


Quando si va a fare la spesa, non si dovrebbero più trovare le vecchie buste di plastica ma solo quelle monouso biodegradabili e compostabili che rispettano le norme, cioè altre buste fatte con materiali diversi e più rispettosi dell’ambiente.
La plastica in genere ha procurato tantissimi e gravissimi danni all’ambiente a causa dell' uso indiscriminato e dell' abbandono nell' ambiente senza differenziazione.
Basta ricordare quello che sta avvenendo per il mare.
Molti paesi del mondo hanno messo al bando oggetti in plastica, come i sacchetti, intesi come buste della spesa, che sono stati gradualmente sostituiti da quelli biodegradabili e compostabili ma dovremmo sempre preferire i sacchetti compostabili e chiedere solo quelli (e non quelli solamente biodegradabili).
I sacchetti biodegradabili sono derivati della plastica che inquina.
Essi si decompongono in piccolissime parti che rimangono per lungo tempo nell' ambiente.
I sacchetti compostabili invece sono ottenuti a partire da sostanze vegetali, soprattutto il Mater-Bi, che è un derivato del Mais per cui, essendo di origine vegetale, subiscono un rapido processo di decomposizione e possono essere utilizzati per contenere l' umido da avviare al compostaggio.
Tutti dovrebbero allora ricordare che i sacchetti monouso veramente utili sono solo quelli compostabili ma prima ancora ricordare che bisogna ridurre ogni tipo di rifiuto, utilizzando anche borse di stoffa quando possibile.
Senza dimenticare che i modi per ridurre la produzione dei rifiuti sono veramente tanti.
Per la raccolta differenziata sarebbe comunque necessario non conferire con il vetro buste e sacchetti, e non conferire la plastica con la carta, ricordandosi di conferire l' umido in sacchetti compostabili.
NOTA per i sacchetti riutilizzabili:
Gli shopper riutilizzabili devono essere molto spessi per consentire una
lunga vita e un continuo riuso. Sono conformi gli shopper riutilizzabili che
rispettano i seguenti requisiti di legge:
• Maniglia esterna: 200 micron per uso alimentare: devono contenere il
30% di plastica riciclata. 100 micron per altri usi: devono contenere il
10% di plastica riciclata.
• Maniglia interna: 100 micron per uso alimentare: devono contenere il
30% di plastica riciclata.
60 micron per altri usi: devono contenere il 10% di plastica riciclata.
Le norme nazionali sulla commercializzazione dei sacchetti di plastica non biodegradabile (shoppers)
http://www.camera.it/temiap/t/news/post-OCD15-10929
Quest'opera è pubblicata sotto una Licenza Creative Commons
11 gennaio 2016
Con l'articolo 1, comma 1130, della legge finanziaria
2007 (legge n. 296/2006) sono state inserite nell'ordinamento nazionale le
prime norme finalizzate a vietare la commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci (cosiddetti shoppers).
L'indeterminatezza della citata norma (su cui era intanto
intervenuta la proroga per la sua attuazione, disposta dall'art. 23, comma
21-novies, del D.L. 78/2009) ne ha però impedito l'attuazione.
Sul punto è poi intervenuto l'articolo
2 del D.L. 2/2012, che ha previsto la proroga del termine relativo al
divieto definitivo di commercializzazione degli shoppers non
biodegradabili, limitatamente alla commercializzazione di alcune tipologie
di sacchi indicati dalla norma, fino all'emanazione - entro il 31 dicembre
2012 - di un decreto interministeriale di natura non regolamentare. Il
comma 4 dell'art. 2 del D.L. 2/2012 ha introdotto sanzioni amministrative
pecuniarie, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di
commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal
medesimo articolo 2, che saranno applicabili solo a decorrere dal
sessantesimo giorno dall'emanazione del predetto decreto interministeriale
(secondo quanto stabilito dall'art. 34, comma 30, del D.L. 179/2012).
Tale decreto interministeriale, pur essendo stato emanato
in data 18 marzo 2013 (e pubblicato nella G.U. del 27 marzo 2013), non è
tuttavia entrato in vigore.
Visto il
contenzioso a livello europeo, l'art. 6 di tale decreto ha infatti
disposto che "Il presente decreto è sottoposto a procedura di
comunicazione ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio ed entra in vigore dalla data di conclusione, con esito
favorevole, della procedura stessa".
Lo scenario è mutato con l'entrata in vigore dell'art.
11, comma 2-bis, del decreto-legge 91/2014, che ha dato il via,
a partire dal 21 agosto 2014 (data di entrata in vigore
della legge n. 116/2014, di conversione del D.L. 91), all'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dall'art. 2,
comma 4, del D.L. 2/2012, per la commercializzazione:
- di sacchi per l'asporto merci (shoppers)
monouso realizzati con polimeri non conformi alla
norma tecnica armonizzata UNI EN 13432:2002 (dal titolo
"Imballaggi – requisiti per imballaggi recuperabili attraverso
compostaggio e biodegradazione – schema di prova e criteri di
valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi");
- nonché di shoppers riutilizzabili non conformi alle
caratteristiche di spessore e di presenza di materiale riciclato fissate
dal
decreto interministeriale 18 marzo 2013 (dal divieto di
commercializzazione, secondo quanto stabilito da tale decreto, sono
esclusi i sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci realizzati in
carta, in tessuti di fibre naturali, in fibre di poliammide e in
materiali diversi dai polimeri).
La misura della sanzione può variare da
2.500 euro a 25.000 euro e può essere aumentata fino al quadruplo del
massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi
per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20% del fatturato
del trasgressore.
Il via libera da parte dell'Unione europea è di fatto
stato sancito dall'emanazione della
direttiva 2015/720/UE che contiene una serie di modifiche
alla direttiva 94/62/CE (c.d. direttiva imballaggi) finalizzate alla
riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. In
particolare l'art. 1 della direttiva ha inserito il paragrafo 1-bis
nel testo dell'art. 4 della direttiva imballaggi, che consente
agli Stati membri di adottare "le misure necessarie per conseguire sul
loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica
in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a
obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o
l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla
commercializzazione in deroga all'articolo 18, purché dette
restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie".
Nel more del recepimento della direttiva 2015/720/UE,
l'art. 23, comma 1, lettera a), n. 2), della
L. 115/2015, che contiene una norma finalizzata a garantire
l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alla
disciplina dettata dal titolo II della parte quarta del cd. Codice
dell'ambiente e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto
di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE (nuovo comma 3-bis dell'articolo
217 del D.lgs. 152/2006), ha specificato che sono fatte salve le
ipotesi di deroga previste dalla medesima direttiva imballaggi o
da altre disposizioni dell'ordinamento europeo.
Servizio Studi della Camera dei deputati
Info Torre del Greco Rifiuti
|