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17/03/2019 Romina Stilo, ex Vice Sindaco ed attuale Consigliere Comunale, ha scritto alla Procura, alla Corte dei Conti ed al Prefetto, denunciando la grave situazione igienico-sanitaria del territorio, riepilogando tutte le anomalie riguardanti la raccolta dei rifiuti a Torre del Greco, compreso l' aumento della spesa e la diminuzione della percentuale di raccolta

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Dal profilo di Romina Stilo: Basta POST e SLOGAN di protesta!! Servono a ben poco ! Ho deciso di esporre DENUNCIA per tutto quel che sta accadendo a Torre del Greco sui RIFIUTI. Un dossier di 32 pagine rivolto alla Procura di TA , Procura della Corte dei Conti e Prefetto. A mio avviso potrebbe esserci DANNO AMBIENTALE, DANNO D’IMMAGINE e DANNO ERARIALE. Il coraggio e la determinazione di difendere la città che amo non mi mancherà mai. Non è giusto che a pagare, per l’inerzia e per l’incapacità di alcuni , siano sempre i cittadini! È stato un atto dovuto alla città!!!

Romina Stilo, ex Vice Sindaco ed attuale Consigliere Comunale, ha scritto alla Procura, alla Corte dei Conti ed al Prefetto, denunciando la grave situazione igienico-sanitaria del territorio, riepilogando tutte le anomalie riguardanti la raccolta dei rifiuti a Torre del Greco, compreso l' aumento della spesa e la diminuzione della percentuale di raccolta.

Questa la sua denuncia:

“A distanza di oltre tre mesi dall’esposto con documentazione allegata, che riprendeva lo stato di degrado in cui versava la città di Torre del Greco, presentata dalla sottoscritta il 4 novembre 2018, ancora nulla è cambiato se non evidenti peggioramenti che mettono a rischio la salute dei cittadini con situazioni di stallo che permangono da tempo, con conseguenti danni ambientali e danni d’immagine per la città del Corallo.

L’intero territorio del Comune di Torre del Greco si presenta, ancora oggi, con enormi cumuli di rifiuti, che hanno invaso non solo le isole ecologiche, che si sono trasformate di fatto in vere e proprie discariche a cielo aperto, ma ogni angolo cittadino, sia nelle zone centrali che in quelle periferiche, con notevoli pericoli per l’igiene e la salute pubblica e privata. 

Continuano a verificarsi quotidianamente fenomeni di abbandono incontrollato, in ben determinate aree del territorio, di rifiuti di tipologia eterogenea (sia urbani che speciali, sia pericolosi che non).

La frequenza e la regolarità con cui avvengono tali fenomeni hanno determinato un sostanziale degrado di detti luoghi.

Tali rifiuti, con una certa frequenza, in quegli stessi luoghi, sono stati dati alle fiamme, con conseguenze non trascurabili sulla vita e sulla salute dei cittadini.

A tal proposito basti ricordare a titolo esemplificativo (e di certo non esaustivo) gli incendi appiccati nell’ecopunto “Santa Maria la Bruna” nel giorno di Ferragosto, con conseguente smaltimento irregolare dei rifiuti dopo l’incendio, come si evince dalla denuncia dei carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, con il supporto del Noe di Napoli, al presidente del Cda della ditta incaricata del servizio di igiene urbana in città con l’accusa di smaltimento illecito di rifiuti. 

Altro rogo importante è stato appiccato a novembre scorso presso l’ecopunto di via del Lavoro, quartiere Sant’Antonio, a ridosso di un complesso di palazzine di edilizia popolare e in un’area dove è stato ricavato anche un parco giochi oramai inutilizzato dai bambini della zona.

A spegnere il rogo causato da mani ignote sono stati i vigili del fuoco, allertati da chi dalle proprie finestre vedeva levarsi alte le fiamme mentre si era rintanato in casa per evitare di respirare i fumi potenzialmente tossici derivanti dal materiale plastico incendiato insieme alle altre frazioni di una differenziata che in città nell’ultimo anno è precipitata ben al di sotto del 20 per cento. Incendi documentati da foto e da articoli di giornali locali e nazionali, come riportati nelle foto allegate alla presente denuncia.

A Natale si avverte un principio di incendio nell’ecopunto di San Gennariello, stracolma di sacchetti e a pochi passi da scuole, abitazioni e la chiesa principale di Sant’Antonio, così come riportato dai giornali locali.

Ed ancora si evidenzia il rogo appiccato il 5 marzo 2019 nella zona Litoranea e il rogo avvenuto in primo vico san Vito il 10 marzo 2019.

A fronte di tale drammatica situazione, a tutt’oggi, nessuna efficace misura è stata adottata atta a scongiurare l’enorme pericolo per l’igiene e la salute pubblica e privata, nessun controllo.

Le isole ecologiche situate sull’intero territorio risultano pressoché sommerse da rifiuti; in particolare ho potuto constatare che, in totale spregio della normativa di tutela ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006 si riscontra una città ostaggio dei rifiuti e delle microdiscariche abusive che spuntano come funghi in tutti i quartieri, dal centro alla periferia.

Le isole ecologiche si presentano al limite del collasso ed olezzi nauseabondi ovunque.

E di fatto, tanta spazzatura resta abbandonata tra olezzi, reflui e topi.

E da ultimo, ma non per importanza, lo spazzamento sull’intero territorio non è stato attuato, oramai, da mesi.

A testimonianza di quanto affermo, e a dimostrazione del fatto che le aree interessate sono sempre le stesse e sono facilmente individuabili, allego come parte integrante del presente esposto/denuncia un dossier fotografico, una parte realizzato dalla sottoscritta e la restante parte ottenuto da articoli di giornali e da foto postate sui social dai cittadini torresi.

In tal senso si rammenta che l’art. 40 del codice penale stabilisce una precisa responsabilità penale anche in capo a chi ha l’obbligo giuridico di impedire la consumazione di un reato, equiparando la condotta del soggetto che non interviene a quella di chi compie il reato.

A rafforzare quanto detto, di recente sono insorti albergatori e ristoratori.

A farsi promotrice del malessere degli operatori del settore accoglienza è la Presidente di Federalberghi Costa del Vesuvio, Adelaide Palomba, che in un comunicato stampa parla di drammatica situazione legata all’emergenza rifiuti nella città di Torre del Greco che sta assumendo proporzioni sempre meno tollerabili e sempre più preoccupanti.

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Le disastrose condizioni igienico sanitarie in cui versava e ancora oggi versa la nostra Città, erano sotto gli occhi di tutti, e purtroppo anche dei media nazionali.

Numerosi sono stati gli articoli dei giornali nazionali ed i servizi di Striscia la Notizia e i vari TG, condizioni perdurate per tanto tempo nell’assoluto immobilismo dell’Amministrazione Comunale in un clima di assoluta anarchia.

Il sindaco della città di Torre del Greco si è insediato a giugno 2018, in un contesto in cui al Consorzio GEMA, con sede legale in Pagani (SA), aveva ricevuto con nota dirigenziale n. 41513/18 del 18.06.2018, sotto il governo commissariale, un avvio di procedimento preordinato alla REVOCA dell’aggiudicazione del servizio per il ciclo della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Torre del Greco.

Nella suddetta nota, si prende atto che, dalla disamina degli atti, emergono dei rilievi e delle criticità in relazione alle gravi e reiterate violazioni del Capitolato, del Piano Industriale e del POSS, consistenti sia nella mancata attivazione dei servizi e prestazioni sia in continui disservizi nonché nell’incompleta esecuzione di determinate prestazioni che assurgono a fattispecie rilevanti e che consentono di ritenere la sussistenza di gravi motivi di inadempimento.

E solo in data 04.03.2019, trascorsi più di otto lunghi mesi dal suo insediamento con ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco del Comune di Torre del Greco procede all’affidamento diretto alla società Buttol srl del servizio di gestione del ciclo rifiuti, fino ad oggi espletato in via di mero fatto dal Consorzio GEMA.

Dunque, con il ricorso allo strumento atipico ed extra ordinem dell’ordinanza contingibile ed urgente il sindaco arroga a sé la scelta sull’affidamento diretto senza gara di un appalto di servizi (raccolta e smaltimento rifiuti urbani).

Ebbene, al fine di comprendere meglio il contesto in cui si inserisce la scelta autoritaria e autoritativa del primo cittadino di Torre del Greco, appare opportuno analizzare gli antecedenti storici.

Il Consorzio GEMA, conseguita l’aggiudicazione definitiva con determina del Comune di Torre del Greco n. 1085/2017, in data 29.06.2017, per motivi di urgenza, si è provveduto ad affidare il servizio con decorrenza dal 01.07.2017 nelle more della stipula del contratto secondo l’art. 3 del CSA.

Tuttavia, le parti non sono mai addivenute alla stipula del corrispondente contratto di gestione del servizio per il ciclo della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

L’istanza di sottoscrizione del contratto del 07.03.2018 da parte del Consorzio GEMA non è stata mai riscontrata dall’Ente ed il contratto di appalto tra il Comune di Torre del Greco ed il Consorzio GEMA non è mai stato stipulato (il che ha generato anche un contenzioso sul silenzio serbato dal Comune sulla diffida del Consorzio alla stipula, definito con sentenza del T.A.R. Napoli n. 4563 del 10 luglio 2018 di accoglimento del ricorso del Consorzio).

Senonchè, sulla scorta di inefficienze e disservizi dell’affidatario, il Comune di Torre del Greco con provvedimento prot. 63775 del 21 settembre 2018 ha disposto “l’annullamento di ufficio dell’aggiudicazione definitiva del Servizio per il ciclo della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani nel Comune di Torre del Greco disposta a favore del Consorzio GEMA” e ha stabilito che “si sensi dell’art. 17 del CSA il Consorzio sarà comunque tenuto alla prosecuzione ed alla gestione del servizio fino a che la Stazione Appaltante non abbia organizzato o provveduto, in proprio o con altra impresa, al subentro alla precedente gestione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi”.

Avverso tale provvedimento è insorto il Consorzio Gema che lo ha impugnato nella sola parte in cui ha disposto a suo carico l’obbligo di proseguire nell’esecuzione del servizio ai medesimi patti e condizioni, sostenendo, in primo luogo, che l’imposizione di un siffatto obbligo non poteva essere disposto col provvedimento dirigenziale impugnato, ma soltanto con una ordinanza sindacale contingibile e urgente ai sensi dell’art.191 del d.lgs. 152/2006.

L’adito Giudice con la sentenza n. 7184 del 14 dicembre 2018 ha mostrato che la circostanza della mancata conclusione del contratto è idonea ad escludere che il Comune potesse, legittimamente, imporre al Consorzio la prosecuzione della gestione del servizio fino al subentro di un nuovo gestore, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, sulla base della previsione dell’art. 17 del C.S.A., poiché questo concerne esclusivamente le ipotesi di scioglimento del contratto e le relative conseguenze e, per tale ragione, ne presuppone la preventiva conclusione.

Ebbene, come si deduce dalle tempistiche esposte, l’annullamento dell’aggiudicazione del Servizio da parte del Comune di Torre del Greco risale a sei mesi orsono, pertanto, è evidente che il procrastinarsi di una situazione di mancata raccolta dei rifiuti è una condizione che perdura da tempo.

La circostanza stessa che il Comune non abbia mai stipulato il contratto d’appalto con l’affidataria Gema e sia giunto, nel settembre 2018, ad annullarle l’aggiudicazione per gravi inadempienze, implica una condizione della gestione dei rifiuti sul territorio già compromessa.E ancora oggi, resta l’incognita di chi pagherà le sanzioni economiche comminate alla GEMA dagli uffici comunali preposti.

Dunque, il contesto del tutto avverso avrebbe dovuto destare forte preoccupazione per l’Amministrazione ben prima della scorsa settimana, allorchè il sindaco ha adottato la formula plenipotenziaria dell’ordinanza n.56.

Si consideri che, all’atto di indizione della gara, il C.C. che in data 08.09.2016 ha approvato il Piano Industriale, aveva puntato a garantire e a valorizzare una gestione premiale del sistema rifiuti (art. 5 CSA) non solo dal punto di vista quantitativo (% di RD) ma soprattutto qualitativo (purezza merceologica delle frazioni raccolte), ed invece, l’Amministrazione subentrata ha lasciato che calassero rovinosamente i valori della differenziata senza apporre alcuna misura di riparo e salvaguardia, scendendo al di sotto di una percentuale del 20%.

Anzi, all’attualità, l’intempestività della reazione dell’Ente alla disfunzione ambientale si è tradotta in una maggiore spesa per lo smaltimento dei rifiuti in quota indifferenziata, con sovraccarico economico, come effetto del mancato rispetto dell’obiettivo di minimizzazione del R.U.R. (rifiuto urbano residuo).

Si ricorda, infatti, che La Sapna, a novembre 2018, ha autorizzato un conferimento di tonnellate extra di indifferenziata per Torre del Greco presso lo stir di Tufino.

E con deliberazione della città metropolitana viene chiesta dalla SAPNA una rettifica del PEF al comune di Torre del Greco, con sostanziale aumento dei costi dell’indifferenziato e degli ingombranti, inizialmente ignorata nella delibera di G.C. n.14 del 15.01.2019 di approvazione della TARI per l’anno 2019 e successivamente rettificata con delibera di G.C. n.67 del 01.03.2019 dopo che i consiglieri di opposizione, alla luce del dato certo comunicato dalla città metropolitana al comune di Torre del Greco, hanno fatto notare prima nelle commissioni consiliari al funzionario e al dirigente del settore NU ( che non hanno provveduto alla rettifica) e successivamente nella seduta di C.C. svolto il 28.02.2019, poi rinviato al 11.03.2019.

Anche questa seduta di C.C. è stata atipica , in cui sono state palesemente violate le prerogative proprie dei consiglieri comunali di opposizione presenti, mettendoli in condizione di non poter esprimere il proprio voto secondo scienza e coscienza, in quanto a più riprese venivano approvati, in C.C., atti consiliari dichiarati propedeutici all’approvazione del bilancio.

Naturalmente, le forzature procedimentali si possono verificare con l’acquisizione dei verbali delle sedute. Si è avuto, quindi, un consequenziale aumento incontrollato dei costi della TARI, a totale detrimento degli incolpevoli cittadini: ed infatti, il «Piano economico e finanziario per le tariffe 2019» approvato dall’Amministrazione prevede un aumento dei costi fissi di gestione del servizio rifiuti del 32%.

E dunque, nonostante la certezza di una situazione avversa da tempo, l’Amministrazione ha conservato un contegno inerte di lunga durata.

Senonchè, negli scorsi giorni, l’Amministrazione, ridestatasi dalla inerzia in cui versava, ha individuato nell’ordinanza contingibile ed urgente e nella sua potestà derogatoria della normativa generale ordinaria, una forma risolutiva della questione rifiuti.

Dimenticando, tuttavia, che lo strumento utilizzato è impiegabile come extrema ratio, al solricorrere di sopraggiunte congiunture che implicano una improcrastinabile urgenza di provvedere; sotto tale aspetto, è evidente che il perdurare – quantomeno da un anno – del problema relativo alla gestione dei rifiuti comporta che difetti il requisito perché il sindaco, disattesa ogni formalità, ricorra alla misura straordinaria in parola.

Da qui, si deduce l’uso illegittimo dello strumento extra ordinem posto che, lo si ribadisce, il Comune ha irresponsabilmente lasciato decorrere (quantomeno) gli ultimi sei mesi senza indire una nuova gara pubblica, disattendendo la normativa nazionale e comunitaria nonché gli inderogabili criteri di imparzialità, trasparenza e parità di condizioni.

La stazione appaltante, invero, ben avrebbe potuto indire una procedura di gara ponte ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così applicando la legge, al contrario, il sindaco del Comune di Torre del Greco ha autoritativamente emesso l’ordinanza n. 56/2019 pur non avendone i relativi poteri. Ha agito trascurando ogni doverosa istruttoria: ed infatti è stata del tutto omesso qualsivoglia attività endoprocedimentale e ricognitiva, propedeutica all’ordine assunto.

Si consideri, invero, che l’ARPAC e l’AGCM, non sono state neppure interpellate e che i richiamati pareri dell’ASL Napoli 3 sulla scorta dei quali sarebbe emersa l’emergenza massima giustificativa dell’ordinanza si limitano a rimarcare il preesistente stato di inefficienza gestionale, senza esprimere giudizi previsionali di propria competenza.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che: “Il d.lg. n. 152 del 2006 prevede che l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti va effettuata garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente e che tali ordinanze sono adottate (art. 191): pertanto è illegittima l’ordinanza concernente lo stoccaggio di rifiuti assunta senza i predetti specifici pareri” (TAR Campania – Napoli, 1^, 6.7.2009, n. 3732).

Senza dire, inoltre, che il ridetto operatore economico prescelto dal sindaco è privo dei requisiti per l’espletamento del demandato servizio.Invero, a dimostrazione dell’agire inopinato del Sindaco si evidenzia che la carenza di istruttoria ha fatto sì che venisse indicato un soggetto, la Buttol srl, già destinatario di plurime contestazioni e penalità per inefficienze nella esecuzione dei contratti di gestione del servizio rifiuti nei Comuni di Nola, Afragola, Saviano, Ercolano.

Ma, ciò che va rimarcato ancor più è la circostanza che in passato la Buttol ha subito proprio dal Comune di Torre del Greco un provvedimento di risoluzione contrattuale oggetto di contenzioso, ad oggi sub iudice, dinanzi la Corte di Appello a Napoli.

La scelta, dunque, ricaduta su una controparte dell’Ente in sede di contenzioso, altre a mostrarsi per tal verso incompatibile, si profila assolutamente incomprensibile.E’ incomprensibile la ragione in base alla quale il sindaco abbia individuato nella Buttol srl l’appaltatore prescelto senza gara, nonostante la conosciuta situazione di incompatibilità in relazione ad una lite pendente con il Comune di Torre del Greco.

Ed ancora, la Buttol è iscritta solo alla categoria 1 classe B dell’albo Gestori ambientali di cui al DM Ambiente 120/2014 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani per un massimo di 500.000 abitanti) e, in riferimento alla popolazione complessivamente servita, è in condizione di saturazione per intervenuto raggiungimento del bacino massimo di popolazione servibile e/o dei quantitativi di tonnellate trattabili.

In virtù dei contratti di servizio già in essere con molteplici altri Comuni (tra i quali, Ercolano, Gragnano, Saviano, Caivano, Maddaloni, Melito di Napoli, San Severo, San Felice a Cancello, Afragola, Nola), la BUTTOL ha già saturato la propria iscrizione.





La Buttol, dunque, ha colmato il bacino massimo di popolazione servibile ai sensi della posseduta categoria, cionondimeno il sindaco, disattendendo l’art. 6 del CSA non ha tenuto in alcun conto la ridetta incapacità ad assumere nuove commesse, affidando il servizio alla ridetta Società.

Ebbene, al fine di comprendere meglio il contesto di scelta atipica sono state svolte due manifestazioni d’interesse , pubblicate ed espletate a distanza di quasi un mese: alla prima manifestazione d’interesse, di fatto ,non ha fatto seguito alcuna decisione, o meglio, ha fatto seguito una seconda decisione quella del 17.01.2019 della seconda manifestazione d’interesse a cui hanno risposto solo tre aziende.

In data 24.01.2019, la commissione che si è pronunciata sui risultati delle suddette manifestazioni d’interesse, ha individuato tra le tre aziende la BALGA SRL quale vincitrice, come riportato dai media locali, e come dichiarati in pubblica seduta.

Successivamente, in data 29.01.2019 la stessa commissione, con una seduta non pubblica modificava i punteggi attribuiti nella seduta del 24.01.2019 dichiarando vincitrice la ECONOVA, in entrambi i verbali la ditta BUTTOL risultava ultima sia per punteggio che per % di raccolta che per ribasso.

Dalla disamina delle note trasmesse dalle ditte, è emerso che sia la Euronova che la Balga si erano dichiarate disponibili ad effettuare il servizio non solo agli stessi costi della GEMA ma anche con migliorie: la ECONOVA garantiva la vigilanza delle isole ecologiche mentre la BALGA offriva la sperimentazione del Porta a Porta.

A questo punto, non è comprensibile perché il sindaco abbia, arbitrariamente, ordinato che la Buttol svolgesse il servizio di raccolta, accordando alla BUTTOL anche un contributo extra di 202.000 euro più un fondo di riserva di altri 50.000 euro , mentre i costi del riassetto iniziale degli ecopunti sembra sia a carico della amministrazione comunale, con ulteriore aggravio di oneri e costi.

E ancora, il sindaco ha firmato un’ulteriore ordinanza, la n.67 del 08.03.2019 in cui ordina alla società Edil Cava Maria La Bruna srl, in seguito a una ben precisa manifestazione d’interesse, di svolgere il Sevizio di smaltimento per ingombranti, organici e rifiuti da estumulazione ed esumazione.

E ancora una volta, non è comprensibile la motivazione per la quale sia stata distinta la raccolta dallo smaltimento, con ulteriore aggravio di costi.

In considerazione del delineato contesto, contaminato da antigiuridicità e, prima ancora, di assoluta inopportunità, le avversate scelte sindacali impongono una interpellanza circa l’operato seguito per addivenire all’ordinanza n. 56/2019.

Ma la arbitraria gestione rifiuti dell’Amministrazione vigente va stigmatizzata anche sotto ulteriori aspetti. 

Come già sopra accennato, questa Amministrazione ha permesso una disastrosa caduta delle alte performance di gestione rifiuti che si identificavano con la precedente Amministrazione. 

Consultando il rapporto ambientale dell’ente sul MYSIR, l’IPAC (Indice di prestazione ambientale del Comune) per l’anno 2016 era pari al 57,18 (con 47,40 di valore per la Raccolta Differenziata), rovinosamente calato nel 2018 al 18,90 (con 27% di valore RD).

Ed ancora, per quanto riguarda l’anno in corso, il comune non ha fornito i dati ufficiali di gestione; l’Amministrazione ha disatteso gli obblighi scaturenti da disposizioni delle Autorità competenti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti a mente dei quali l’Ente avrebbe dovuto condividere i dati relativi alla raccolta differenziata in modalità “open data” sul sito istituzionale e sui siti specializzati in tema ambientale.

Dunque, il virtuosismo a cui si era giunti nell’attività di gestione dei rifiuti è stata totalmente vanificata dalla condotta omissiva di cui oggi si discute.

Le ordinanze sindacali n. 56/2019 e n.67/2019 rappresentano il tentativo (errato) del sindaco di ovviare ad una lunga fase di colpevole stallo.

Non possono sfuggire all’analisi, peraltro, le modifiche non autorizzate al Piano industriale da parte del sindaco. Orbene, va evidenziato che il sindaco con l’Ordinanza n. 792 del 22 novembre 2018, simulando di apportare delle variazioni ad una precedente ordinanza sindacale n. 651 del 26 giugno 2017, con cui si era limitato ad intervenire sull’attività dei cittadini in relazione agli orari di conferimento in regime di raccolta differenziata dei rifiuti, ha illegittimamente modificato il vigente Piano industriale.







Orbene, appare sin troppo ovvio affermare che l’organo competente in tal senso è il Consiglio comunale e giammai il sindaco ma, ad una attenta lettura della ordinanza n. 792/2018 non può non avvedersi del malcelato intento di modificare il P.I., incidendo sulle determinazioni ivi stabilite e mutando i criteri dedotti in sede di gara, come specificamente individuati nel CSA.

Solo per fare un esempio, l’art. 1 del CSA, rubricato “oggetto della gara”, in espressa applicazione del Piano Industriale dell’Ente, ha previsto l’obbligo di “garantire il servizio di raccolta trasporto e conferimento ed eventuale stoccaggio provvisorio dei rifiuti prodotti secondo il piano industriale anche la domenica senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante”.

Ebbene, l’ordinanza sindacale n. 792/2018 ha ridotto i giorni di raccolta dei rifiuti, eliminando la raccolta della domenica, così avvantaggiando l’esecutore del servizio, che in buona sostanza lavora quattro giorni al mese in meno.

Con ripercussioni evidenti sul danno erariale se solo si consideri che, a fronte di un appalto quinquennale di circa 47.000.000,00 (oltre iva al 10%) che comporta una spesa mensile per l’Ente di euro 100.000,00 con indebita elargizione di soldi dei cittadini nella misura sopradetta e grave disservizio per gli stessi, per la riduzione del servizio.”

Intervento di Gaetano Pelosio:

Secondo me dovete approfondire le vostre conoscenze:

1) ignorate le responsabilità penali e contabili oltre quelle politiche-ma per queste ultime la faccia è tosta- alla luce dei fatti: I rifiuti solidi urbani, speciali e pericolosi depositati su tutto il territorio, vengono rimossi solo nelle postazioni dette impropriamente- isole ecologiche.

Ma i contribuenti non pagano la tassa per la rimozione su tutto il territorio?

Verranno liquidati a parte i costi per la rimozione in altri luoghi del territorio?

L’aumento dei costi dovuti ad un esponenziale conferimento dell’indifferenziata, - azione scellerata- chi lo pagherà, il contribuente?

A chi è ascrivibile la penale responsabilità, alla luce del deposto su strada di rifiuti di qualsiasi tipologia anche pericolosi nei siti dove sono allagati i contenitori individuati dall’ente?

C’è una responsabilità per reiterata interruzione di pubblico servizio, minaccia alla salute pubblica, grave negligenza.

I rifiuti pericolosi sparsi sul tutto il territorio con quali modalità sono stati smaltiti, possono provarlo.

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