(L' equalizzatore fu abrogato a
decorrere dal 4 agosto 2001)
A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2001 è prevista l'entrata in vigore dell'
EQUALIZZATORE, una modifica all'attuale normativa fiscale, che
introduce un possibile supplemento di tassazione all'imposta sul capital
gain per le vendite di azioni detenute da più di un anno. In pratica, per
le sole azioni che sono state acquistate da oltre un anno e, poniamo come
esempio, meno di due, si calcola quale imposta sul capital gain sarebbe
stata pagata se, al 31 dicembre dell'ultimo anno, l'investitore avesse
venduto le azioni ai prezzi allora in essere (come verranno comunicati da
U.I.C.)
Su questo primo importo che "sarebbe stato" in caso di
vendita allora pagato si applica un interesse pari al tasso di rendimento
netto dei titoli di stato (come comunicato ogni mese da Banca d'Italia).
Si finge poi che l'investitore abbia subito riacquistato le azioni
riprendendole in carico al prezzo stesso della "finta vendita",
e il 12,5% della differenza tra il ricavo della vendita effettiva e questo
valore di carico, in caso di profitto, fornisce la seconda parte
dell'imposta complessiva dovuta.Se i titoli sono posseduti da 2 anni o
più, si utilizza la stessa logica come se si vendesse, riacquistasse e
mettesse l'imposta a interesse ad ogni "31 dicembre"La norma
dispone con precisione che fare per i titoli detenuti da più anni per cui
ad alcuni "31 dicembre" ci sono profitti e ad altri perdite: i
profitti si compensano con le perdite, ma solo se vengono dopo, cosiché
per un titolo acquistato a 10 euro e rivenduto a 10, ma che al 31 dicembre
intermedio abbia sfortunatamente toccato, poniamo, il valore di 110 sono
dovuti 12,5 euro più interessi, e la perdita "successiva" di
100 euro da 110 a 10 va solo a incrementare la minusvalenza recuperabile
con profitti futuri.
Un'altra stranezza è che per calcolare se un certo lotto di azioni è
vecchio "più di un anno" la norma prevede che si calcoli una
"data media di acquisto": ma tale concetto appare incongruente
con la logica complessiva, perché per evitare di cadere sotto il regime
dell'equalizzatore basterebbe allora, prima della vendita, acquistare un
numero di titoli aggiuntivi sufficiente ad abbassare la "data media
di acquisto" complessiva del lotto a meno di 365 giorni... per cui da
una circolare più recente sembra che, per restringere questa
possibilità, le "medie" vadano ora fatte anno per anno,
complicando ulteriormente l'elaborazione...
Il fatto comunque che venga richiesta imposta anche su operazioni in
perdita (nell'esempio estremo 10-110-10 Euro sopra descritto l'imposta da
pagare è addirittura maggiore del RICAVO della vendita) rende possibile
che l'intera normativa venga sospesa, rivista o, alla fine, cassata dalla
Corte Costituzionale, ma alla data dobbiamo predisporci ad attuarla, il
che avverrà con un ricalcolo aggiuntivo per l'imposta sul capital gain
che si effettuerà dopo la fine del mese e potrà portare a supplementi di
addebito e a variazioni nelle minusvalenze fiscali.
Dove si applica
A guadagni e perdite realizzati dai seguenti investimenti, purché
posseduti per più di dodici mesi:
Partecipazioni in società o ent
titoli di credito come BTp, CcT e obbligazioni (solo per
eventuali differenze di prezzo all’acquisto e alla cessione)
valute e metalli preziosi
strumenti finanziari derivati
tutti gli altri rapporti attraverso i quali si possono
realizzare ciò che il Fisco chiama "redditi diversi"
(differenziali positivi e negativi in dipendenza da un evento
incerto)
Alle quote di fondi comuni esteri
Dove non si applica
Alle plusvalenze e alle minusvalenze di qualsiasi investimento
posseduto per meno di dodici mesi
Ai "redditi di capitale", cioè redditi aventi natura di
interessi, quali quelli derivanti da mutui, interessi di depositi e
conti correnti bancari e postali, obbligazioni, dividendi, ecc.
A guadagni e perdite dati da investimenti detenuti per più di
dodici mesi ma in percentuali "qualificate" (oltre il 2% dei
titoli di una società quotata o oltre il 20% di una non quotata; se i
titoli non danno diritto al voto, le soglie diventano del 5% e del
25%).
Alle quote di fondi comuni italiani
Alle gestioni patrimoniali
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