunale con
deliberazione della Giunta Comunale dell’ 11.06.2020, ha provveduto, in
ottemperanza a quanto previsto nell’allegato Sub 1, ad approvare
regolamentazione degli arenili liberi, prevedendo, tra l’altro, la
gestione degli arenili liberi mediante convenzione con soggetti privati, e
attenendosi a quanto riportato qui di seguito:
ART.1 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE:
1.1 Per favorire l’informativa all’utenza, è necessaria affissione nei
punti di accesso – che dovranno essere puntualmente individuati – alle
spiagge libere di cartelli in diverse lingue contenenti: indicazioni
chiare sui comportamenti da tenere, in particolare il distanziamento
sociale di almeno un metro ed il divieto di assembramento,
1.2 Anche al fine di favorire il contingentamento degli spazi, va
preliminarmente mappato e tracciato il perimetro di ogni allestimento
(ombrellone/sdraio/sedia) — ad esempio con posizionamento di nastri
(evitando comunque occasione di pericolo) – che sarà codificato
rispettando le regole previste per gli stabilimenti balneari, per
permettere agli utenti un corretto posizionamento delle attrezzature
proprie nel rispetto del distanziamento ed al fine di evitare
l’aggregazione.
1.3 Tale previsione permetterà di individuare il massimo di capienza della
spiaggia anche definendo turnazioni orarie e di prenotare gli spazi
codificati, anche attraverso utilizzo di app/piattaforme on line.
1.4 Tale modalità favorirà anche il contact tracking nell’eventualità di
un caso di contagio.
1.5 Sulla battigia è vietato stazionare, salvo per chi ha comprovate
esigenze terapeutiche;
1.6 Devono essere assicurate opportune misure di pulizia della spiaggia e
di igienizzazione delle attrezzature comuni, come ad esempio i servizi
igienici, se presenti.
1.7 In ogni caso, area delle spiagge libere comunali sarà presidiata da
addetti alla vigilanza,
1.8 Tra le attrezzature di spiaggia (ombrelloni, lettini, sdraie, ecc.)
posizionate dai turisti dovrà essere garantita la distanza minima di 1,5
metri luna dall’altra; le distanze interpersonali possono essere derogate
per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al
distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla
responsabilità individuale).
1.9 Devono essere assicurate dal Comune o da soggetti da esso incaricati
opportune misure di pulizia della spiaggia e di igienizzazione delle
attrezzature comuni, come ad esempio i servizi igienici, se presenti.
1-10 Non trattare in alcun caso spiagge, terreni, arenili o ambienti
naturali con prodotti biocidi;
1-11 Evitare uso promiscuo di qualsiasi attrezzatura da spiaggia;
3) di comunicare all’Ufficio Demanio del Comune di Torre del Greco, nonché
alla Capitaneria di Porto di Torre del Greco, le date di apertura delle
attività;
4) di esporre in luogo ben visibile agli utenti copia della presente
ordinanza nonché della vigente ordinanza dell’Autorita Marittima;
5) di esporre con idonea cartellonistica ed in luogo ben visibile agli
utenti l’elenco dei prezzi dei servizi offerti;
6) di consentire al pubblico l’accesso gratuito attraverso le concessioni
demaniali per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa in concessione demaniale anche al fine di balneazione;
7) di garantire accesso gratuito ai minori di anni 12;
8) di delimitare l’area in concessione, fatta salva la fascia dei 5 metri
dalla battigia;
9) di garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con la
presenza ogni 80 (ottanta) metri di fronte mare o frazione, di almeno un
assistente abilitato al salvataggio e provvisto di uno dei seguenti
brevetti in corso di validità, rilasciati dalla Federazione Italiana
Nuoto, Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana
Salvamento Acquatico. Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere
svolto in conformità e secondo le modalità previste dall’Ordinanza del
Capo del Circondario Marittimo;
10) di vietare l’occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre
attività che non siano pertinenti alla balneazione. I concessionari devono
provvedere ad opportuni controlli, prima della chiusura serale dello
stabilimento per accertare l’assenza di persone nelle cabine;
11) di curare la perfetta manutenzione e stato di pulizia giornaliera
nonché di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i
manufatti insistenti su di essa. La pulizia e l’igiene delle aree in
concessione deve essere effettuata fino al battente del mare ed anche
dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. La pulizia
dovrà essere effettuata prima e dopo l’apertura dell’esercizio ed i
materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori
chiusi, da smaltire secondo le disposizioni di Legge in materia;
12) di installare gli ombrelloni, laddove consentito, assicurando un
distanziamento tra gli ombrelloni (0 altri sistemi di ombreggio) in modo
da garantire una superficie di almeno 10 mq per ogni ombrellone,
mantenendo il rispetto della distanza minima delle attrezzature
dell’ombrellone contiguo di almeno 1,5 metri;
13) di collegare i servizi igienici e le docce alla rete fognante
comunale, ovvero munirsi di sistemi di smaltimento riconosciuto idoneo dal
competente Ufficio Comunale Tutela dell’Ambiente, vietando l’uso di sapone
e shampoo qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di
scarico collegato con la rete fognaria comunale, installando appropriata
cartellonistica che indichi il divieto di utilizzo di tali agenti chimici;
14) di assicurare, ai portatori di handicap, l’accesso al mare mediante la
realizzazione di percorsi perpendicolari alla battigia e la fruibilità
completa di tutti i servizi offerti;
15) le attrezzature balneari mobili, nell’ambito delle spiagge in
concessione, devono essere posizionate dal gestore esclusivamente a
richiesta degli utenti e devono essere rimosse dal medesimo al momento in
cui l’utente lascia l’area.
16) di indicare, con idonei segnali, pericoli noti e rischi a carattere
permanente;
17) di assicurare l’apertura delle attività rientranti nella concessione
bar, ristoranti, etc., con le limitazioni previste dalle leggi vigenti e
regolamenti comunali emanati in materia;
18) di assicurarsi, prima di effettuare il noleggio e/o affitto di cabine
spogliatoi, sdraio, lettini, ombrelloni, etc., che tali attrezzature siano
in perfetta efficienza;
19) di assicurarsi che le boe di cui & prevista l’installazione per
corridoi di lancio, balneazione sicura ecc., siano ancorate con sacco di
juta pieno di sabbia,
20) di dotare ogni stabilimento d’idonee misure antincendio, nel rispetto
della vigente normativa in materia;
21) di dotare i servizi igienici per i diversamente abili, di cui alla
legge 104/92, di apposita segnaletica arancione riportante il previsto
simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro
immediata identificazione.
22) di allestire un apposito locale destinato a pronto soccorso. In detto
locale dovrà essere tenuto, pronto all’uso, il materiale indicato
nell’ordinanza della Capitaneria di Porto;
23) di segnalare tempestivamente all’Autorità Marittima competente e/o
alle Forze di polizia ali incidenti verificatisi sul demanio marittimo e
negli specchi acquei antistanti.24) Esporre dichiarazione di inizio di
attività, ordinanze uso arenili, stato di balneabilità ed eventuali
pericoli, orari-servizi e tariffe, comunicazioni istituzionali
Disciplina balneazione
Info Salviamo il Nostro Mare
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