DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA in merito alle disposizioni
transitorie per l’applicazione delle riserve minime da parte della Banca
centrale europea in seguito all’introduzione dell’euro in Estonia
(BCE/2010/18)
(2010/658/UE)
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca
centrale europea e, in particolare, l’articolo 19.1 e il primo trattino
dell’articolo 46.2,
visto il regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998,
sull’applicazione dell’obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale
europea ( 1
);
visto il regolamento (CE) n. 1745/2003 della Banca centrale europea, del 12
settembre 2003, sull’applicazione di riserve obbligatorie minime (BCE/2003/9) (
2
),
visto il regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sul
potere della Banca centrale europea di irrogare sanzioni (
3
),
visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998,
sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea
( 4
), in particolare l’articolo 5,
paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 25/2009 della Banca centrale europea, del 19
dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie
monetarie (rifusione) (BCE/2008/32) (
5
),
considerando quanto segue:
(1) L’introduzione
dell’euro in Estonia il 1
o gennaio 2011 comporta
che, a partire dal tale data, gli enti creditizi e le loro filiali situate in
Estonia saranno soggetti al regime dell’obbligo di riserva.
(2) L’integrazione di
tali entità nel sistema di riserve minime messo a punto dall’Eurosistema
comporta che vengano adottate disposizioni transitorie per assicurare un’agevole
integrazione senza creare oneri sproporzionati in capo agli enti creditizi degli
Stati membri la cui moneta è l’euro, ivi compresa l’Estonia.
(3) L’articolo 5 dello
statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea
implica che la BCE, assistita dalla banca centrale nazionale, raccoglie le
informazioni statistiche necessarie dalle competenti autorità nazionali o
direttamente dagli agenti economici anche per assicurare una tempestiva
preparazione in materia statistica in vista dell’adozione dell’euro da parte di
uno Stato membro,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione, i termini «istituzione», «obbligo di
riserva», «periodo di mantenimento» e «aggregato soggetto a riserva» hanno lo
stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
Articolo 2
Disposizioni transitorie per le istituzioni situate in Estonia
1. In deroga a quanto previsto nell’articolo 7 del regolamento (CE) n.
1745/2003 (BCE/2003/9), per le istituzioni situate in Estonia è stabilito un
periodo di mantenimento transitorio compreso tra il 1
o
e il 18 gennaio 2011.
2. L’aggregato soggetto a riserva per ciascuna istituzione situata in Estonia
per il periodo di mantenimento transitorio è definito in relazione ad elementi
del proprio bilancio al 31 ottobre 2010. Le istituzioni situate in Estonia
segnalano il proprio aggregato soggetto a riserva alla Eesti Pank in conformità
del quadro per le segnalazioni di statistiche monetarie e bancarie della BCE,
come stabilito nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32). Le istituzioni
situate in Estonia che beneficiano di tale deroga in virtù dell’articolo 8,
paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), calcolano
l’aggregato soggetto a riserva per il periodo di mantenimento transitorio sulla
base del proprio bilancio al 30 settembre 2010.
3. Con riguardo al periodo di mantenimento transitorio, l’istituzione situata
in Estonia, o in alternativa la Eesti Pank, calcola le riserve minime di tale
istituzione. La parte che effettua il calcolo, lo sottopone all’altra parte
lasciando a quest’ultima il tempo sufficiente per verificare tale calcolo e
presentare eventuali revisioni. Le riserve minime così calcolate, comprese le
eventuali revisioni, sono confermate dalle due parti al più tardi il 7 dicembre
2010. Se la parte che riceve la notifica non conferma l’ammontare di riserve
minime entro il 7 dicembre 2010, si ritiene che essa abbia riconosciuto che
l’ammontare calcolato sia valido per il periodo di mantenimento transitorio. IT
30.10.2010 Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 285/37
( 1 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 1.
( 2 ) GU L 250 del 2.10.2003, pag. 10.
( 3 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 4.
( 4 ) GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
( 5 ) GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
4. Le disposizioni dell’articolo 3 paragrafi da 2 a 4 si applicano mutatis
mutandis alle istituzioni situate in Estonia così che esse possano, per i loro
periodi di mantenimento iniziali, dedurre dal loro aggregato soggetto a riserva
tutte le passività dovute a istituzioni situate in Estonia, sebbene al momento
del calcolo delle riserve tali istituzioni non compaiano nella lista delle
istituzioni soggette agli obblighi di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo
3, del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
Articolo 3
Previsioni transitorie per le istituzioni situate in altri Stati membri la
cui moneta è l’euro
1. Il periodo di mantenimento applicabile alle istituzioni situate in altri
Stati membri la cui moneta è l’euro conformemente all’articolo 7 del regolamento
(CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) non risente dell’esistenza di un periodo di
mantenimento transitorio previsto per le istituzioni situate in Estonia.
2. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro
potrebbero decidere di dedurre dal proprio aggregato soggetto a riserva per il
periodo di mantenimento compreso tra l’8 dicembre 2010 e il 18 gennaio 2011 e
quello compreso tra il 19 gennaio e l’8 febbraio 2011, qualunque passività nei
confronti delle istituzioni situate in Estonia, anche se al momento del calcolo
delle riserve minime tali istituzioni non saranno ancora presenti nella lista di
istituzioni soggette all’obbligo di riserva di cui all’articolo 2, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9).
3. Le istituzioni situate in altri Stati membri la cui moneta è l’euro che
desiderino dedurre passività nei confronti delle istituzioni situate in Estonia
calcolano, per il periodo di mantenimento compreso tra l’8 dicembre 2010 e il 18
gennaio 2011 e quello compreso tra il 19 gennaio e l’8 febbraio 2011, le loro
riserve minime sulla base del proprio bilancio al 31 ottobre e al 30 novembre
2010 rispettivamente e presentano informazioni statistiche in conformità della
parte 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) che
mostri le istituzioni situate in Estonia come già soggette al sistema di riserve
minime della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni
statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), che mostra le
istituzioni situate in Estonia ancora come banche situate nel «Resto del mondo».
Le tavole sono presentate nel rispetto dei termini temporali e delle
procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
4. Per i periodi di mantenimento che hanno inizio in dicembre 2010, in
gennaio e in febbraio 2011, le istituzioni situate in altri Stati membri la cui
moneta è l’euro che beneficiano della deroga all’articolo 8, paragrafi 1 e 4,
del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32) e desiderano dedurre passività nei
confronti delle istituzioni situate in Estonia calcolano le proprie riserve
minime sulla base del bilancio al 30 settembre 2010 e presentano informazioni
statistiche in conformità alla parte 1 dell’allegato III del regolamento (CE) n.
25/2009 (BCE/2008/32) che mostri le istituzioni situate in Estonia come già
soggette al sistema di riserve minime della BCE.
Ciò non pregiudica l’obbligo per le istituzioni di segnalare le informazioni
statistiche per i periodi in questione in conformità della tavola 1
dell’allegato I del regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32), che mostra le
istituzioni situate in Estonia ancora come banche situate nel «resto del mondo».
Le informazioni statistiche sono presentate nel rispetto dei termini
temporali e delle procedure stabiliti nel regolamento (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione
1. La presente decisione è indirizzata alla Eesti Pank, alle istituzioni
situate in Estonia e alle istituzioni situate in altri Stati membri la cui
moneta è l’euro.
2. La presente decisione entra in vigore il 1
o
novembre 2010.
3. In assenza di disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento,
si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9)
e (CE) n. 25/2009 (BCE/2008/32).
Fatto a Francoforte sul Meno, 26 ottobre 2010.
Il presidente della BCE
Jean-Claude TRICHETIT L
285/38 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.10.2010
http://www.ecb.int
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