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26/10/2010 Disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime in seguito all’introduzione dell’euro in Estonia (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea)

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DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA  in merito alle disposizioni transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Estonia

(BCE/2010/18)

(2010/658/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e, in particolare, l’articolo 19.1 e il primo trattino dell’articolo 46.2,

visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea ( 1 );

visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12 settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) ( 2 ),

visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni ( 3 ),

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ( 4 ), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) ( 5 ),

considerando quanto segue:

(1) L’introduzione dell’euro in Estonia il 1 o gennaio 2011 comporta che, a partire dal tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in Estonia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.

(2) L’integrazione di tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro, ivi compresa l’Estonia.

(3) L’articolo 5 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea implica che la BCE, assistita dalla banca centrale nazionale, raccoglie le informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro da parte di uno Stato membro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di riserva», «periodo di mantenimento» e «aggregato soggetto a riserva» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 2

Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Estonia

1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Estonia è stabilito un periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1 o e il 18 gennaio 2011.

2. L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Estonia per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi del proprio bilancio al 31 ottobre 2010. Le istituzioni situate in Estonia segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Eesti Pank in conformità del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE, come stabilito nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Le istituzioni situate in Estonia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), calcolano l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla base del proprio bilancio al 30 settembre 2010.

3. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata in Estonia, o in alternativa la Eesti Pank, calcola le riserve minime di tale istituzione. La parte che effettua il calcolo, lo sottopone all’altra parte lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 7 dicembre 2010. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve minime entro il 7 dicembre 2010, si ritiene che essa abbia riconosciuto che l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio.IT 30.10.2010 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 285/37

( 1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.

( 2 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.

( 3 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.

( 4 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

( 5 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.

4. Le disposizioni dell’articolo 3 paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis mutandis alle istituzioni situate in Estonia così che esse possano, per i loro periodi di mantenimento iniziali, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva tutte le passività dovute a istituzioni situate in Estonia, sebbene al momento del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

Articolo 3

Previsioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro

1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro conformemente all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non risente dell’esistenza di un periodo di mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Estonia.

2. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento compreso tra l’8 dicembre 2010 e il 18 gennaio 2011 e quello compreso tra il 19 gennaio e l’8 febbraio 2011, qualunque passività nei confronti delle istituzioni situate in Estonia, anche se al momento del calcolo delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).

3. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Estonia calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra l’8 dicembre 2010 e il 18 gennaio 2011 e quello compreso tra il 19 gennaio e l’8 febbraio 2011, le loro riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre 2010 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità della parte 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) che mostri le istituzioni situate in Estonia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), che mostra le istituzioni situate in Estonia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».

Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2010, in gennaio e in febbraio 2011, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che beneficiano della deroga all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e desiderano dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Estonia calcolano le proprie riserve minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2010 e presentano informazioni statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) che mostri le istituzioni situate in Estonia come già soggette al sistema di riserve minime della BCE.

Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), che mostra le istituzioni situate in Estonia ancora come banche situate nel «resto del mondo».

Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

Articolo 4

Entrata in vigore e applicazione

1. La presente decisione è indirizzata alla Eesti Pank, alle istituzioni situate in Estonia e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro.

2. La presente decisione entra in vigore il 1 o novembre 2010.

3. In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) e (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).

Fatto a Francoforte sul Meno, 26 ottobre 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHETIT L 285/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2010



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